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Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali.
Questo particolare bonifico è da utilizzare sempre, eccezion fatta per i pagamenti attuabili solamente con modalità differenti dal bonifico, come ad esempio i bollettini per la presentazione di un permesso di costruire o di una DIA, le imposte di bollo, ecc.
Esistono differenze importanti fra il modello di bonifico per le detrazioni fiscali e il bonifico ordinario. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che paga (e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale o partita iva del beneficiario del bonifico.
Questi campi non sono invece presenti in un bonifico ordinario.
Altra differenza importantissima è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari.
Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori o dal professionista che li segue.
Detto in termini molto semplici, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa trattengono un piccolo importo che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che la ditta o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito.
La ditta o il professionista troveranno nei movimenti del conto corrente una di queste situazioni:
- accredito di un bonifico di importo inferiore rispetto a quello realmente versato dal cliente perché in fase di transazione è stata applicata la ritenuta di acconto;
- accredito di un bonifico di importo corrispondente a quello realmente versato dal cliente (e corrispondente anche al totale della fattura) e una voce immediatamente successiva in cui si addebita una ritenuta di acconto sul bonifico ricevuto.
Le due alternative sono equivalenti. Si tratta semplicemente di come la banca o le poste rendono visibili le operazioni.
L'art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al 10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2015, la ritenuta d'acconto sui bonifici per le detrazioni fiscali è pari all'8%.
È bene specificare che il sostituto d'imposta, ossia il soggetto che opera la ritenuta e la versa all'erario, non è il committente dei lavori, ma le banche o le poste, che dovranno rilasciare al beneficiario del bonifico le certificazione della ritenuta effettuata a chiusura dell'anno fiscale. Nelle fatture dei fornitori e consulenti non dovrà comparire alcuna dicitura relativa alla ritenuta dell'8%. Gli istituti di credito e le poste attueranno automaticamente la ritenuta.
Se per gli oneri di urbanizzazione o per altre somme da versare al Comune il contribuente paga con bonifico (pur rientrando questo caso specifico fra le eccezioni per le quali il contribuente non è tenuto a pagare con bonifico per le detrazioni fiscali), nel modulo del bonifico bisogna indicare il Comune come beneficiario del pagamento e come causale la motivazione esatta del pagamento (ad esempio oneri di urbanizzazione, tassa di occupazione suolo pubblico, ecc.).
In tal modo la banca o Poste Spa non codificheranno il versamento come importo soggetto a ritenuta e quindi non la applicheranno, visto e considerato che i Comuni non sono soggetti a imposte sul reddito.
Nella Circolare 28 luglio 2010, n. 40/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti su come banche e poste devono calcolare la ritenuta di acconto. Questi chiarimenti potranno essere utili per tutti coloro che sono beneficiari dei bonifici (imprese, artigiani, progettisti, direttori lavori, ecc.) per visualizzare in modo consapevole i movimenti sul conto corrente.
La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva.
Giustamente l'Agenzia delle Entrate rileva che non sempre l'aliquota Iva sulle fatture per lavori edili è fissa. Per lavori eseguiti su edifici esistenti può essere al 10%, al 22%, e per alcune fatture in parte al 10% e in parte al 22%. Non potendo banche e poste verificare ogni volta l'importo esatto corrispondente all'iva in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all'aliquota più alta, e cioè al 22%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% dopo lo scorporo di un'Iva presunta del 22%.
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