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24 Giugno 2015 ore 17:13 - NEWS Proprietà |
Equitalia non può pignorare un bene divenuto di proprietà di un contribuente-debitore a seguito di accettazione tacita dell'eredità che non sia stata trascritta. Questo in estrema sintesi il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11638/2014, sez. III civile che, per la sua importanza deve essere tenuta in considerazione in tutti i contenziosi aventi come oggetto il pignoramento di beni immobili che sono ricevuti in eredità.
Prima di entrare nei dettagli della sentenza della Corte di Cassazione in oggetto, è doveroso precisare innanzitutto cosa significa accettazione tacita dell'eredità. Chi è chiamato all'eredità (l' erede ) di un defunto può acquisirla solo mediante la cosiddetta accettazione, che può essere espressa o tacita.
Ai sensi dell'articolo 476 del Codice civile, colui che è chiamato all'eredità la accetta tacitamente quando compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare la stessa, essendone il legittimo erede. Ad esempio è un atto che implica accettazione tacita dell'eredità la procura che viene data a un terzo soggetto per la vendita dell'immobile nell'asse ereditario.
In particolare sono due i casi in cui il nostro ordinamento presume che vi sia stata un'accettazione tacita di eredità, chiamata presunzione di accettazione:
- quando il chiamato all'eredità dona, vende o anche solo cede i suoi diritti di successione a un terzo estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuni di essi
- quando il chiamato all'eredità rinuncia ai propri diritti di successione dietro corrispettivo o a favore di alcuni e non tutti gli altri chiamati.
Passando alla sentenza vera e propria, con essa la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Equitalia Terni contro la pronuncia del tribunale ternano che aveva dichiarato improcedibile l'esecuzione iniziata dall'agente della riscossione su un immobile di un contribuente-debitore ricevuto in eredità ma con un atto che aveva presupposto l'accettazione tacita, senza però aver provveduto alla trascrizione di questo stesso atto nel registri immobiliari, quindi senza poter dimostrare la validità del trasferimento di proprietà e quindi la legittimità del pignoramento.
Specifica la Corte che se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che presuppongono l'accettazione tacita ma non ha provveduto a trascriverlo nei registri immobiliari, allora l'agente della riscossione, Equitalia nel caso di specie, può chiedere la trascrizione di quell'atto che deve risultare da una sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Solo così potrà procedere al pignoramento dell'immobile, altrimenti è illegittimo. Si precisa che Equitalia può procedere alla trascrizione ma a sua completa cura e spese.Come si legge nella sentenza della Suprema Corte infatti in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposta a pignoramento la proprietà di un bene immobile proveniente da un'eredità e il debitore-erede non abbia trascritto nei pubblici registri l'accettazione di tale eredità, dovrà essere il creditore pignorante (nel caso di specie Equitalia) a richiedere la trascrizione, a sua cura e spese, dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata che provi l'accettazione dell'eredità.
Solo con la trascrizione è possibile eseguire il pignoramento del bene immobile, altrimenti l'esecuzione forzata è illegittima.
Tuttavia la sentenza precisa anche che l'esecuzione forzata può essere attuata solo dopo che la qualità di erede del debitore sia accertata con sentenza.
Come tale per i giudici di Cassazione non valgono come accettazione tacita dell'eredità la dichiarazione di successione e il pagamento della relativa imposta che sono adempimenti con finalità essenzialmente fiscali.
Allo stesso modo va esclusa qualsiasi valenza alla trascrizione del certificato di successione da parte dell'ufficio del registro, anche se redatto in conformità alla dichiarazione di successione.
La voltura catastale inoltre, sempre secondo i giudici della Cassazione, è un atto che, anche quando si ammette la sua equivalenza all'accettazione tacita dell'eredità, non è recepito di norma in un atto pubblico o una scrittura privata autentica, quindi non è trascrivile.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione precisa che l'accettazione tacita dell'eredità necessita di un accertamento giudiziale che sia esterno al processo esecutivo, quindi la qualità di erede del debitore deve provenire da sentenza per poter permettere a Equitalia di procedere al pignoramento del bene caduto in eredità.
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