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La sanatoria è prevista dagli artt. 36 e 37, d.p.r. n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), e riguarda le opere realizzate senza il titolo prescritto o, se esistente, in contrasto con le prescrizioni del titolo.
In particolare, l'art. 36 è dedicato agli interventi il cui titolo è il permesso di costruire, oppure la denuncia di inizio attività nelle ipotesi in cui si può utilizzare in alternativa al permesso di costruire (v. art. 22, co. 3, d.p.r. n. 380/2001).
Invece, l'art. 37 è dedicato alla sanatoria degli interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata (di cui all'art. 22, commi 1 e 2, d.p.r. n. 380/2001).
Entrambi gli articoli prevedono la possibilità per il responsabile dell'abuso o del proprietario dell'immobile di ottenere il permesso in sanatoria se risulti che l'intervento sia conforme alla normativa urbanistica ed edilizia, come vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, che al momento della richiesta della sanatoria.
Per il caso di cui all'art. 36 la sanatoria è ottenibile fino alla scadenza dei termini previsti per la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi (v. art. 31, co.3) per gli interventi fatti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; entro il termine assegnato perché siano resi conformi alle norme degli strumenti urbanistico-edilizi per gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia (v. art. 31, co.3) o nei termini fissati per la rimozione o demolizione degli interventi e delle opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire (v. art. 34, co.1) o comunque, entro il momento in cui le sanzioni amministrative sono irrogate.
La sanatoria in entrambi i casi comporta il pagamento di una somma.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria l'ufficio competente deve proncunciarsi entro sessanta giorni, dopo i quali, l'assenza di risposta equivale a rifiuto della richiesta (v. art. 36, T.U.).
La sanatoria si differenzia dal condono.
Ai sensi dell'art. 45, T.U. Edilizia, il conseguimento del permesso di costuire in sanatoria comporta l'estizione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti; la sanatoria riguarda dunque le violazioni che integranio illeciti penali contravvenzionali, che cioè prevedono come pene o l'arresto o l'ammenda (v. art. 17, co.2, c.p.), ma solo quando si tratta di di violazioni di norme urbanistiche.
Le norme antisismiche, per quanto attiene al T.U. Edilizia, sono contenute negli artt. 93 e ss..
Chi costruisce (precisamente effettua costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni) in zone definite anitisismiche, è tenuto a rispettare una serie di adempimenti e cioè, sinteticamente: a inviare un preavviso scritto e il progetto dei lavori (v. art. 93, T.U.) e a ottenere l'autorizzazione per l'inizio dei lavori (v. art. 94, T.U.), oltre al titolo abilitativo all'intervento edilizio.
Il mancato rispetto di tali prescrizioni e dei decreti ministeriali di cui agli artt. 52 e 53, T.U., integra l'illecito penale di cui all'art. 95, stesso decreto.
La sanatoria non copre il reato per violazione di norme antisismiche.
La recente sentenza n. 16344/15 della Corte di Cassazione, sez. III Penale ha stabilito che l'estinzione che segue al rilascio della concessione edilizia in sanatoria non opera verso i reati commessi per la violazione delle norme relative alle costruzioni in zona sismica.
La sentenza si pone nel solco di un orientamento costante, per il quale l'effetto estintivo di cui all'art. 45 non opera per reati che hanno oggettività giuridiche diverse, che cioè proteggono beni diversi da quelli sottesi alle norme urbanistiche (v. Cass. n. 11271/2010).
Di recente i giudici della Corte di Cassazione si sono espressi in maniera ancora più decisa nella sentenza n. 44015/2014, ove si è stabilito che Non può nutrirsi alcun dubbio sul fatto che la sanatoria disciplinata dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 concerne soltanto i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi nelle zone sismiche, che ha una oggettività diversa da quella attinente l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio... pertanto nessun rilievo può assumere la concessione in sanatoria richiamata dal ricorrente.
Infatti si motiva, tali disposizioni, pur riguardando l'attività edificatoria, sono diverse sotto il profilo della ratio e degli obiettivi perseguiti, da quelle in materia urbanistica (v. Cass. n. 16344/2015).
Come il conseguimento postumo dei titoli abilitativi, nemmeno l'accertamento dell'assenza del pericolo effettivo della costruzione vale a liberare dalla responsabilità penale: ciò, affermano i giudici, non influisce sulla illiceità della condotta: l'illiceità non scatta con il pericolo, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività per la violazione stessa delle norme relative agli adempimenti, anche se formali.
La condotta punita in questi casi prescinde dal pericolo effettivamente corso: viene dunque punita la violazione formale: si tratta, dicono i giudici, di contravvenzioni previste dalla normativa al fine di presidiare il controllo preventivo della P.A., sicché l'effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza i prescritti adempimenti è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell'assenza del pericolo ed il rilascio dei provvedimenti abilitativi non incide sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio della attività (v. Cass. n. 16344/2015).
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