|
Il Consiglio dei Ministri guidato dal premier Matteo Renzi ha approvato un decreto legislativo che introduce importanti novità per quanto concerne il settore dell'edilizia e in particolar modo per la Scia, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, un titolo abilitativo molto frequente per la realizzazione di numerosi interventi riguardanti gli immobili.
Tante le novità previste che vanno dall'adozione di un modello unificato e standardizzato valevole su tutto il territorio nazionale, anche telematico, alla creazione di un unico ufficio tecnico competente, all'individuazione dei casi in cui potrà essere utilizzata fino ai documenti che dovranno essere corredati all'istanza.
Tutte novità che hanno come scopo ultimo quello di apportare una semplificazione nell'attività edilizia.
Tra i titoli abilitativi attualmente vigenti necessari per svolgere lavori di manutenzione straordinaria, uno dei più frequenti è senza dubbio la SCIA, la segnalazione certificata di inizio attività. I lavori che necessitano del rilascio della SCIA sono:
- interventi di restauro e risanamento conservativo
- mutamenti di destinazione d'uso funzionale
- interventi di manutenzione straordinaria che riguardino parti strutturali dell'edificio (e come tali non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 6, comma 2, del T.U. (relativo all'attività edilizia libera previa comunicazione inizio lavori)
- singoli interventi strutturali non costituenti un insieme sistematico e quindi non qualificabili come opere di ristrutturazione edilizia
- interventi di frazionamento o l'accorpamento di una unità immobiliare in due o più distinte unità mediante l'esecuzione di opere interne, per ottenere la fisica separazione o fusione dell' unità
- interventi di ampliamento di fabbricati all'interno della sagoma esistente che non determinino volumi funzionalmente autonomi
- interventi costituiti da semplici modifiche prospettiche (come per esempio apertura o chiusura di una o più finestre, di una o più porte)
- interventi edilizi di variante a titoli abilitativi che non incidano su parametri urbanistici o su volumetrie, non modifichino la destinazione d'uso o la categoria edilizia e non modifichino la sagoma dell'edificio
- interventi edilizi finalizzati alla costruzione di parcheggi al piano terra o nel sottosuolo di fabbricati anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici
- interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di parcheggi a uso esclusivo dei residenti nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato purché non in contrasto con i piani urbani del traffico.
È opportuno sottolineare che la segnalazione certificata di inizio attività non sostituisce i nulla osta necessari in presenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, sia nei casi in cui si ricorre alla DIA in sostituzione della Super DIA, nè tantomeno può essere utilizzata nel caso di interventi di nuova costruzione e ristrutturazioni urbanistiche ed edilizie che implicano modifiche di volume.
I soggetti tenuti alla presentazione della SCIA edilizia sono il proprietario dell'immobile o chi ha il diritto ad effettuare i suddetti interventi, il direttore dei lavori, il progettista architettonico o strutturale, o l'impresa edile che esegue i lavori.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 febbraio 2016 il Decreto legislativo 22 gennaio 2016, n. 10 recante Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in attuazione a quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124 (Gazzetta Ufficiale 13/08/2015, n. 187) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche conosciuto come Riforma della Pubblica amministrazione o Riforma Madia, dal nome del ministro.
Il decreto introduce novità molto significative proprio per la Scia.
In primo luogo si prevede che la Segnalazione certificata di inizio attività potrà essere utilizzata in tutti i casi in cui le Pubbliche Amministrazioni potranno accertare la regolarità dell'attività senza dover procedere a valutazioni discrezionali.
Si affida a un altro decreto l'indicazione con precisione dei lavori che saranno soggetti a una mera comunicazione preventiva e quelli per i quali è invece richiesta una espressa autorizzazione. L'idea è quella di utilizzare la Segnalazione certificata di inizio attività per l'agibilità e il deposito di progetti in aree a bassa pericolosità sismica e per tutti gli interventi minori in altre zone.
La Scia dovrà essere corredata da:
- autocertificazioni
- eventuali asseverazioni dei tecnici abilitati e degli elaborati al fine di effettuare le verifiche.
Le Pubbliche amministrazioni non potranno chiedere documenti ulteriori altrimenti potranno anche essere sanzionate.
Altra importante novità contenuta nel decreto per la semplificazione della Scia riguarda l'adozione di un unico modello standardizzato in tutto il territorio nazionale e valido per tutto il paese.
Sarà la pubblica amministrazione destinataria della Scia a dover inserire on line sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato, indicando anche l'ufficio unico – denominato sportello di interlocuzione unica - a cui dovrà recarsi l'interessato.
Inoltre, sono previste sanzioni disciplinari qualora non venga istituito lo sportello unico da parte delle pubbliche amministrazioni.
La Scia potrà essere presentata anche sulla base di un modello telematico, con indicazioni precise, al fine di non commettere errori. Inoltre, l'attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui l'istanza viene presentata allo sportello unico, a meno che non siano necessarie autorizzazioni aggiuntive e in tal caso si dovrà indire la conferenza di servizi e rimanere in attesa del nulla osta.
In base alle novità improntate alla semplificazione della procedura per il rilascio della Scia, si prevede che l'amministrazione, una volta ricevuta la Segnalazione certificata di Inizio Attività, se accerta eventuali violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, ha il dovere di adottare entro 60 giorni (non più 30) un provvedimento di diniego di prosecuzione dell'attività.
Spetta all'amministrazione pubblica, una volta ricevuta la Scia, trasmetterla alle altre amministrazioni interessate entro un termine temporale massimo di 50 giorni in modo tale che possa ottenere anche un loro parere e in un secondo momento emettere il provvedimento di diniego.
Subito dopo la presentazione della Scia, l'amministrazione interpellata dovrà rilasciare una ricevuta da cui devono emergere, in maniera chiara e netta, i termini entro cui la stessa amministrazione dovrà pronunciarsi o si formerà il silenzio-assenso.
Tra le altre novità previste anche il blocco del cantiere che può essere disposto solamente in presenza di pericoli per l'ambiente, la sicurezza, i beni culturali, il paesaggio, la salute e la difesa nazionale oppure in presenza di false dichiarazioni.
Inoltre, si prevede l'introduzione della cosiddetta conferenza dei servizi semplificata, ossia senza riunioni fisiche, ma semplicemente uno scambio di documenti per via telematica, e la conferenza simultanea con riunione (anche telematica) che si svolge solo se strettamente necessaria. Entrambe devono rispondere entro massimo 5 mesi, altrimenti si acquisito l'assenso delle amministrazioni.
Così ha commentato il ministro Madia: Oggi di fatto le cose si possono fare con SCIA solo formalmente, poi hanno una serie di sub-procedimenti che necessitano di autorizzazioni espresse. La novità è che il cittadino presenta un modulo che è lo stesso in tutta Italia in un unico ufficio dell'amministrazione, che non può richiedere altri documenti rispetto a quanto previsto in quel modulo e sarà quell'ufficio a convocare la conferenza dei servizi. Avendo dato alla conferenza dei servizi tempi certi, abbiamo certezza che anche il meccanismo della Scia giri, e dia al cittadino certezza di tempi.
|
||