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La figura del responsabile dei lavori, (RdL) in ambito di cantieri edili, è stata equiparata nell'opinione comune, alla figura del responsabile della sicurezza.
Il responsabile dei lavori, così come inteso e nominato nel Testo unico della sicurezza, D.Lgs. 81/2008, è una figura incaricata dal committente, per coordinare i lavori nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
Ma la situazione non è sempre così semplice e lineare perché comunque in capo al committente rimangono sempre delle responsabilità originarie che non possono essere delegate con la semplice nomina di altro responsabile dei lavori, come ad esempio la responsabilità del controllo e della vigilanza sull'operato di quest'ultimo.
La delega specifica sui compiti e sulle responsabilità demandate è necessaria in tutti quei casi in cui le responsabilità sono penali e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sicuramente uno di quei casi.
In un cantiere temporaneo privato e di piccole dimensioni il responsabile dei lavori risulta di prassi il committente, cioè colui che commissiona le opere da eseguire.
Il committente risulta di solito responsabile della scelta dell'impresa di costruzione che eseguirà i lavori, così come concordati tra committente e progettista.
Il progettista, di prassi architetto ma a volte anche ingegnere o geometra, si occupa del progetto e poi a volte anche di dirigere i lavori in fase di esecuzione, con il ruolo a quel punto di direttore dei lavori.
Il contratto di appalto, quindi, si firma tra committente e appaltatore con oggetto dell'appalto: esecuzione dei lavori di cui al progetto architettonico e documenti allegati.
Sarebbe buona regola chiarire sin da subito chi sarà il responsabile dei lavori perché altrimenti è bene sapere che il responsabile dei lavori, se non diversamente specificato con incarico, rimarrà sempre e comunque il committente.
Solo nel caso in cui il committente decida di delegare un responsabile dei lavori diverso da sé, allora il suo onere rimarrà quello di controllare l'operato del suo delegato rimanendo comunque lui ad avere poteri decisionali di spesa, di programma e di progetto in ordine alla gestione dell'appalto.
La Corte di Cassazione ha sempre sottolineato in diverse sue sentenze che il committente comunque risulta essere il perno intorno al quale ruota la sicurezza nei cantieri (Cass. Sez. 3, 07.07.2003, n. 28774, Szulin) e che risulta quindi ormai consolidato il principio secondo il quale:
il committente rimane il soggetto obbligato, in via originaria e principale, alla osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza sul lavoro (Cass. Sez. 3, 25.01.2007, n. 7209, rv. 235882, Bellini; conf. Sez. 4, 06.12.2007, n. 7714, rv. 238565, Mandatati)
Le varie sentenze che si sono succedute della suprema Corte, ci hanno fatto capire che alla nomina del responsabile dei lavori si deve sempre accompagnare un atto di delega, con il quale si attribuiscano al predetto responsabile dei lavori poteri decisionali, cui sono connessi evidenti oneri di spesa o, più in generale, la determinazione della sfera di competenza attribuitagli.
Prima del D.Lgs. 106/2009 il legislatore, in sostanza, non aveva predeterminato gli effetti della nomina del responsabile dei lavori, avendo stabilito espressamente che, nel merito, l'esonero della responsabilità del committente dipendesse dal contenuto e dall'estensione dell'incarico dato, ma con il decreto attuale sono risolti tutti i dubbi.
Attualmente, il riferimento legislativo che ha introdotto sanzioni penali più pesanti in ambito di sicurezza sui luoghi del lavoro è il D.Lgs. 106/2009, correttivo ad alcuni punti del testo unico sulla sicurezza il D.Lgs. 81/2008.
Anche nell'ambito delle responsabilità del committente di cui sopra, il D. Lgs. n. 106/2009 ha messo la parola fine alla diatriba definendo il responsabile dei lavori quale il:
soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto art. 89 comma 1 lettera c del D. Lgs. n. 81/2008 come modificato con il D. Lgs. n. 106/2009
Il responsabile dei lavori ha l'onere di controllare la presenza dei documenti obbligatori e i titoli delle persone incaricate, oltre alla vigilanza e il controllo sull'operato dei suoi incaricati.
Nei cantieri inferiori ai 200 uomini-giorno e che non comportano rischi di cui all'allegato XI, come dettagliato all'art 90 comma 9 del D.Lgs. 81/2008, si verifica la seguente documentazione:
In aggiornamento al testo unico D.lgs 81/2008, sappiamo che il piano di sicurezza e coordinamento PSC e il piano operativo di sicurezza POS, sono documenti da predisporre solo nel caso in cui il cantiere preveda la presenza in cantiere di più imprese, anche non in contemporanea.
Nel caso, quindi, di una sola impresa incaricata ed entità del cantiere inferiore ai 200 uomini-giorni, il committente dovrà solo verificare la documentazione attestante l'idoneità tecnica e professionale dei suoi delegati: responsabile dei lavori, impresa o lavoratori autonomi.
Non sono da considerarsi imprese le ditte che forniscono esclusivamente il materiale in cantiere, che poi viene portato al piano e posato dall'unica impresa appaltante.
In caso di subappalti concessi nel contratto di appalto, sarà il responsabile dell'impresa incaricata a diventare responsabile dei lavori.
Tale allegato, ampiamente modificato dal d.lgs. n. 106/2009, sancisce che i documenti e le informazioni oggetto di verifica professionale delle imprese (esecutrici e affidatarie), oltre all'iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto, sono i seguenti:
I documenti da controllare, invece, in caso di lavori affidati a singoli lavoratori autonomi (l'idraulico, l'elettricista, il giardiniere, il muratore), incarichi dati singolarmente e gestiti in autonomia dal committente, saranno sempre, oltre all'iscrizione alla CCIAA, con oggetto inerente il lavoro affidato:
Nella logistica di cantiere sarà compito dell'impresa affidataria il controllo, la vigilanza e l'onere delle dovute prescrizioni.
Inoltre, sarà l'impresa unica affidataria, la responsabile in caso di subappalti del controllo della documentazione di idoneità tecnica di cui sopra e non più il committente, avendola delegata al subappalto e quindi diventa l'impresa titolare la responsabile dei lavori per i lavori in subappalto.
Nel caso di cantieri in cui operano più imprese le cose si complicano e si generano necessariamente delle interferenze sul cantiere e tra i diversi DVR (responsabilità delle singole imprese, ognuna avrà il suo).
Il documento che si dovrà redigere in aggiunta, in caso di compresenza, sarà il DUVRI. Questo servirà a valutare i rischi delle diverse imprese e a coordinare la sicurezza in fase progettuale per poi farla attuare in fase esecutiva.
La responsabilità del DUVRI rimarrà concettualmente in capo al committente dell'opera, che dovrà essere a conoscenza della necessità di doverlo redigere, e per questo dovrà dare specifico incarico a un suo delegato.
Nei cantieri in cui vi sarà compresenza di più imprese, l'incarico che il committente dovrà dare sarà, non solo come responsabile dei lavori, a delegare responsabilità che gli sono proprie in via originaria, ma anche per la redazione dei dovuti documenti tecnici di cantiere e le dovute notifiche preliminari alle Asl di competenza (PSC, POS e DUVRI).
Il committente dovrà nominare diversi tecnici o un unico tecnico con il ruolo di:
La figura, di prassi coincide in un unico tecnico che risulterà responsabile della sicurezza, delegato e quindi incaricato dal committente, e non certo dall'impresa, proprio per il principio ampiamente esposto della responsabilità originaria in ambito di sicurezza che rimane sempre e comunque in capo al committente.
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