Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto

Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?
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Isolamento pareti e tetto: i benefici fiscali


65% isolamento per edificiIn un precedente articolo abbiamo riassunto le caratteristiche principali della detrazione fiscale per il risparmio energetico, più comunemente detta 65%. Fra le categorie di intervento che possono usufruire di questa detrazione troviamo i lavori eseguiti sull'involucro che delimita il volume riscaldato dell'edificio.

Possono quindi rientrare lavori come l'esecuzione di un cappotto o di una coibentazione interna delle pareti perimetrali, oppure l'isolamento del tetto o del solaio di copertura, o ancora l'esecuzione di un cappotto sul soffitto del cantinato per isolare termicamente le stanze riscaldate che si trovano al piano superiore.

Cerchiamo ora di chiarire i requisiti minimi dell'intervento sull'involucro per poter beneficiare di questa agevolazione e gli adempimenti richiesti.


Requisiti dell'immobile ai fini della detrazione del 65%


L'immobile oggetto di intervento deve essere esistente e può appartenere a qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, negozio, attività produttiva, ecc). La prova della sua esistenza è data dall'iscrizione al catasto o dal fatto che sia stata presentata richiesta di accatastamento. Inoltre è importante che sia sempre sta pagata l'Ici, se dovuta.

Un secondo requisito fondamentale è che l'immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento.


Requisiti dell'intervento sull'involucro ai fini della detrazione del 65%


lavori sull'involucro di un edificio esistenteCome già accennato, l'intervento deve riguardare l'involucro o porzioni dell'involucro che delimitano il volume riscaldato e inoltre deve comportare un risparmio energetico per l'edificio. Sono quindi ammessi interventi di coibentazione delle pareti, del tetto o del pavimento che delimitano un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati.

Il conseguimento di un risparmio energetico generico non è però sufficiente. Infatti la normativa prevede che la superficie di involucro su cui si interviene debba presentare alla fine dell'intervento valori di trasmittanza termica uguali o inferiori a quelli riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010. In parole semplici l'elemento di involucro su cui si interviene deve raggiungere un livello adeguato di isolamento termico stabilito dalla normativa.


Altre spese agevolabili


Quando si interviene sull'involucro edilizio per eseguire opere di coibentazione, è spesso necessario eseguire anche altre opere, che di per sé non comporterebbero un maggiore isolamento termico, ma che sono strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica.

65% detrazione tegoleSe ad esempio decidiamo di isolare il tetto della nostra abitazione, per mettere in opera l'isolante è indispensabile rimuovere il manto di copertura e poi riposizionarlo. La rimozione e la risistemazione delle tegole diventa allora un'opera strettamente funzionale all'intervento di efficienza energetica e questa spesa può rientrare nell'agevolazione fiscale, così come quella per la fornitura e posa in opera dell'isolante. Lo stesso avverrà per il ponteggio e così via.

Possono rientrare nella detrazione fiscale anche le spese sostenute per le prestazioni professionali necessarie a realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.

Il limite massimo della detrazione fiscale per gli interventi sull'involucro edilizio è 60.000,00 euro. Per la parte di spesa eccedente a questa cifra non si potrà invece beneficiare di questa detrazione, ma si potrà eventualmente valutare la detrazione fiscale per le ristrutturazioni edilizie (50%).


Documentazione da conservare ai fini della detrazione del 65%


Nel caso di interventi sull'involucro edilizio che mirano al risparmio energetico, il beneficiario della detrazione deve conservare i seguenti documenti, che sarà tenuto ad esibire in caso di eventuali controlli dell'Agenzia delle Entrate:

- L'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato iscritto al proprio Albo professionale (ingegnere, architetto, geometra o perito), in cui va indicata la trasmittanza dell'elemento di involucro prima e dopo l'esecuzione delle opere. Nello stesso documento il tecnico deve anche dichiarare che il nuovo valore di trasmittanza rispetta il valore limite a cui abbiamo precedentemente accennato e che è riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010;

- Le fatture relative alle spese sostenute;

- Le ricevute dei bonifici bancari o postali, in cui va specificata come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007 e successive modfiche e il numero di fattura con relativa data. Sullo stesso bonifico saranno riportati i dati della persona che usufruirà della detrazione e quelli del beneficiario del bonifico.

- La ricevuta di invio telematico effettuato sul sito predisposto dall'Enea, i cui allegati sono riportati nel paragrafo che segue.


Documentazione da trasmettere all'Enea ai fini della detrazione del 65%


spese detraibili 65%: isolamento a cappottoEntro 90 giorni dalla data di fine dei lavori di coibentazione dell'involucro edilizio, un tecnico abilitato dovrà trasmettere per via telematica all'Enea i seguenti documenti:

- L'Attestato di Prestazione Energetica

- La scheda descrittiva dell'intervento.

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  • Giancarlo2
    Giancarlo2
    Lunedì 9 Ottobre 2023, alle ore 18:07
    Condominio minimo due unità immobiliari con millesimi al 50%.
    Abbiamo usato come involucro l'isolamento del vespaio controterra, l'isolamento all'estradosso del solaio su sottotetto assieme al cappotto.
    Sono da considerare interventi su parti comuni ? Ecobonus L.296/06 e successive, al 70%?
    Quindi la spesa massima da portare in detrazione al 70% è pari a € 40.000,00 x 2?
    Giancarlo
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Giancarlo2
      Lunedì 9 Ottobre 2023, alle ore 22:40
      Sì, ha inteso tutto correttamente. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Serena R.
    Serena R.
    Lunedì 13 Febbraio 2023, alle ore 16:14
    Buongiorno, io devo fare il cappotto interno ad una stanza del mio appartamento, in quanto esposta su 3 pareti e tetto, soggetta pertanto a umidità e muffa. Non mi è chiaro se queste operazioni di cappotto interno mi consentono di ottenere detrazioni fiscali e se eventualmente rientrano in edilizia libera o necessitano di permessi comunali.
    Grazie
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Serena R.
      Venerdì 17 Febbraio 2023, alle ore 11:43
      Sì, è possible beneficiare delle detrazioni fiscali anche per il cappotto interno se sono rispettati i parametri minimi richiesti per l'efficientamento energetico calcolati e certificati da un termotecnico abilitato. Riguardo ad eventuali provvedimenti autorizzativi o meno, sono in funzione dello spessore del cappotto richiesto per rientrare nei parametri di legge. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Fulvio.b
    Fulvio.b
    Venerdì 21 Ottobre 2022, alle ore 13:38
    Volevo sapere se compro il materiale e faccio io l’isolamento ho diritto alla detrazione del 65% sulla fattura del materiale?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Fulvio.b
      Lunedì 24 Ottobre 2022, alle ore 15:37
      In questo caso la detrazione sui materiali è del 50%. Per avere il diritto all'Ecobonus del 65% il lavoro finale (compreso la manodopera), deve essere certificato da un termotecnico. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Angelo Galassi
    Angelo Galassi
    Giovedì 22 Aprile 2021, alle ore 14:30
    Nella fattispecie devo isolare la copertura esistente a più falde di una villetta che presenta sporti molto ampi anche di 2 metri e le medesime falde di copertura, con la stessa pendenza, vanno a coprire anche dei porticati posti a protezione delle entrate.
    Chiedo parere se è lecito e strettamente funzionale mettere in detrazione tutta la superficie di copertura, quindi oltre alla superficie sopra ai volumi riscaldati anche le superfici sopra gli sporti e le zone di porticato.
    Se devo coibentare esclusivamente la superficie sopra la zona riscaldata creerei dei dislevelli anche a livello di manto di copertura che originerebbero sicuramente infiltrazioni oltre a non presentarsi molto bene visivamente.
    rispondi al commento
  • Niccolò
    Niccolò
    Giovedì 31 Gennaio 2019, alle ore 12:37
    Una domanda banale:
    dato che per essere ammessa al bonus una singola parete da coibentare deve rispettare in vincoli della suddetta tabella, (tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010) come è possibile calcolare il valore di trasmittanza per la verifica della fruibilità del bonus?
    E' possibile con un minimo di competenzeprocedere autonomamente al calcolo?
    rispondi al commento
  • Peppe831
    Peppe831
    Martedì 3 Luglio 2018, alle ore 20:43
    Dovrei modificare il mio attuale tetto in tegole non accessibile in un sottotetto con solaio in cemento armato con altezza media di 1,90 e tetto ventilato, posso usufruire delle detrazioni fiscali?
    rispondi al commento
  • Piera1
    Piera1
    Domenica 17 Giugno 2018, alle ore 16:17
    Gent.mo Architello,
    per eseguire dei lavori in un'unità abitativa sita in un seminterrato per eliminare la risalita di umidità dai muri e pavimenti nell'interno dell'abilitazione si possono usufruire delle detrazioni al 65%?
    Se si in quale misura percentuale e con quale procedura?
    Piera 
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Piera1
      Lunedì 18 Giugno 2018, alle ore 10:50
      E' importante fare delle distinzioni. Un conto è isolare termicamente ed un'altro impermeabilizzare dall'umidità. Dovrebbe verificare con il tecnico che la segue se l'intervento per contrastare l'umidità è al contempo un intervento di isolamento termico che rispetti i requisiti richiesti dalla normativa sulle detrazioni. Solo in questo caso potrà beneficiare della detrazione sul risparmio energetico.
      rispondi al commento
  • Valeria
    Valeria
    Giovedì 24 Novembre 2016, alle ore 14:28
    Scrivo per richiedere un chiarimento in merito ai documenti da presentare all'Enea.
    Vorrei sapere se l'asseverazione può firmarla il progettista e direttore dei lavori e se l'Ape va preparato per tutto l'immobile.
    rispondi al commento
  • Riccardo00
    Riccardo00
    Martedì 27 Settembre 2016, alle ore 10:14
    Buongiorno architetto, Ho realizzato un tetto in legno ventilato per la mansarda della mia abitazione, posso usufruire delle detrazioni del 65% per il risparmio energetico?Grazie
    rispondi al commento
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