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Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità in condominio

Nel caso in cui in un palazzo sia presente una pompa di sollevamento delle acque, il suo proprietario è responsabile per il mancato funzionamento salvo il caso fortuito.
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Pompa di sollevamento acqua


Pompa ad immersioneLa pompa di sollevamento acqua, molto spesso conosciuta come pompa sommersa o pompa a immersione, è un dispositivo idraulico installato direttamente all'interno del serbatoio del fluido (da qui pompa ad immersione), la cui funzione è quella di far risalire i liquidi in superficie.

La pompa sommersa è molto utilizzata per evitare allagamenti dovuti alle piogge; solitamente essa viene posizionata in luoghi interrati o seminterrati ed il suo funzionamento fa in modo di far defluire le acque piovane ond'evitare, per l'appunto, allagamenti dei locali ivi ubicati.

Solitamente la pompa di sollevamento dell'acqua funziona a pressione ma esistono anche tipologie di dispositivi che necessitano dell'energia elettrica.

Nel caso di pompa di sollevamento dell'acqua facente parte di un edificio in condominio, salvo casi particolari, non si deve dubitare della sua natura condominiale.

È bene ricordare che, secondo la dottrina e la giurisprudenza, affinché possa operare, ai sensi dell'art. 1117 c.c., il cosiddetto diritto di condominio, è necessario che sussista una relazione di accessorietà fra i beni, gli impianti o i servizi comuni e l'edificio in comunione, nonché un collegamento funzionale fra primi e le unità immobiliari di proprietà esclusiva (così Cass. 21 dicembre 2007 n. 27145).

Il collegamento funzionale tra la pompa sommersa e le parti di proprietà esclusiva è immediatamente percepibile: l'impianto appena descritto consente un normale uso delle unità immobiliari poste ai piani bassi evitando il loro allagamento nel caso di piogge.

Che cosa succede se la pompa ad immersione non funziona ed in conseguenza di ciò le unità immobiliari dei condomini subiscono dei danni?

La risposta più immediata e diretta è la seguente: siccome l'impianto è condominiale, allora il condominio risponderà del danno causato da quel bene; si tratta, in gergo giuridico, della così detta responsabilità per danni da cose in custodia.

Sebbene il ragionamento appena esposto non faccia una grinza, questa sua logicità dev'essere graduata da altri accadimenti e circostanze giuridicamente rilevanti; in pratica bisogna considerare che il danno da cose in custodia può essere escluso dall'accadimento di un fatto fortuito.

Vediamo in che senso.


Pompa ad immersione e danni da cose in custodia


Pompa sollevamento acquaIn un caso risolto dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 18480, depositata in cancelleria il 18 settembre 2014, alcuni proprietari di unità immobiliari ubicate in condominio, citavano in giudizio la compagine medesima e la società erogatrice dell'energia elettrica a seguito dei danni subiti a causa del mancato funzionamento della pompa di sollevamento delle acque in occasione di un violento acquazzone, dovuto all'assenza di energia elettrica.

Secondo gli attori si trattava di una responsabilità per danni da cose in custodia:

a) per il condominio relativamente alla pompa ad immersione;

b) per la società erogatrice dell'energia in relazione alla cabina dell'energia elettrica danneggiata dalla pioggia.

Il Tribunale all'esito del procedimento, ha escluso responsabilità del genere dando risalto alla natura fortuita (leggasi al caso fortuito) della violenta pioggia.

Secondo il giudice capitolino l'art. 2051 c.c. trova applicazione con esclusivo riguardo ai danni che derivino dall'intrinseco determinismo delle cose medesime, per la loro consistenza obiettiva, o per effetto di agenti che ne abbiano alterato la natura ed il comportamento.

Insomma per potersi parlare di danno da cose in custodia – ricorda l'ufficio giudiziario romano – non è necessario che il bene da cui proviene il danno sia in grado di produrli per sua natura, cioè per com'esso è fatto; ciò perché pure con riferimento a beni privi di un proprio determinismo, sussiste il dovere di controllo e custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possano prevedibilmente intervenire come causa esclusiva o come concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento fattuale che conferiscano alla cosa l'idoneità al nocumento.

Come dire: un vaso in sé non è pericoloso, ma lo diventa se collocato senza particolari accorgimenti sul parapetto di un balcone.

Lo stesso ragionamento, fatti i dovuti aggiustamenti dovuti alla particolare natura del bene, devono essere fatti rispetto ad una pompa di sollevamento acqua.

Nel caso di specie gli attori – dice il Tribunale di Roma – in relazione alla domanda formulata ai sensi dell'articolo 2051 c.c. devono provare sia la circostanza della sospensione della energia elettrica che ha impedito il funzionamento delle pompe di sollevamento dell'acqua, sia il nesso di causalità costituito dal fatto che l'allagamento dei locali degli attori si è verificato dopo la cessazione del funzionamento delle pompe di sollevamento dell'acqua determinato dalla sospensione della erogazione della corrente a seguito dell'allagamento della cabina […]. (cfr. in genere Cass. Sez. III, 15 luglio 2011, n. 15839; Cass. sez. III, 1° aprile 2010 n. 8005; Cass. sez. III, 25 luglio 2008, n. 20427; Cass. sez. II, 29 novembre 2006, n. 25243) (Trib. Roma 18 settembre 2014 n. 18480).

Questi fatti non sono emersi nel corso del giudizio o meglio seppur pacifico perché la pompa di sollevamento delle acque non abbia funzionato, il giudice adito ha dato importanza fondamentale al caso fortuito rappresentato da una pioggia molto insistente che non si verificava da molti anni, potendo arrivare a questa conclusione anche in ragione di un precedente analogo avvenuto più di vent'anni prima.

In buona sostanza è possibile affermare che secondo il Tribunale di Roma l'eccezionalità dell'intensità della pioggia può rappresentare un caso fortuito tale da mandare esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. il custode del bene dal quale proviene il danno, ciò –aggiungiamo noi– tanto se la pioggia determini un guasto nel funzionamento, tanto se la quantità d'acqua sia tale da renderne vana la presenza.


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Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità
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