Chi inaffia le piante senza particolare attenzione alla proprietà dei vicini può andare incontro ad una condanna penale al di là degli eventuali danni arrecati.
Balconi e piante
È molto usuale, in condominio, vedere balconi ornati da piante e fiori di ogni genere; siccome è notorio, le piante necessitano di una (più o meno) costante annaffiatura, non è raro imbattersi in sgocciolamenti d'acqua causati da quest'attività.
Con una sentenza resa sul finire del mese di maggio (sent. 21753 del 28 maggio 2014, la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione c'ha ricordato che innaffiare le piante senza stare a badare ai risultati può portare addirittura ad una condanna penale.
Nello specifico il condomino innaffiatore è stato condannato per il reato previsto e punito dell'art. 674 c.p., ossia per getto pericoloso di cose.
Prima d'ogni cosa è utile domandarsi: esistono limiti nel posizionamento di piante sul balcone?
Per rispondere alla domanda, anche in questo caso, è utile guardare al codice penale.
Ai sensi dell'art. 675 c.p., rubricato Collocamento pericoloso di cose, infatti:
Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose che, cadendo in un luogo di pubblico transito, o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centotre euro a seicentodiciannove euro.
In buona sostanza posizionare un vaso sul parapetto del balcone senza ancorarlo può portare alla condanna penale se al di sotto del balcone v'è la pubblica via o, magari, il cortile condominiale.
È bene ricordare che questo reato, come quello di cui all'art. 674 c.p., è reato di pericolo, ossia può essere punito anche solamente per la potenziale offesa; è evidente, infatti, che se il vaso dovesse cadere e far male a qualcuno, il proprietario risponderebbe di ben più gravi reati.
Oltre alle norme previste dal codice penale, vi sono poi quelle di natura civilistica e regolamentare.
In nessun caso vasi e piante in genere possono recare pregiudizio alla stabilità e sicurezza dell'edificio; a dire il vero vasi e piante non possono nemmeno ledere il decoro dello stabile, ma, francamente, ci pare difficile provare la sussistenza di una lesione estetica a fronte di un ornamento che solitamente ha la funzione opposta.
In ogni caso se il regolamento contrattuale dovesse vietare l'apposizione di vasi e fioriere sui parapetti o comunque la visibilità dall'esterno di piante e fiori, il condomino dovrebbe adeguarsi a quella disposizione.
Annaffiare con attenzione
Esiste una norma, si diceva in principio, che punisce penalmente la sbadataggine o peggio il menefreghismo di chi innaffia le piante; il riferimento è all'art. 674 c.p., rubricato Getto pericoloso di cose, che recita:
Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.
Come per l'art. 675 c.p. anche quello che lo precede (appena citato) configura un reato di pericolo presunto, come tale sanzionabile non solamente se si è verificato un danno, ma anche se questo sia astrattamente configurabile.
Prima di entrare nel merito di quanto affermato nella sentenza n. 21753, pare doverosa una brevissima riflessione sui così detti reati di pericolo presunto.
Essi sanzionano non già un fatto dannoso ma considerano tale un fatto che astrattamente può creare fastidio e danni.
Annaffiare e far cadere copiosamente acqua sulla pubblica via il 15 di agosto in una città deserta è cosa ben diversa dal farlo già solamente in una qualunque giornata lavorativa. In entrambi i casi, poi, potrebbe non risultare danneggiato nessuno.
Insomma i reati di pericolo presunto puniscono il fatto in sé al di là del danno; ciò, nell'ottica di una lettura del diritto penale costituzionalmente orientata (ossia di un diritto penale che faccia riferimento ad un danno effettivo), non è passato esente da critiche
Nel caso risolto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 21753 del 28 maggio 2014, un condomino sporgeva querela contro un proprio vicino lamentando d'essere stato molestato dall'annaffiamento delle piante operato da quest'ultimo.
L'innaffiatore veniva condannato tanto in primo quanto in secondo grado: da qui il ricorso in Cassazione che è stato respinto anche sulla base del fatto che la molestia non dev'essere attuale ma anche solamente potenziale.
Si legge in sentenza che il versamento concerne materie liquide e può avvenire anche per mano dell'agente o anche in qualsiasi altro modo da lui posto in essere o lasciato dolosamente o colposamente in azione (Cass. 28 maggio 2014 n. 21735).
Come dire: non solo l'innaffiatura personale, ma anche il sistema automatico d'irrigazione può portare alla sanzione penale.
La Cassazione, poi, ha ribadito che l'offesa, l'imbrattamento o la molestia possono essere anche solamente potenziali e riguardo al caso specifico ha considerato sanzionabile penalmente il comportamento di chi, innaffiando le proprie piante con una pompa, getti acqua nel balcone del vicino.