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Acquisto della casa nel matrimonio e comunione legale dei beni

Se i coniugi optano per la comunione legale, la casa, acquistata insieme o no dopo il matrimonio, rientra nella comunione, a meno che non si tratti di un bene personale.
Pubblicato il

Comunione e separazione dei beni


scambio degli anelliCome noto, il regime patrimoniale coniugale può consistere nella comunione (v. artt. 177 e ss. c.c.) o nella separazione dei beni (v. artt. 215 e ss. c.c.) o nel regime misto convenzionale (v. artt. 210 e ss. c.c.); in mancanza di diverso accordo vige la comunione. Per completezza aggiungiamo che i coniugi possono costituire un fondo patrimoniale, destinando alcuni beni a far fronte ai bisogni della famiglia (v. artt. 167 e ss. c.c.).

Cosa dobbiamo intendere per comunione? In parole semplici, la scelta di tale regime comporta che la maggior parte degli acquisti effettuati dai coniugi, fatta solo eccezione per quelli relativi ai beni personali, entra a far parte della comunione e in tal guisa subisce una regolamentazione speciale e uniforme (v. artt. 177 e ss. c.c.).

Fatta tale premessa, come si colloca il bene della casa all'interno del regime della comunione?
La casa rappresenta senza dubbio la base, spirituale e materiale, dove si andrà a costruire la futura famiglia, essendo il luogo dove si terrà la coabitazione di tutti i familiari.

A naso, diciamo così, la casa dovrebbe rientrare nella comunione. Ed effettivamente è così, ma non sempre. Vediamo innanzitutto, dunque, in quali ipotesi la casa entra a far parte della comunione.


Casa e comunione


Se acquistata durante il matrimonio - da uno solo o da entrambi – la casa entra senza dubbio a far parte della comunione, in quanto rientrante tra gli acquisti effettuati insieme o separatamente dai coniugi, come previsto dall'art. 177, lett. a), c.c.

Innanzitutto rileviamo la distinzione più evidente, quella temporale: deve trattarsi di acquisti avvenuti dopo il matrimonio, mentre quelli avvenuti prima rientrano tra i beni personali per espressa previsione di legge (v. art. 179 c.c.).

È stata esclusa dalla comunione l'accessione per l'opera costruita da entrambi, o individualmente, sul suolo di proprietà di uno solo dei due: in tal caso dunque, secondo la giurisprudenza, la proprietà dell'immobile è di uno solo dei due, spettando all'altro un diritto di credito per il contributo dato, ma non la proprietà (v. Cass. SS.UU. n. 651/1996).

Secondo l'orientamento prevalente non rientrano nella comunione i diritti di credito.

Ad esempio, si ritiene che l'alloggio assegnato in cooperativa così come quello di edilizia residenziale pubblica entrano a far parte della comunione solo al momento dell'acquisto. Quanto pagato prima rappresenta un diritto di credito, che in quanto tale, si è deciso, non rientra nella comunione (v. Cass. n. 16305/2011).

Ancora, si è ritenuto che la firma di un preliminare ad opera di uno solo dei due è riferibile solo al singolo, dal momento che il contratto preliminare non trasferisce alcun bene, ma crea solo l'obbligo di contrarre; non si rientra dunque nell'ipotesi di acquisto del bene di cui all'art. 177 c.c e l'obbligo assunto ricade solo nella sfera giuridica del singolo coniuge (v. Cass. SS.UU. n. 17952/2007).

scelta del regime patrimonialeInvece i frutti (es. canone di locazione, oppure i prodotti agricoli di un bene di proprietà del singolo e o di entrambi) entrano nella comunione (art. 177, lett. b), così come i proventi dell'attività separata di ciascuno dei due (entrambi se non consumati al momento dello scoiglimento della comunione). Rientrano, infine, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.


Casa e beni personali


Secondo l'art. 179, c.c., rimangono invece beni personali per quanto qui interessa: a) come già menzionato, i beni di cui uno dei due era proprietario o titolare di diritto reale di godimento (cioè, di diritto di superficie, l'enfiteusi, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione e le servitù prediali) prima del matrimonio; b) i beni ricevuti dal singolo dopo il matrimonio in seguito a donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i relativi accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione riferita alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali o col loro scambio, purchè ciò venga specificato nell'atto dell'acquisto.

In relazione alla casa, è bene inoltre tenere presente che l'acquisto di beni immobili, (ma anche di alcuni beni mobili per cui è obbligatoria la pubblicità con trascrizione, indicati dall'art. 2683 c.c.; sostanzialmente sono navi e galleggianti, aereomobili, autoveicoli) effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, se tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e se dell'atto sia stato parte anche l'altro coniuge. L'esclusione può avvenire solo per i già indicati motivi delle lettere c, d ed f dell'art. 179, c.c.

riproduzione riservata
Matrimonio, regime di comunione dei beni e acquisto della casa
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