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Quando si eseguono lavori in quota, che ad esempio riguardano il tetto o le facciate di un immobile, è generalmente obbligatorio l'utilizzo di un ponteggio o comunque l'impiego di altri dispositivi altrettanto appropriati per tutelare la salute dei lavoratori in cantiere. Per altri dispositivi intendo sia dispositivi di carattere collettivo, quali parapetti, sia dispositivi individuali, come imbragature assicurate a ganci, ecc.
Ho parlato di obbligo. Infatti la normativa sulla sicurezza non prevede alcun tipo di deroga quando si parla di salute delle persone. Se si deve effettuare una manutenzione sulle tegole, non è ammesso che l'operaio salga sul tetto privo di alcun dispositivo di sicurezza, anche se si parla di un lavoro semplice e veloce da eseguire, perché molti incidenti avvengono proprio in queste situazioni in cui prevale la superficialità.
Oltretutto la normativa non ammette la possibilità di operare sconti economici nei preventivi stilati dalle imprese alle voci inerenti la sicurezza (ponteggi, parapetti, segnaletica, ecc.), proprio per non rischiare che, a fronte di uno sconto, l'impresa tenda a tralasciare alcuni accorgimenti finalizzati a prevenire infortuni.
Spesso l'incidenza dei costi relativi all'osservanza di tutti gli obblighi sulla sicurezza è apprezzabile rispetto al costo effettivo delle opere.
Abbiamo già visto in altri articoli che lavori di isolamento del tetto e delle facciate possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. Ed anche lavori di manutenzione straordinaria del tetto che non necessariamente ne prevedano l'isolamento possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
I lavori detraibili sono stati elencati dall'Agenzia delle Entrate e li ritroviamo descritti nelle guide sulle detrazioni che l'Agenzia provvede ad aggiornare ogni qualvolta subentrino novità. La voce sicurezza (o ponteggio, ecc.) non è però mai specificata sulle guide e di conseguenza molti contribuenti sono disorientati. È possibile detrarre tutte le spese sostenute per l'intervento, ponteggio compreso?
In realtà già da parecchio tempo l'Agenzia delle Entrate ha specificato con Circolare 121/E dell'11 maggio 1998 che, oltre alle spese effettive dei lavori, sono agevolabili le spese per le prestazioni professionali (progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, ecc.), l'Iva, l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, gli oneri di urbanizzazione ed anche tutti gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi, nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati.
Il ponteggio e tutte le altre spese relative alla sicurezza vanno certamente intesi come costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi. Infatti, come abbiamo visto nel primo paragrafo, si tratta di opere obbligatorie e irrinunciabili. Inoltre ricordo che tra le cause che possono determinare il decadimento dei benefici fiscali compare l'inosservanza della normativa sulla sicurezza. Quindi a maggior ragione ha senso far rientrare questa spesa nelle detrazioni fiscali.
Quando si installa un ponteggio metallico fisso, la normativa prevede che venga redatto il PIMUS, il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi. Ovviamente anche questo piano avrà un costo, che segnalo essere anch'esso detraibile perché rientra fra gli adempimenti obbligatori alla realizzazione delle opere.
Con Risoluzione n.229/E l'Agenzia delle Entrate ha trattato anche l'argomento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP). Un condominio aveva effettuato lavori di ristrutturazione in facciata e aveva necessariamente installato un ponteggio. Il condominio prospettava direttamente sulla strada e quindi, per poter installare il ponteggio, era stata occupata una porzione di suolo pubblico. Per l'occupazione era stata presentata regolare richiesta in Comune, in seguito alla quale era stata pagata la Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico (TOSAP). L'amministratore del condominio chiedeva all'Agenzia delle Entrate se era possibile beneficiare delle detrazioni fiscali anche per la TOSAP.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, pertanto, riconducibile ai costi detraibili indicati nella circolare 121/E del 1998 che abbiamo prima citato.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, è ormai noto che le detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico richiedono di effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante, in cui siano specificati i riferimenti normativi alle detrazioni e i codici fiscali e/o partita iva dei soggetti beneficiari della detrazione e del bonifico. Esiste però una deroga per i pagamenti che tassativamente devono essere effettuati con altre modalità, come ad esempio gli oneri di urbanizzazione e i diritti per le concessioni. La TOSAP, se necessariamente pagata con modalità differenti dal bonifico parlante, è da ritenersi inclusa nei diritti per le concessioni. Pertanto la TOSAP è detraibile anche se pagata con modalità differente dal bonifico parlante.
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