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Dal 1° luglio 2015 nuove modalità di calcolo e nuovi standard minimi di prestazione energetica

In arrivo un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che aggiornerà metodo di calcolo e requisiti minimi per edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni.
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Nuove disposizioni a partire dal 1° luglio 2015 per la prestazione energetica degli edifici


calcolo prestazione energetica edificiÈ stato di recente approvato dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) lo schema del decreto ministeriale che stabilirà le nuove modalità di calcolo e l'innalzamento degli standards minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e da ristrutturare.

Il decreto è atteso da tempo e farà seguito alle disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero (2010/31/Ue - anche nota come EPBD recast) e al Decreto del Fare (decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, poi convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90). Secondo le previsioni, il nuovo decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 2015. Ma in cosa consistono le principali novità?


Nuovo metodo di calcolo per determinare la prestazione energetica degli edifici


Il decreto ridefinirà le norme tecniche da utilizzare per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Le norme di riferimento principali saranno le seguenti:
- raccomandazione Comitato Termotecnico Italiano CTI 14/2013;
- UNI/TS 11300 parti 1, 2, 3 e 4;
- UNI EN 15193.

Ricordiamo che le UNI/TS 11300 parti 1 e 2, originariamente pubblicate nel 2008, sono state modificate di recente e che tali aggiornamenti sono entrati in vigore il 2 ottobre 2014.

Il decreto contemplerà anche uno studio da parte del CTI sulla possibilità di introdurre aggiornamenti sui metodi di calcolo.


Adeguamento delle Regioni e delle Province autonome alla normativa nazionale sulla prestazione energetica degli edifici


Le disposizioni del nuovo decreto si applicheranno alle Regioni e alle Province autonome che non hanno ancora adottato provvedimenti di recepimento della Direttiva 2010/31/UE.

Tuttavia, al fine di promuovere l'applicazione omogenea del decreto su tutto il territorio nazionale, le Regioni e le Province autonome collaboreranno con il Ministero dello Sviluppo Economico per definire e aggiornare:
- i metodi di calcolo;
- i requisiti minimi di edifici e impianti;
- il sistema di classificazione energetica degli edifici;
- il Piano che mirerà ad aumentare il numero di edifici ad energia quasi zero;
- il monitoraggio e la valutazione della normativa energetica nazionale in relazione a quella regionale.

prestazione energetica edificiIn pratica le Regioni che non hanno ancora legiferato in materia di efficienza energetica osserveranno quanto previsto nel decreto nazionale, mentre le Regioni e Province autonome che hanno già una propria normativa in materia la dovranno adeguare alle nuove disposizioni nazionali.

Questo punto è tutt'altro che secondario, perché finalmente si risolverà il quadro disomogeneo attualmente presente in Italia generato dall'autonomia regionale accordata negli ultimi anni in materia di efficienza energetica. Quindi niente più differenze di calcolo tra Regioni.


Diverse prescrizioni in base all'intervento eseguito


Il Decreto non introdurrà obblighi di ristrutturazione o riqualificazione energetica per gli edifici esistenti, ma stabilirà requisiti minimi di prestazione energetica obbligatori solo in caso di costruzione di nuovi edifici, ristrutturazioni importanti e riqualificazioni energetiche attivate volontariamente dai cittadini.

In base al tipo di intervento saranno stabiliti requisiti differenti da raggiungere. I valori più restrittivi riguarderanno la categoria dei nuovi edifici, in cui rientreranno anche gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione e l'ampliamento di edifici esistenti. In quest'ultimo caso la norma si applicherà solo alla parte ampliata.

prestazione energetica edificiSempre per gli edifici di nuova costruzione, il provvedimento sarà articolato in due fasi. La prima fase entrerà in vigore dal 1° luglio 2015, introducendo nuovi requisiti minimi. La seconda fase entrerà in vigore il 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e il 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici e comporterà un ulteriore aumento dei requisiti minimi, tale da poter arrivare all'introduzione di edifici a energia quasi zero.

Si stima che la prima fase comporterà, rispetto ai requisiti minimi attualmente in vigore, un miglioramento medio dell'indice di prestazione energetica del 45% nelle zone climatiche più calde e del 35% nelle zone climatiche più fredde. Tali percentuali arriveranno mediamente al 55% con la seconda fase.


Nuovo metodo di calcolo anche per gli Attestati di Prestazione Energetica


Poiché il nuovo decreto introdurrà modifiche nel calcolo della prestazione energetica degli edifici, ne saranno conseguentemente influenzati anche gli Attestati di Prestazione Energetica, che terranno conto di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione).

Inoltre, l'indice di prestazione sarà sempre espresso in kWh/m2 di superficie per tutti gli edifici, sia residenziali che non residenziali. Attualmente in alcune Regioni, come per esempio la Lombardia, si usa questa unità di misura per gli edifici residenziali, mentre per edifici di qualsiasi altra destinazione (uffici, laboratori, negozi, ristoranti, ecc.) si usa il kWh/m3.

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Prestazione energetica edifici: metodo di calcolo e standard minimi
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