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03 Febbraio 2015 ore 12:21 - NEWS Leggi e Normative Tecniche |
La Legge Regionale 20 maggio 2014 n.27 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni – Istituzione del fascicolo del fabbricato) è stata abrogata all'unanimità dal Consiglio Regionale della Puglia.
La decisione fa seguito all'impugnazione della Legge da parte del Consiglio dei Ministri dinanzi alla Corte Costituzionale lo scorso 10 luglio. Ne erano stati sollevati problemi di incostituzionalità, in particolare erano stati segnalati contrasti con:
- gli articoli 3 e 97 della Costituzione, in ragione dei principi di ragionevolezza, semplicità e proporzionalità;
- l'articolo 42 della Costituzione, che tutela la proprietà privata;
- l'articolo 117, comma 2, lettere l) ed m) della Costituzione, con riferimento alla competenza statale in materia di ordinamento civile e livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, oltre che con i principi fondamentali della normativa statale in materia di governo del territorio.
Alla luce di quanto accaduto, attualmente in Puglia non è più obbligatorio redigere il fascicolo del fabbricato.
L'abrogazione di questa Legge Regionale ha un significato non secondario perché si inserisce in una serie di tentativi abbozzati da varie Regioni e mai effettivamente riusciti per dare vita all'obbligo di redazione del fascicolo del fabbricato.
Ma cos'è di preciso il fascicolo del fabbricato? Si tratta di un documento che ha la finalità di monitorare lo stato di conservazione di un immobile (dal punto di vista strutturale, impiantistico, ecc.) e di programmare nel tempo interventi di ristrutturazione e manutenzione.
Quindi parliamo di un documento molto utile ai fini della conservazione del patrimonio edilizio esistente e della sicurezza dei suoi abitanti. D'altro canto si tratta di un obbligo impegnativo e oneroso per i cittadini, sul quale diventa anche difficile legiferare. Tant'è vero che gli iter di approvazione delle varie Leggi nazionali e regionali in materia di fascicolo del fabbricato hanno sempre trovato difficoltà.
Per comprendere il contesto, riassumiamo in tema di fascicolo del fabbricato la situazione a livello nazionale e regionale, riportando per completezza di informazione anche i contenuti principali della legge abrogata di recente in Puglia.
A livello nazionale ci sono stati vari disegni di legge sull'istituzione e obbligatorietà del fascicolo del fabbricato, ma di fatto non è mai stata approvata alcuna legge in merito perché non ne è mai stato completato l'iter di approvazione parlamentare. Pertanto a livello nazionale non esiste alcun obbligo di dotazione di fascicolo del fabbricato.
A livello regionale alcune Regioni si sono mosse con modalità differenti e con esiti altrettanto disparati. Parliamo ad esempio di Lazio, Campania, Emilia Romagna, Basilicata. Ognuna di queste Regioni ha avuto un percorso proprio, molto spesso accidentato a causa di alcune sentenze di incostituzionalità delle Leggi emanate, e di fatto in nessuna di queste Regioni c'è attualmente un quadro chiaro e definitivo sull'argomento.
L'ultima in ordine cronologico a trattare il tema del fascicolo del fabbricato è stata Regione Puglia, con Legge Regionale del 20 maggio 2014 n.27, ora abrogata.
La Legge Regionale n.27/2014 recava Disposizioni urgenti per la prevenzione del rischio e la sicurezza delle costruzioni e per l'istituzione del fascicolo del fabbricato.
Per quanto riguarda il fascicolo del fabbricato, la Legge Regionale ne prevedeva l'obbligo di dotazione per tutti i nuovi immobili, sia pubblici che privati e forniva altre indicazioni inerenti la sua compilazione.
Il fascicolo doveva essere redatto a cura del proprietario, eventualmente aiutato da un tecnico competente, ed era riferito ad un fabbricato strutturalmente indipendente e alle sue pertinenze. Il fascicolo doveva contenere tutte le informazioni che riguardavano la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica. Doveva inoltre riportare i dati relativi agli atti autorizzativi, quindi gli estremi per individuare le pratiche e l'oggetto delle pratiche. Inoltre il fascicolo del fabbricato doveva essere aggiornato in occasione di qualsiasi lavoro da eseguire sull'immobile, comprese anche eventuali variazioni della destinazione d'uso senza opere edilizie.Al fascicolo doveva poi essere allegata una scheda chiamata Scheda di sintesi. Come dice il nome, questo documento doveva contenere una sintesi delle informazioni riportate per esteso e con dovizia di particolari all'interno del fascicolo del fabbricato.
Per tutti i fabbricati esistenti per i quali non era obbligatoria la redazione del fascicolo del fabbricato, doveva essere redatta, a cura dei proprietari (avvalendosi di tecnici) soltanto la Scheda informativa del fabbricato, secondo il modello predisposto dalla Regione.
Visti gli impegni notevoli che tale legge comportava ed anche tutti i problemi di incostituzionalità che presentava, si comprendono i motivi per cui si sia deciso di rimandare nuovamente la questione inerente l'obbligo di dotazione del fascicolo del fabbricato, soprattutto in considerazione di un periodo economicamente difficile come questo.
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