Spese per la casa familiare di proprietà esclusiva e scioglimento della comunione

Le somme spese durante il matrimonio per le migliorie della casa di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, vanno restituite in sede di scioglimento della comunione?
Pubblicato il

Scioglimento della comunione legale


scioglimento comunione legaleCome noto, i coniugi possono scegliere tra il regime di comunione dei beni (v. artt. 177 e ss. c.c.), quello di separazione (v. artt. 215 e ss. c.c.) e il regime misto convenzionale (v. artt. 210 e ss. c.c.).

Se i coniugi optano per la comunione legale, rientreranno nel regime di comunione i beni indicati dall'art. 177 c.c. e cioè:

a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Verrano esclusi, tra gli altri, i beni personali, indicati dall'art. 179 c.c..

Al verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 191 c.c. (dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, l'annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime patrimoniale, fallimento di uno dei coniugi) la comunione si scioglie.

Lo scioglimento della comunione comporta la divisione in parti uguali dell'attivo e del passivo (v. art. 194 c.c.), dopo avere provveduto ai rimborsi e alle restituzioni (ed eventualmente avere prelevato beni mobili personali o l'equivalente in denaro, ex artt. 195 e 196 c.c.).


Doveri di contribuzione ai bisogni della famiglia


Secondo l'art. 143, co. 3 c.c., tra i doveri nascenti dal matrimonio per entrambi i coniugi, vi è quello di contribuire ai bisogni della famiglia... ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità professionali e casalinghe; inoltre, con riferimento al nostro argomento, sempre ai sensi dell'art. 143. co. 2, c.c., tra i doveri dei coniugi rientra anche quello alla coabitazione.

Dispone poi l'art. 186 c.c. che I beni della comunione rispondono:...c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l'istruzione e l'educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell'interesse della famiglia.

È stato statuito che le spese sostenute per l'adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia non devono essere rimborsate in sede di scioglimento della comunione (v. Cass. nn. 5866/1995; 18749/2004; 10942/2015).


Diritti del possessore


speseSecondo l'art. 1150 c.c. spetta al possessore il riconoscimento di un'indennità per le migliorie apportare alla cosa. Il mancato riconoscimento di tale somma comporta un indebito arricchimento in capo al proprietario, che si può contestare tramite l'azione generale di indebito arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c..

Tale azione consente di ottenere in sede giudiziale l'indennizzo della diminuzione patrimoniale conseguente all'arricchimento indebito altrui.

Allora, buona parte dell'accertamento giudiziale è imperniata sul concetto di arricchimento indebito.


Il pagamento delle spese della casa familiare


Veniamo dunque alla nostra domanda: le spese sostenute da uno dei due coniugi per apportare migliorie all'abitazione di proprietà esclusiva dell'altro, ma utilizzata come abitazione familiare, vanno restituite al momento dello scioglimento della comunione? Secondo la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 10942/2015, no.

Detta sentenza ha così statuito nel decidere in merito alla richiesta di restituzione effettuata dall'ex marito per le spese sostenute per opere di manutenzione, addizioni e migliorie della casa adibita a residenza familiare.

Il ricorrente aveva chiesto tale restituzione adducendo che le migliorie apportate avevano incrementato il valore dell'abitazione, di cui la ex moglie era proprietaria esclusiva, arricchendola indebitamente.

Pertanto ne chiedeva un indennizzo ai sensi dell'art. 1150 c.c.

La restituzione è negata dalla sentenza con la motivazione che tali spese sono state sostenute per adempiere all'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia di cui all'art. 143 c.c.

A tale conclusione, senza negare in astratto il diritto al rimborso da parte dell'ex marito in qualità di ex possessore (dunque, ex art. 1150 c.c.), la Corte giunge sulla base dell'istruttoria: nei fatti, spiega, le opere di migliorìe si appalesano volte ad adeguare l'abitazione alle esigenze del nucleo familiare.

In passato altre sentenze sul punto hanno statuito negando la restituzione, al pari della sentenza in commento (v. Cass. n. 18749/2004), oppure riconoscendola solo in parte, motivando che le migliorie si presumevano sì adempimento dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia, ma, al contempo, avevano incrementato il valore del bene (v. ad es. Cass. n. 5866/1995 e v. anche Trib. Modena n. 623/2012).

Si è infatti riconosciuto che se è indubbio che durante il matrimonio dette spese erano state sostenute per fare fronte ai bisogni della famiglia, con la separazione, venuti meno la comunione spirituale e materiale dei due coniugi e dunqueanche i presupposti di un legittimo compossesso del bene (cioè il vincolo matrimoniale e il dovere di convivenza coniugale), a quel punto, al coniuge che ha sostenuto economicamente le migliorie dell'abitazione non può non riconoscersi l'indennizzo ex art. 1150 c.c. (v. Trib. Modena n. 623/2012).

Sul punto è stato specificato che i bisogni della famiglia cui si riferisce l'art. 143 c.c., e in merito ai quali le spese non vanno restituite, non sono solo quelli minimi, indispensabili per la stessa sopravvivenza del gruppo familiare, ma possono avere una maggiore estensione, se i coniugi godono di condizioni economiche agiate. La valutazione non può essere insomma di solo tipo patrimoniale (v. Cass. n. 18749/2015).

riproduzione riservata
Scioglimento comunione e spese per la casa familiare di proprietà esclusiva
Valutazione: 4.50 / 6 basato su 2 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.664 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI