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Servitù di telefonia

In tema di condominio negli edifici prima di parlare di servitù di telefonia bisogna capire se ad avvantaggiarsi del passaggio dei cavi è un condomino oppure un terzo.
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Passaggio di cavi telefonici in condominio


Che cosa deve fare il proprietario dell'appartamento in condominio che intenda installare un impianto telefonico del quale l'unità immobiliare risulta sprovvista?

Cavi telefoniciLa risposta alla domanda è contenuta nel così detto codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs nn. 259/03) e nel codice civile (art. 1122-bis c.c.).

Partiamo dal primo dei due atti normativi.

Norma di riferimento è l'art. 91 d.lgs n. 259/03, rubricato Limitazioni legali alla proprietà, che dal secondo al quarto comma recita:

Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Ricapitolando: obbligo per il proprietario di far passare dalla sua unità immobiliare, senza che ciò limiti il diritto d'uso della stessa, fili e cavi e di far appoggiare antenne (si pensi al lastrico solare) a servizio di altre unità immobiliari ubicate nel condominio.

Stesso obbligo grava sul condominio, ergo sulle parti comuni dell'edificio.

Prima dell'entrata in vigore della riforma del condominio oltre al codice delle comunicazioni elettroniche, la giurisprudenza faceva riferimento all'art. 1102 c.c. (cfr. tra le tante Cass., 2 dicembre 1998, n. 12245).

Cavi del telefonoDopo l'entrata in vigore della legge n. 220/2012, norma di riferimento è l'art. 1122-bis c.c., il quale al primo comma recita:

Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell'edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche.

Si tratta di una specificazione ad hoc di un particolare uso della cosa comune ai sensi del predetto art. 1102 c.c. Il terzo comma dell'art. 1122-bis chiarisce i casi in cui l'intervento del singolo condomino è soggetto a prescrizioni assembleari.

La norma si chiude con la specificazione che non sono soggetti ad autorizzazione gli impianti destinati alle singole unità abitative (art. 1122-bis, quinto comma, c.c.).

L'art. 91 d.lgs n. 259/03 specifica che in casi del genere al proprietario non è dovuta alcuna indennità.


Passaggio di cavi e servitù


Che cosa accade, invece, se i cavi devono essere appoggiati sul condominio (o su parti di proprietà esclusiva) per essere condotti in altro fondo?

Al riguardo non può revocarsi in dubbio che si tratti d'una vera e propria servitù.

È chiaro sul punto l'art. 92 del codice delle comunicazioni elettroniche, che prevede l'instaurazione di servitù con tanto d'indennizzo a favore del proprietario del fondo servente ai sensi del d.p.r. n. 327/2001.

Che cosa accade se il passaggio è misto, ossia se i cavi servono tanto l'edificio al quale si appoggiano che stabili confinanti o vicini?

Si legge in una sentenza resa dal Tribunale di Potenza, che quando una conduttura (o un filo o un cavo) passante attraverso un fondo sia destinata al servizio, oltre che del proprietario del fondo medesimo, anche di utenti vicini, essa costituisce, per la parte di servizio resa a questi ultimi, oggetto di un diritto di servitù; non potendo certo ammettersi che, dovendo il proprietario del fondo consentire gratuitamente il passaggio con appoggio attraverso il proprio fondo delle condutture telefoniche necessarie a collegare il proprio apparecchio telefonico, debba per ciò stesso consentire, sempre gratuitamente, la destinazione di esso al collegamento anche di apparecchi telefonici di terzi proprietari o inquilini di immobili vicini, nonché il passaggio sul proprio fondo delle diramazioni a ciò necessarie.

Rispetto all'indennità chiosa il magistrato lucano, poiché la stessa dev'essere proporzionata al sacrificio imposto al proprietario, essa non avrebbe ragione di essere corrisposta nel solo caso che la conduttura installata al servizio di terzi, oltre che del proprietario del fondo attraverso cui passa, non comporti per lui alcun sacrificio economicamente apprezzabile... (Trib. Potenza 21 maggio 2014 n. 541).

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