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Il pluviale – questo il significato del termine rintracciabile su qualunque vocabolario – è quel canale (solitamente verticale, ma di esso possono fare parte anche componenti orizzontali rispetto all'edificio) che consente lo scarico delle acque pluviali dalla copertura (tetto o terrazza) dell'edificio.
Esso, solitamente, è costituito da un condotto che può essere di vari materiali (o metallico o di laterizio o plastico) e può essere incassato nelle murature ancorato alle stesse. Il pluviale, solitamente, è composto da più di un elemento (tubi) spesso incastrati l'uno nell'altro.
Nella sua parte iniziale il pluviale è inserito nella grondaia o in un bocchettone presente nella terrazza e localizzato sul pavimento o sul parapetto.
La parte terminale può essere innestata in un pozzetto di scarico della fognatura, oppure, a vista, in modo tale che le acque fuoriescano lontane dal muro nel quale è incassato o sul quale è ancorato. In questo ultimo caso, poi, le acque confluiscono, grazie alla pendenza, nel pozzetto più vicino (Fonte: dizionario enciclopedico Treccani).
Il proprietario del pluviale ha l'obbligo di tenerlo in buono stato in modo tale da consentire il normale funzionamento dello stesso.
Nel caso di edificio in condominio, il pluviale è una delle parti comuni, sicché le opere di manutenzione spettano alla compagine. Le relative spese di manutenzione (ivi comprese le sostituzioni di parti di quel manufatto) devono essere ripartire tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà (cfr. in tal senso Cass. 22 dicembre 2014 n. 27154).
Ciò se il tetto o il lastrico è in proprietà comune. E se la copertura dell'edificio è in uso o in proprietà esclusiva?
Secondo la Cassazione non cambia nulla. Nella stessa sentenza appena citata, infatti, i giudici di piazza Cavour hanno avuto modo di affermare che la funzione delle gronde (o comunque dei canali di scarico quale il pluviale) è quella di convogliare le acque pluviali dalla sommità dell'edificio fino ai pozzetti della fognatura o comunque fino a terra. Data questa funzione, secondo gli ermellini, è indifferente a chi appartenga il terrazzo di copertura, anche se il proprietario (o utilizzatore esclusivo) ne fa un uso più intenso nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1102 c.c.
Come dire: se il proprietario del terrazzo usa i pluviali in misura più intensa – perché lì è convogliata l'acqua utilizzata, ad esempio, per lavare il pavimento o innaffiare le piante – ciò non incide sul regime di ripartizione delle spese di manutenzione. Insomma per i giudici, ai fini della ripartizione delle spese, il pluviale è parte comune autonoma e non accessoria alla copertura dell'edificio.
Il fatto che il pluviale sia bene comune a sè stante non vuol dire che il condominio debba essere considerato sempre e comunque l'unico responsabile dei danni da esso derivanti. Spieghiamoci meglio.
Per il consolidato orientamento dottrinario e giurisprudenziale, il custode di un bene (il condominio in questo caso è custode del pluviale) è responsabile per i danni occorsi dal bene sottoposto alla sua custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c. La responsabilità ha natura oggettiva, come dire: sei il custode, la tua cosa ha causato un danno e a te spetta risarcirlo e sistemare il tutto. Unica eccezione: il caso fortuito, ossia un evento imprevedibile che rappresenti la reale causa del danno. Il fatto fortuito può essere rappresentato anche dal comportamento di un terzo. In effetti un conto è che una cosa abbia causato un danno, altro che una persona l'abbia utilizzata ed alla fine si sia giunti al medesimo risultato.
In questo contesto generale, pertanto, non è detto che qualunque danno proveniente dal pluviale debba essere addossato al condominio.
Facciamo un esempio: ipotizziamo che il danno sia stato causato da un'occlusione del pluviale dovuta a fogliame introdottosi dal terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condòmini. L'occlusione, chiaramente dev'essere riconducibile in modo certo al singolo (esempio se il pluviale convoglia anche le acque dei balconi la prova potrebbe essere più difficile). In casi del genere il fatto che ha causato l'occlusione dev'essere considerato alla stregua di un caso fortuito, che in quanto tale è in grado di mandare esente da responsabilità il custode del bene, ossia il condominio.
Si tratta, è bene evidenziarlo, di valutazioni che sfuggono ad una catalogazione generale e che devono essere considerate caso per caso. Come dire: se non è stato il fogliame a causare l'occlusione ma la stessa è dovuta ad altri fattori, il condominio potrebbe comunque essere responsabile del danno.
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