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In un precedente articolo abbiamo riassunto le caratteristiche principali della detrazione fiscale per il risparmio energetico, più comunemente detta 65%. Fra le categorie di intervento che possono usufruire di questa detrazione troviamo i lavori eseguiti sull'involucro che delimita il volume riscaldato dell'edificio.
Possono quindi rientrare lavori come l'esecuzione di un cappotto o di una coibentazione interna delle pareti perimetrali, oppure l'isolamento del tetto o del solaio di copertura, o ancora l'esecuzione di un cappotto sul soffitto del cantinato per isolare termicamente le stanze riscaldate che si trovano al piano superiore.
Cerchiamo ora di chiarire i requisiti minimi dell'intervento sull'involucro per poter beneficiare di questa agevolazione e gli adempimenti richiesti.
L'immobile oggetto di intervento deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc). La prova della sua esistenza è data dall'iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che sia sempre sta pagata l'Ici, se dovuta.
Un secondo requisito fondamentale è che l'immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento.
Come già accennato, l'intervento deve riguardare l'involucro o porzioni dell'involucro che delimitano il volume riscaldato e inoltre deve comportare un risparmio energetico per l'edificio. Sono quindi ammessi interventi di coibentazione delle pareti, del tetto o del pavimento che delimitano un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati.
Il conseguimento di un risparmio energetico generico non è però sufficiente. Infatti la normativa prevede che la superficie di involucro su cui si interviene debba presentare alla fine dell'intervento valori di trasmittanza termica uguali o inferiori a quelli riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In parole semplici l'elemento di involucro su cui si interviene deve raggiungere un livello adeguato di isolamento termico stabilito dalla normativa.
Quando si interviene sull'involucro edilizio per eseguire opere di coibentazione, è spesso necessario eseguire anche altre opere, che di per sé non comporterebbero un maggiore isolamento termico, ma che sono strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica.
Se ad esempio decidiamo di isolare il tetto della nostra abitazione, per mettere in opera l'isolante è indispensabile rimuovere il manto di copertura e poi riposizionarlo. La rimozione e la risistemazione delle tegole diventa allora un'opera strettamente funzionale all'intervento di efficienza energetica e questa spesa può rientrare nell'agevolazione fiscale, così come quella per la fornitura e posa in opera dell'isolante. Lo stesso avverrà per il ponteggio e così via.
Possono rientrare nella detrazione fiscale anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Il limite massimo della detrazione fiscale per gli interventi sull'involucro edilizio è 60.000,00 euro. Per la parte di spesa eccedente a questa cifra non si potrà invece beneficiare di questa detrazione, ma si potrà eventualmente valutare la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%).
Nel caso di interventi sull'involucro edilizio che mirano al risparmio energetico, il beneficiario della detrazione deve conservare i seguenti documenti, che sarà tenuto ad esibire in caso di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate:
- L'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito), in cui va indicata la trasmittanza dell'elemento di involucro prima e dopo l'esecuzione delle opere. Nello stesso documento il tecnico deve anche dichiarare che il nuovo valore di trasmittanza rispetta il valore limite a cui abbiamo precedentemente accennato e che è riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;
- Le fatture relative alle spese sostenute;
- Le ricevute dei bonifici bancari o postali, in cui va specificata come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007 e successive modfiche e il numero di fattura con relativa data. Sullo stesso bonifico saranno riportati i dati della persona che usufruirà della detrazione e quelli del beneficiario del bonifico.
- La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall'Enea, i cui allegati sono riportati nel paragrafo che segue.
Entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori di coibentazione dell'involucro edilizio, un tecnico abilitato dovrà trasmettere per via telematica all'Enea i seguenti documenti:
- L'Attestato di Prestazione Energetica
- La scheda descrittiva dell'intervento.
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