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Una delle scadenze fiscali più importanti per i contribuenti è quella riguardante la dichiarazione dei redditi, la scadenza 730 che dal 2015 è anche in forma precompilata.
Riassumiamo in questo articolo tutte le spese riguardanti gli immobili e le dichiarazioni sul reddito dei fabbricati che trovano posto nella denuncia dei redditi.
Lavoratori dipendenti e pensionati presentano la dichiarazione dei redditi con il modello 730 che dal 2015 potrà essere anche in versione precompilata, ossia già compilato dal Fisco sulla base dei dati già in suo possesso.
Possono utilizzare il modello 730/2015 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
-redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
-redditi dei terreni e dei fabbricati;
-redditi di capitale;
-redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
-redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
-alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Particolare attenzione è da prestare alle scadenze che riguardano il modello 730 per il contribuente che sono:
-dal 15 aprile 2015: accesso tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alla dichiarazione dei redditi precompilata
-entro il 17 luglio 2015: presentazione al proprio sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato della dichiarazione 730 e della busta contenente la scelta per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef ovvero ricevimento di una copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione modello 730-3 dal sostituto di imposta, CAF o professionista abilitato.
Soffermandoci sul capitolo casa nella dichiarazione dei redditi, nel modello 730 vanno indicati in primo luogo i redditi derivanti dai fabbricati nell'apposito Quadro B.
In particolare abbiamo:
-SEZIONE I Redditi dei fabbricati: va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati e per ciascun immobile va compilato un rigo del quadro B (da B1 a B8) indicando i dati degli immobili concessi in locazione, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca e i dati degli immobili non concessi in locazione (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).
-SEZIONE II Dati relativi ai contratti di locazione: tale sezione va compilata riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, nei casi di opzione per l'applicazione della cedolare secca ovvero di riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria.
Sempre per quanto riguarda gli immobili, nel modello 730 trovano posto anche una serie di detrazioni e deduzioni fiscali. In particolare è nel quadro E Oneri e spese che troviamo:
-detrazione per interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo E7): vanno indicati gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.
-detrazione per spese sostenute dagli studenti universitari (rigo da E8 a E12): vanno indicate con il codice 18 le spese sostenute per studenti iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili a uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative.
Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a 2.633 euro.
-detrazione per spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo E32): novità fiscale del 2015 è la deduzione dal reddito complessivo nel caso di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione. In particolare l'agevolazione riguarda l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
-detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (righi da E41 a E44): occorre indicare le spese sostenute nell'anno 2014 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (ristrutturazione, acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica).
-detrazione per spese per l'arredo degli immobili ristrutturati – bonus mobili (Rigo E57): per i contribuenti che fruiscono della detrazione al 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
-detrazione per spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (righi da E61 a E63): vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2014 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale (riqualificazione energetica di edifici esistenti, interventi sull'involucro di edifici esistenti, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale).
-detrazione per canoni di locazione (SEZIONE V): le detrazioni previste sono quelle per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (Rigo E71), per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale, per canoni di locazione spettanti ai giovani per l'abitazione principale e la detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (Rigo E72).
A partire dal 15 aprile, sul sito dell'Agenzia delle entrate viene messo a disposizione il modello 730 precompilato in favore di lavoratori dipendenti e pensionati che hanno presentato il modello 730/2014 per i redditi dell'anno 2013 e hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2015 (che da quest'anno sostituisce il CUD) con le informazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e/o ai redditi di pensione percepiti nell'anno 2014.
Il modello si dice precompilato perché vi sono una serie di dati già inseriti dall'Agenzia delle entrate perché già in possesso come:
-i dati contenuti nella Certificazione Unica dei Redditi (il vecchio CUD),
-i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, che vengono comunicati all'Agenzia delle entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali;
-alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (come gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, come le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili);
-altri dati presenti nell'Anagrafe tributaria (ad esempio i versamenti effettuati con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori domestici).
Per accedere al modello 730 precompilato sul sito dell'Agenzia delle entrate occorre essere in possesso del codice Pin da chiedere:
-online, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
-per telefono, chiamando il servizio di risposta automatica al numero 848.800.444
-in ufficio, presentando un documento di identità.
Chi riceve il modello 730 in forma precompilata non è però obbligato a usarlo, potendo anche scegliere di dichiarare i propri redditi con il modello ordinario. La differenza principale ovviamente è nelle spese che in uno sono già indicate e nell'altro no.
Ma c'è da dire inoltre che non tutte le spese che effettua il contribuente sono già indicate nella dichiarazione dei redditi precompilata, come ad esempio le spese sanitarie.
In merito alle detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia, risparmio energetico e bonus mobili inoltre si precisa che trovano posto nel 730 precompilato solo se i lavori sono iniziati prima del 2014, altrimenti vanno indicati sempre dal contribuente.
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