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Per rispondere a questa domanda è necessario fare alcune osservazioni preliminari. Innanzitutto per poter parlare di detrazione sulle ristrutturazioni è bene verificare che l'edificio sia esistente (ossia deve essere registrato presso il Catasto) e che sia a destinazione prevalentemente residenziale.
In secondo luogo bisogna distinguere se il tetto in questione costituisce una parte comune condominiale oppure se appartiene ad una singola unità abitativa. Solo una volta chiari questi presupposti, potremo ragionare sulla detraibilità o meno del lavoro che intendiamo eseguire sul tetto.
In caso di condominio qualsiasi lavoro da effettuare sul tetto sarà detraibile. Possono infatti accedere alla detrazione interventi classificabili come manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e restauro.
Approfondendo il concetto di manutenzione, a titolo esemplificativo cito come manutenzione ordinaria la sostituzione di tegole danneggiate, la sistemazione di cornicioni deteriorati, oppure il rifacimento della guaina impermeabile. Tra le opere di manutenzione straordinaria citerei invece la realizzazione dell'isolamento, l'apertura di nuovi lucernari sulla copertura, la sostituzione delle antenne private con un'antenna comune, la bonifica dell'amianto con posa di altri materiali e così via.
Se invece il tetto riguarda una sola unità abitativa, bisogna fare molta attenzione alla classificazione dell'intervento edilizio che intendiamo eseguire. Infatti per le singole unità abitative le manutenzioni ordinarie non possono accedere alla detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, mentre sono detraibili interventi più consistenti che si configurano come manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo o restauro.
Come capire se un determinato lavoro sul tetto è inquadrabile come manutenzione ordinaria o come altro intervento edilizio e di conseguenza è detraibile o meno?
Vi riporto la definizione di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 (Testo Unico in materia edilizia): interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Bisogna fare attenzione all'uso dei termini nella definizione. Si parla di interventi sulle finiture e sugli impianti, quindi non su elementi strutturali, cosa che invece va a configurare altri interventi edilizi, come la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione. Quindi sostituendo l'intera copertura con rifacimento di tutta la struttura (ad esempio travi e travetti quando la struttura è in legno o se la struttura è in latero-cemento si tratterà di soletta inclinata), l'intervento non sarà una manutenzione ordinaria, ma ricadrà piuttosto nella manutenzione straordinaria o addirittura nella ristrutturazione qualora il lavoro sia esteso a più parti dell'edificio. La sostituzione dell'intera copertura comprensiva di struttura è senza dubbio un intervento detraibile.
Sempre analizzando la definizione di manutenzione ordinaria, per quanto riguarda le finiture si parla di riparazione, rinnovamento, sostituzione. Questi termini non presuppongono cambiamenti sostanziali alle finiture. Le finiture non sono modificate, ma viene eliminato il loro stato di degrado, riportandole ad essere come quando sono state messe in opera inizialmente.
Comprendiamo allora perché quando sul tetto di una singola unità abitativa si sostituiscono tegole danneggiate con altre uguali alle preesistenti si rientra in una manutenzione ordinaria e la spesa non è detraibile. Lo stesso vale se si rinnovano cornicioni deteriorati o se si sostituiscono guaine logore.
Tutto cambia quando, oltre al rinnovamento e alla sostituzione, si introducono modifiche che riguardino i materiali o le forme. Apportando un cambiamento non si ricade più in una manutenzione ordinaria e l'Agenzia delle Entrate riconosce questi cambiamenti come valida giustificazione per la detraibilità. Quindi, se sostituisco le tegole con altre di materiale e/o forma diversi dai preesistenti, potrò beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie. Un esempio molto banale è la sostituzione di coppi in laterizio con tegole di cemento al fine di prevenire la rottura degli elementi in occasione di grandinate.
La detrazione sarà possibile anche in occasione del rifacimento di cornicioni con caratteristiche diverse dalle preesistenti o del rifacimento delle lattonerie apportando modifiche alla modalità di scolo delle acque.
Quanto agli impianti, la definizione di manutenzione ordinaria parla di integrazione o mantenimento in efficienza. Considerando gli impianti che si trovano sul tetto, subito si ricade su lavori inerenti l'antenna. La semplice riparazione o ispezione di un'antenna che riguarda una singola unità abitativa non è detraibile, ma lo sarà se si farà una sostituzione apportando modifiche e cambiamenti, ad esempio sostituendo l'antenna esistente obsoleta con un'altra dalle caratteristiche innovative.
Abbiamo parlato di manutenzione ordinaria e di interventi su finiture e impianti esistenti. Ma se aggiungessimo un elemento che prima non esisteva? In tal caso non ricadiamo nella manutenzione ordinaria ma in quella straordinaria perché di fatto si introduce quell'elemento di novità, di cambiamento di cui parlavamo prima. Pertanto sarà possibile beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Esempi sono la realizzazione di un nuovo cornicione, di un nuovo comignolo, di un nuovo pluviale, di un nuovo lucernario, ecc.
Non mi spiego invece per quale motivo l'Agenzia delle Entrate, considerando validi ai fini della detrazione gli interventi appena citati, applichi all'impermeabilizzazione di tetti e terrazze un trattamento diverso. Una nuova impermeabilizzazione del tetto è classificata dall'AdE come manutenzione ordinaria e di conseguenza non è detraibile (il discorso ovviamente viene meno se l'impermeabilizzazione rientra all'interno di un intervento più complesso sul tetto che riguardi anche la struttura o l'isolamento termico).
Esistono poi alcune tipologie di opere che possono beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie indipendentemente dal loro inquadramento come intervento edilizio. Parlo ad esempio di opere volte al conseguimento di risparmi energetici, al contenimento dell'inquinamento acustico o anche opere di bonifica dell'amianto.
Di notevole interesse è negli ultimi anni il discorso sul risparmio energetico, che per quanto riguarda il tetto si riconduce principalmente alla posa di uno strato isolante nel pacchetto della copertura. Tale intervento è ammesso alla detrazione purché (cito l'Agenzia delle Entrate) sia certificato il raggiungimento degli standard di legge. Che significa?
Se decido di isolare termicamente il tetto non posso mettere dell'isolante a caso, ma devo raggiungere il livello di isolamento richiesto per i tetti delle case di nuova costruzione. Il livello da conseguire varia in base alla zona climatica in cui si trova l'immobile. È comprensibile che a Bolzano si chieda di isolare il tetto molto più che a Palermo. Per capire come e quanto isolare il tetto sarà allora necessario l'aiuto di un tecnico che effettuerà i calcoli opportuni.
Vorrei chiarire un'ulteriore questione inerente interventi di per sé non detraibili ma correlati ad interventi detraibili. Esistono alcune opere, come la sostituzione di tegole uguali alle preesistenti, che non sono detraibili, ma quando queste stesse opere sono correlate e necessarie alla realizzazione di un'altra opera detraibile (ad esempio l'isolamento termico della copertura), le prime diventano anch'esse detraibili. Semplificando, se sostituisco solo le tegole con altre uguali non posso beneficiare della detrazione, ma se la rimozione e sostituzione delle tegole diventa necessaria per posare uno strato isolante nel tetto potrò beneficiare della detrazione sia per la spesa relativa all'isolante che per la spesa relativa alle tegole.
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