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Dal 1 giugno 2015 le sanzioni catastali, le somme dovute dal contribuente a seguito di notifica di avviso di accertamento per inosservanza della normativa catastale, dovranno essere pagate utilizzando il modello di versamento unificato F24. A specificarlo l'Agenzia delle entrate con un provvedimento direttoriale (Prot. N. 2015/41186) del 23 marzo 2015.
Dal 1 giugno 2015, il modello di pagamento F24 potrà essere utilizzato, a seguito di notifica di avvisi di accertamento per inosservanza della normativa catastale, prodotti successivamente alla predetta data, per il pagamento di:
-tributi speciali catastali
-sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale
-interessi sui tributi speciali catastali
-imposta di bollo correlata ad adempimenti per accertamenti catastali
-recupero spese per volture
-spese di notifica di atti catastali
-oneri accessori per operazioni catastali
-altre spese per operazioni catastali.
Nel provvedimento, l'Agenzia precisa che rimane esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazione alle predette somme.
I tributi speciali catastali, ai sensi del Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, come modificata, da ultimo, dall'art. 6, comma 5 - septies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono:
-Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici: 16 euro per ogni certificato, copia o estratto (a cui si aggiungono 4,00 euro per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, presenti nei rispettivi elaborati); 16,00 euro per ogni estratto di mappa rilasciato in formato digitale (a cui si aggiungono 4,00 euro per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro)
-Definizione e introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria: 55,00 euro per ogni domanda di voltura; 50,00 euro per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione appartenente alle categorie a destinazione ordinaria (categorie dei gruppi A, B e C) e a quelle censite senza rendita; 100,00 euro per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione appartenente alle categorie a destinazione speciale (categorie dei gruppi D ed E); 65,00 euro per ogni tipo, fino a un massimo di 10 particelle edificate o derivate; 3,00 euro per ogni particella eccedente
-Attestazione di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico: 10,00 euro per ogni estratto di mappa (più 4,00 euro per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di quattro)
-Consultazione degli atti catastali: 5,00 euro per la consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione; 1,00 euro per la consultazione della base informativa, per unità immobiliare, per soggetto, per ogni 10 unità immobiliari, o frazione di 10, per elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10.
Le attività catastali soggette a sanzioni amministrative, irrogate in attuazione delle disposizioni previste nell'ordinamento catastale (Circolare n. 2 del 17.04.2012 dell'ex Agenzia del Territorio, ad oggetto Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme catastali. Applicazione del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni ed integrazioni) sono le seguenti:
-Mancata dichiarazione e denuncia di variazione nei termini previsti dalla normativa per le unità immobiliari ultimate successivamente alla data del 17/03/1985: importo sanzione min. € 10 max. € 103
-Mancata dichiarazione e denuncia di variazione per le unità immobiliari, costruite od interessate da lavori ultimati entro il 16.03.1985, non dichiarate o denunciate in catasto entro il termine del 31.12.1997: importo sanzione min. € 25 max. € 129
-Errata redazione delle planimetrie da allegare alla dichiarazione o variazione di unità immobiliari urbane: importo sanzione min. € 10 max. € 103
-Mancata denuncia di cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani: importo sanzione min. € 4 max. € 61
-Mancata dichiarazione dei fabbricati che dalla categoria degli esenti passano a quelli soggetti all'imposta: importo sanzione min. € 10 max. € 103
-Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto urbano: importo sanzione min. € 10 max. € 103
-Opposizione all'accesso dei funzionari catastali e dei membri delle commissioni censuarie ai beni iscritti o da iscrivere al catasto terreni: importo sanzione: min. € 4 max. € 30
-Mancata o tardiva presentazione delle volture catastali: importo sanzione min. € 15 max. € 61
-Mancata presentazione ed errata redazione del tipo di frazionamento e del tipo particellare: importo sanzione min. € 15 max. € 61
-Omissione delle dichiarazioni in aumento del reddito dominicale ed agrario: importo sanzione min. € 258 max. € 2065.
Vengono addebitate a carico del destinatario delle sanzioni catastali, anche le spese:
-relative alla notifica dell'atto di accertamento mediante il servizio postale
-occorse all'Ufficio per fornirsi di quanto si sia reso necessario per l'aggiornamento degli atti catastali, inutilmente richiesto agli interessati (art.12, comma 4, d.P.R. n.650/72).
Come qualsiasi tributo anche quelli relativi al catasto possono essere sanati con l'istituto del ravvedimento operoso, che si realizza allorquando il soggetto che sia incorso in una violazione della norma catastale provvede spontaneamente e direttamente a regolarizzare la propria posizione, entro i termini fissati, beneficiando in tal modo di riduzioni delle sanzioni previste.
In particolare l'importo della sanzione catastale, in base all'ultima Legge di Stabilità (Legge n. 190 del 2014) entrata in vigore dal 1 gennaio 2015, è ridotto ad:
-1/10 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata dalla norma per i singoli adempimenti
-1/9 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni
-1/8 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro 1 anno
-1/7 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene entro 2 anni
-1/6 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene dopo oltre 2 anni
-1/5 del minimo edittale, se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione.
Al pagamento del tributo catastale e della sanzione in misura ridotta, vanno aggiunti gli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.
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