Preventivo del professionista

Il professionista è sempre tenuto a fornire al cliente un preventivo di massima, che deve contenere informazioni specifiche, non solo inerenti la sua parcella.
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preventivo architettoConoscere preventivamente l'importo della parcella di un tecnico (architetto, ingegnere, geometra…) per seguire la progettazione e la direzioni lavori di un intervento edilizio è senza dubbio un diritto del committente.

Tuttavia il preventivo di massima da parte del professionista è stato reso obbligatorio non molto tempo fa con il decreto liberalizzazioni (decreto legge 24 gennaio 2012 n.1), successivamente modificato e integrato con la legge di conversione (Legge 24 marzo 2012 n.27).


Preventivo del professionista e normativa


L'obbligo di presentazione del preventivo di massima è entrato in vigore il 24 gennaio 2012 e si applica per tutti gli incarichi professionali assegnati a partire da tale data.

La misura del compenso, resa nota al cliente con il preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e concordata indicando il costo di ogni singola voce di prestazione professionale, comprensivo di spese, oneri e contributi.

La forma del preventivo deve essere scritta se espressamente richiesta dal cliente. Il preventivo deve poi ovviamente essere accettato, anche nella forma orale, sempre che da parte del cliente non ci sia richiesta di un accordo scritto.
Un consiglio che mi sento di dare a tutela del cliente è chiedere di procedere sempre nella forma scritta, cosa che sarà di certo accettata volentieri anche dal professionista, poiché si tratta di una forma di tutela anche per lui.

Ecco le informazioni che dovranno essere presenti obbligatoriamente nel preventivo:
- il grado di complessità dell'incarico;
- la previsione dei costi dal momento del conferimento dell'incarico sino alla sua conclusione;
- gli estremi della polizza di responsabilità civile professionale, con i relativi massimali.


Grado di complessità dell'incarico


Il grado di complessità può essere definito con questi termini: basso, medio, elevato.
Tale indicazione serve per rendere chiaro al cliente la difficoltà della prestazione, e quindi se sarà necessario avvalersi di tecnici esterni specializzati in materie particolari, se il lavoro dovrà essere suddiviso in fasi e quali tempistiche avrà ogni fase.


Previsione dei costi


Nella previsione dei costi dovrà essere descritto in maniera chiara e completa l'incarico, possibilmente indicando per ogni singola prestazione tutte le voci di costo comprensive di spese, oneri e contributi.
È importante che il professionista segnali nel contratto che il compenso pattuito potrà essere rimodulato in caso di varianti o dell'insorgere di spese impreviste, non prevedibili.

Per il cliente è invece importante sapere che i compensi aggiuntivi dovranno eventualmente essere concordati ed esplicitati anch'essi in forma scritta, riformulando quindi il contratto.

Quanto alla determinazione del compenso, l'unica indicazione che abbiamo è che deve essere adeguato all'importanza dell'opera.
Poiché le tariffe professionali sono state abolite, il professionista ed il cliente potranno concordare liberamente le modalità per quantificare l'importo della prestazione.

Esistono vari modi per determinare un compenso. Alcuni di questi si adattano meglio ad alcune tipologie di prestazioni, ma di fatto non esistono regole.
Si può ad esempio stabilire il preventivo sulla base del tempo impiegato, concordando un compenso orario del professionista e moltiplicandolo per le ore di lavoro previste. In alternativa si può determinare il compenso in percentuale sulla base del costo delle opere da realizzare, oppure a discrezione, con un importo forfettario per ogni voce compresa nell'incarico, o ancora in funzione dei parametri ministeriali riportati sul Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, ecc.


Polizza assicurativa


architettoIl professionista è tenuto ad indicare nel preventivo anche i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

L'obbligo di stipula dell'assicurazione professionale entrerà in vigore il 15 agosto 2013, poiché sono sopravvenute proroghe alla normativa che ne stabiliva l'obbligatorietà molto prima.

I dati relativi alla polizza professionale che dovranno comparire sul preventivo sono: gli estremi della polizza, il massimale assicurato e l'eventuale franchigia.

Qualora il professionista dovesse cambiare compagnia assicurativa durante l'esercizio dell'incarico, dovrà renderlo noto al cliente.


Altre indicazioni da riportare sul preventivo


Nel preventivo il professionista dovrà indicare anche l'importo dell'IVA (che per prestazioni professionali di questo tipo è sempre al 22%, anche quando si parla di ristrutturazioni, costruzione prima casa, ecc.), del contributo previdenziale (per architetti e ingegneri il contributo Inarcassa è del 4%) e l'eventuale ritenuta d'acconto.


Mancanza del preventivo


In materia di compensi delle professioni intellettuali resta comunque sempre in vigore l'articolo 2233 del Codice Civile, che recita: il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Essendo state abolite le tariffe professionali, sarà indubbiamente difficoltoso per le associazioni professionali quantificare un compenso.

Quindi consiglio di chiedere sempre il preventivo di massima, sia per trasparenza del rapporto tra cliente e professionista sia perché in caso di contenzioso sarà più semplice l'eventuale liquidazione da parte del giudice.



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