Termine per l'inizio lavori con Permesso di Costruire

Quando si ottiene un permesso di costruire i lavori devono cominciare entro un anno dal rilascio del titolo abilitativo, a meno che non si chieda proroga motivata.
Pubblicato il

Permesso di Costruire


permesso costruireIl Permesso di costruire è un'autorizzazione amministrativa che viene rilasciata dal Comune e che autorizza interventi edilizi di nuova costruzione o di ristrutturazione di un certo rilievo. Su questo documento sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

Ai sensi del comma 2, art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 (ossia il Testo Unico in materia edilizia), il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo abilitativo, mentre quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori.


Come si determina esattamente l'inizio dei lavori?


Generalmente si intende come data di inizio dei lavori la data riportata su un particolare documento (la cosiddetta Comunicazione di inizio lavori), che viene consegnato all'ufficio tecnico del Comune e che attesta l'avvio effettivo dei lavori in cantiere a seguito dell'ottenimento di un Permesso di Costruire. La Comunicazione di inizio lavori viene presentata e sottoscritta dal titolare del Permesso di Costruire e viene sottoscritta anche dal Direttore Lavori e dall'Impresa Esecutrice.

inizio lavoriA volte però c'è qualche dubbio sull'interpretazione del concetto di inizio lavori. Se guardiamo alla sicurezza dei lavoratori, dobbiamo intendere come inizio lavori il primo giorno in cui gli operai operano sul luogo e predispongono il cantiere realizzando innanzitutto la sua recinzione e preparando tutta l'attrezzatura. In altri casi si intendono come inizio dei lavori le opere effettive che rendono visibilmente chiara l'idea di un nuovo edificio. Ad esempio nel caso di una nuova costruzione il getto delle fondazioni e i muri di elevazione dell'interrato o del piano terra.

Per quanto attiene il Permesso di Costruire, il Tar Toscana è intervenuto chiarendo come deve essere inteso l'effettivo inizio dei lavori con sentenza 1515/2014.

Nel caso esaminato dal Tribunale Amministrativo, un soggetto aveva ottenuto un Permesso di Costruire e aveva comunicato l'avvio dei lavori, che erano consistiti nello spianamento del terreno, negli scavi di sondaggio e nel picchettamento per determinare la posizione esatta di un capannone.

Successivamente i lavori erano stati interrotti a causa della presenza di uno sperone roccioso, che rendeva molto difficoltosi gli scavi e il getto delle fondazioni. Dopo una prima interruzione durata quasi tre anni, i lavori erano ripresi, realizzando alcuni interventi strutturali e il getto delle fondazioni, per poi essere nuovamente interrotti a causa di condizioni meteo avverse. Dopo essere trascorsi più di tre anni e non essendo l'edificio ancora terminato, il Comune aveva dichiarato la decadenza del Permesso di Costruire. Contro il provvedimento del Comune è stato presentato ricorso.

Secondo il Tar Toscana gli interventi effettuati inizialmente non potevano essere qualificati come effettivo inizio dei lavori perché dallo spianamento del terreno, dagli scavi di sondaggio e dalla picchettatura non emergeva un serio intento costruttivo. Per questo motivo il termine di un anno dal rilascio del titolo abilitativo per l'inizio dei lavori è da ritenersi non rispettato.

Ne deduciamo quindi che per un Permesso di Costruire è fondamentale che entro il termine concesso per l'inizio dei lavori siano realizzate opere edilizie dalle quali debba emergere un serio intento costruttivo.


Proroga del termine di inizio lavori con Permesso di Costruire


Tuttavia, sempre il Testo Unico in materia edilizia all'articolo 15, comma 2, prevede che entrambi i termini (sia quello di inizio lavori che quello di ultimazione dei lavori) possano essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.

proroga per inizio lavoriLa domanda di proroga deve essere presentata anteriormente alla scadenza del termine e il nuovo termine della proroga può essere accordato con provvedimento motivato in considerazione della mole e delle caratteristiche dell'opera da realizzare.

Il Decreto Sblocca Italia (Decreto 133/2014) ha allargato il campo delle motivazioni per le quali è possibile chiedere la proroga aggiungendo anche il caso in cui i lavori non siano iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

Chiarendo meglio il caso prima esposto, il Tar ha infine sottolineato che le asperità del terreno e le avverse condizioni meteo non possono rappresentare impedimento di forza maggiore in grado di sospendere i termini legali. Le medesime avrebbero però potuto giustificare una richiesta di proroga dei lavori, che nella vicenda non è stata presentata.

Qualora i lavori non siano ultimati e in mancanza della presentazione di una proroga, bisogna allora necessariamente procedere con la richiesta di un nuovo Permesso di Costruire e, dove necessario, ricalcolare il contributo di costruzione.

riproduzione riservata
Termine per l'inizio lavori con Permesso di Costruire
Valutazione: 5.60 / 6 basato su 5 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.668 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI