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Tra i diritti di una persona rientra quello di disporre dei propri beni arricchendo un altro soggetto per spirito di liberalità. Per conseguire tale obiettivo il nostro ordinamento individua un istituto giuridico ben preciso, la donazione.
La donazione è un contratto e come tale necessita del consenso di entrambe le parti, sia il donante, sia il ricevente (donatario). Esistono diverse tipologie di donazioni e, tra le tante, in questa sede ci soffermeremo sulla donazione diretta, donazione indiretta e donazione simulata.
La donazione diretta è la donazione pura e semplice con la quale si arricchisce un altro soggetto attribuendogli un bene o un diritto facente parte del nostro patrimonio oppure assumendo un’obbligazione a suo favore.
Donazione diretta - foto Getty Images
Con la donazione indiretta si realizza lo schema tipico di un altro contratto, come può essere una vendita, con la quale si vuole invece raggiungere lo scopo della donazione.
È il caso tipico di chi vende per pochi euro.
Altra opzione è la donazione simulata. In questo caso non si vogliono produrre gli effetti della donazione che si è formalmente conclusa oppure, in caso di simulazione relativa, si vogliono produrre gli effetti di un altro contratto.
Vediamo più nel dettaglio le caratteristiche tipiche delle varie fattispecie al fine di coglierne meglio le differenze.
Con la donazione diretta si attua dunque uno spostamento dei propri beni o diritti in favore di un altro soggetto beneficiario della prestazione.
Ciò che contraddistingue il negozio in oggetto rispetto ai più generici atti a titolo gratuito è lo spirito di liberalità, intesa come assenza di costrizione giuridica o morale, cui si accompagna l’interesse non patrimoniale del donante affinché il donatario subisca un arricchimento con conseguente depauperamento del donante.
L’oggetto della donazione può essere quanto mai vario. Può trattarsi:
La donazione è un contratto consensuale, che si perfeziona cioè con la manifestazione del consenso di entrambe le parti. Ciò sta a significare che per la sua conclusione è necessaria anche l’accettazione del beneficiario.
Donazione diretta di un immobile - foto Getty Images
Il contratto produce effetti reali poiché, una volta manifestate le volontà delle parti si produce immediatamente l’effetto del trasferimento o della costituzione del diritto in capo al donatario.
A seguito del passaggio di proprietà o di altro diritto il donante sarà tenuto ad effettuare la consegna della cosa donata. Per la donazione è richiesta dalla legge una forma specifica, solenne, a pena di nullità.
Si richiede infatti, per la validità del contratto, la forma dell’atto pubblico, sottoscritto davanti al notaio e in presenza di due testimoni. La volontà di donare è così insolita da richiedere, quale garanzia della sua effettività e spontaneità, un atto ricevuto dal notaio.
Non è richiesta la forma solenne soltanto per le donazioni aventi modico valore.
In pratica, la necessità dell’atto pubblico rappresenta una sorta di richiamo all’attenzione del donante in merito alle conseguenze gravose per lui vista l’assenza di una controprestazione da parte del beneficiario.
Le donazioni indirette sono atti di liberalità atipici per i quali non è richiesta la forma solenne dell’atto pubblico.
Si è in presenza di una donazione indiretta quando si stipula un contratto avente lo schema tipico di altro negozio giuridico (diverso dalla donazione) ma si vuole conseguire anche un effetto ulteriore, ovvero l’arricchimento altrui.
Donazione indiretta - foto Getty Images
Le donazioni indirette sono assoggettate alla disciplina dell’atto effettivamente concluso, salvo per quanto concerne alcune norme specifiche, ovvero quelle relative alla riduzione in sede di reintegra della quota di riserva o relative alla revoca della donazione per causa d’ingratitudine o di sopravvenienza dei figli o collazione (articolo 709 codice civile).
La donazione indiretta è dunque considerata equipollente ad una donazione diretta per ciò che concerne gli aspetti del diritto successorio.
In sostanza con la donazione indiretta il donante persegue l’interesse concreto di arricchire il beneficiario non direttamente bensì tramite uno schema contrattuale tipico, come potrebbe essere una vendita che conserva la sua forma e causa.
L’intenzione di donare non emerge dall’atto in sé concluso ma dall’insieme delle circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione, sentenza n. 9379/2020).
Per fare alcuni esempi si pensi all’acquisto di un immobile con denaro corrisposto dal padre.
Si ha dunque un’intestazione di un bene a nome altrui con la quale si configura una donazione indiretta.
Viene stipulato un contratto di vendita ma essendo i soldi del genitore, di dona indirettamente la casa acquistata. In un caso simile siamo di fronte ad una donazione indiretta, non del denaro bensì dell’immobile.
Si configura inoltre una donazione indiretta anche nelle seguenti ipotesi:
Secondo la Corte di Cassazione si ha una donazione diretta solo qualora, per spirito di liberalità vi è un immediato passaggio di ricchezza con arricchimento di una parte e impoverimento dell’altra.
Nella donazione indiretta questo risultato è ulteriore rispetto a quello proprio dello schema contrattuale adottato per l’operazione economica realizzata.
Si ricorda che la donazione indiretta è nulla quando viene stipulata in frode alla legge.
Si ha una donazione simulata quando i contraenti creano solo le parvenze di una donazione, della quale in realtà non ne vogliono affatto gli effetti (simulazione assoluta). La simulazione è relativa quando si vogliono gli effetti di un diverso contratto.
La simulazione assoluta ricorre quando le parti contraenti con separato accodo segreto (detto controdichiarazione) dichiarano di non volerne alcun effetto.
Tizio dona a Caio uno o più beni creando l’apparente situazione per cui quei beni non sono più di Tizio ma sono entrati nel patrimonio di Caio.
In caso di simulazione relativa si ha una donazione simulata all’esterno e il contratto dissimulato che è quello realmente voluto dalle parti.
Nella controdichiarazione le parti dichiarano di volere, in luogo del contratto simulato un diverso contratto, purché sussistano i requisiti di forma e sostanza necessari per la sua validità.
Si ha una terza forma di simulazione, quella per interposizione fittizia di persona.
La situazione si verifica quando la simulazione ha ad oggetto l’identità di una delle parti.
Nella donazione simulata appare come contraente un soggetto, detto interposto che è persona diversa dal reale contraente (interponente).
Donazione simulata - foto Getty Images
La simulazione è dunque una causa di inefficacia del contratto simulato tra le parti che non ne vogliono gli effetti. Nei confronti dei terzi il discorso è ben diverso.
Esso sarà inefficace rispetto ai terzi i cui diritti sono stati pregiudicati dal contratto simulato mentre invece sarà efficace nei confronti dei terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato.
La prova che un contratto è simulato è una prova rigorosa per ciò che riguarda le parti contraenti poiché esse non possono fornirne prova mediante testimoni.
Dunque, in mancanza di un documento scritto potranno solo avvalersi della confessione e del giuramento (a meno che il contratto dissimulato sia illecito).
I terzi invece possono provare la simulazione anche mediante la prova testimoniale.
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