Responsabilità per la caduta delle fioriere dai balconi

La caduta di fioriere o vasi da balconi o finestre è fonte di responsabilità civile e penale. La semplice apposizione di vasi e fioriere di responsabilità amministrativa.
Pubblicato il

ResponsabiltàI tragici fatti di cronaca degli scorsi giorni, purtroppo, riportano in auge un fatto spesso trascurato, le cui conseguenze, come s'è visto, possono essere nefaste.


È necessario guardare oltre agli avvenimenti più drammatici, per evitare di credere che si sia trattato d'una fatalità, e, al di là della specificità del caso, porsi una domanda: a quali responsabilità va incontro il proprietario di vasi e fioriere poste sui parapetti delle finestre e dei balconi?


Bisogna distinguere tre livelli di responsabilità.



Responsabilità civile



Con questo termine si fa riferimento alla responsabilità cui vanno incontro determinate persone che violano specifiche norme poste a tutela degli altrui diritti.


Nel caso delle fioriere e dei vasi non ci sono dubbi: si tratta d'una ipotesi di responsabilità per danni da cose in custodia.


La norma di riferimento è l'art. 2051 c.c. che recita:


Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.


Si tratta d'un caso di responsabilità oggettiva.


La Cassazione, in un lungo e articolato percorso volto a dare un significato più preciso alla norma citata, ha chiarito che:


- la responsabilità prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; la responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato – con effetto liberatorio totale o parziale – anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 3229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 28811);[…];


Responsabiltà2- posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi, traendo profitto dalla cosa, si trova nelle condizioni e di doverne sopportare gli incommoda e di controllarne i rischi, deve considerarsi custode chi di fatto ne governa le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario;


- ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 c.c., è esclusa, come si diceva innanzi, solamente dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384);


- al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo: più nello specifico, ricordato che la responsabilità presunta per danni da cose in custodia è configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosità o pericolosità, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell'utente, la prova che il danneggiato deve dare, anche a mezzo di presunzioni, consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia; spetta invece al custode provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a interrompere quel nesso causale (confr. Cass. civ. 19 maggio 2011, n. 11016; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308) (Cass. 28 giugno 2012 10860).


In sostanza alla luce di questa norma il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne abbia la custodia (es. conduttore che abita una casa ammobiliata) risponde dei danni da esse causati (si pensi alla caduta di un vaso su di una macchina parcheggiata nell'area sottostante) a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto ed imprevedibile; per quest'ultima ipotesi si pensi alle fioriere in cemento che fungono da parapetto e ad un fulmine che colpendole le danneggia.



Responsabilità penale



Responsabiltà3È proprio il caso di cronaca citato in principio il classico esempio che porta ad affermare che dalla caduta d'un vaso può derivare una responsabilità penale per il suo custode.


La norma di riferimento varia a seconda del fatto.


Omicidio colposo, lesioni colpose, ecc.


Si tratta di reati colposi, cioè attribuibili non a comportamenti volontari ma ad imprudenza, imperizia, ecc. ed omissivi poiché chi aveva l'obbligo giuridico di impedire l'evento non s'è attivato per farlo (art. 40 c.p.).


L'imputato, in questo caso, può essere assolto solamente se non ha alcuna colpa.

Si tratta, in sostanza, della stessa situazione chiamata in ambito civile caso fortuito.



Responsabilità amministrativa



Portiamo l'esempio del regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, il cui art. 27, rubricato Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi, recita:


Responsabiltà4È vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.


Qual è la differenza rispetto alle altre due ipotesi?


Nel caso di responsabilità civile c'è il risarcimento per un danno avvenuto, nell'ipotesi di responsabilità penale c'è la sanzione detentiva prevista per il reato commesso mentre per l'illecito amministrativo c'è una sanzione pecuniaria per un fatto potenzialmente pericoloso.


Come dire: responsabilità civile e penale riguardano un fatto già avvenuto, la responsabilità amministrativa, invece, sanziona un comportamento pericoloso cercando così di evitare a priori conseguenze dannose.

riproduzione riservata
Responsabilità per la caduta delle fioriere dai balconi
Valutazione: 3.96 / 6 basato su 24 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.664 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI