|
Nel caso in cui si è proprietari di una casa disabitata può essere lecito porsi delle domande in merito al possibile pagamento delle tasse.
Gli aspetti fiscali legati al diritto di proprietà sono sempre al centro dell'attenzione quando si eredita una casa o si intende acquistare un immobile.
Pagamento tasse per casa disabitata - foto Getty Images
Anche qualora non si intenda metterlo a reddito concedendolo in affitto è bene sapere che vi sono pur sempre delle tasse da versare.
Facciamo il punto in merito al pagamento di Imu, Tari, Irpef.
Non vi è una risposta univoca ma la situazione cambia a seconda della presenza o meno di determinate condizioni:
Vediamo tutto più nel dettaglio.
Hai acquistato o ereditato un immobile ma decidi di lasciarlo disabitato perché non vuoi andarci a vivere né ti interessa concederlo in locazione.
Devi comunque avere chiaro quali sono le tasse o imposte che dovrai comunque versare.
La casa può dirsi disabitata se non è stata messa a reddito, anche solo come casa vacanze, e se non costituisce la dimora abituale del titolare o del suo nucleo familiare.
Casa disabitata - foto Getty Images
Altra situazione che si può verificare, da tenere distinta, è quella della casa inutilizzabile, perché priva delle forniture e delle utenze come luce, acqua e gas.
Siamo di fronte a una casa priva dei collegamenti ai servizi essenziali.
Ultima categoria da prendere in considerazione è quella della casa inagibile perché priva del certificato di agibilità non essendo ancora a norma a causa del suo stato di deterioramento e quindi non idoneo a essere abitato.
Partiamo dall'IMU, uno dei principali tributi a carico di chi è proprietario di un immobile. Il primo aspetto da evidenziare è che l'IMU (imposta municipale unica) non è dovuta se l'immobile costituisce abitazione principale.
Pagamento IMU per casa disabitata - foto Getty Images
Diversamente, l'IMU, anche se l'immobile non è occupato, deve essere versata poiché trattasi di seconda casa. Si dovrà tener presente che, sia pure quando dovuta, vi sono, in presenza di determinate condizioni, delle agevolazioni per quanto concerne l'ammontare del suo importo, che ne giustificano una riduzione.
La base imponibile su cui il tributo deve essere calcolato quando la casa non è occupata deve essere ridotta del 50% ma, oltre all'assenza di arredi e collegamenti alle utenze, la casa deve essere inagibile.
In mancanza di quest'ultimo requisito l'IMU sarà dovuta per intero.
Per quanto concerne la TARI (la tassa sui rifiuti) occorre distinguere tra casa non abitata e casa inutilizzabile. L'esenzione è prevista unicamente in questa seconda fattispecie.
La Tari, volta a coprire i costi di gestione dei rifiuti prodotti, infatti è sempre dovuta a meno che non sussistano due condizioni che dovranno essere debitamente documentate:
Si presume che in presenza di tali circostanze non ci siano consumi e rifiuti non siano prodotti. Soltanto in tali circostanze il titolare dell'immobile sarà del tutto esonerato dal pagamento della tassa; diversamente la tassa sarà dovuta in misura piena, senza alcun tipo di agevolazione.
A differenza dell'IMU dovuta in forza del titolo di proprietà e del possesso, la TARI è più strettamente collegata all'occupazione dell'immobile e alla produzione di rifiuti che ne consegue.
Un immobile accatastato come abitazione produce una rendita.
È lecito chiedersi se sulla rendita catastale della casa disabitata si deve pagare l'Irpef. Anche se le seconde case sono già soggette a IMU, tuttavia l'Irpef è dovuta in alcuni casi.
Occorre, infatti, distinguere gli immobili non dati in locazione che sono situati nel Comune presso il quale si ha la residenza, dagli immobili non locali che si trovano in altro Comune.
Nel primo caso, infatti, nonostante si sia già obbligati a versare l'IMU, sarà dovuta anche l'Irpef e l'immobile con la rendita concorre alla formazione del reddito imponibile nella misura ridotta del 50%.
L'Irpef non è dovuto solo qualora la casa non affittata e vuota si trovi in Comune diverso da quello in cui si risiede.
|
||