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Il nuovo ddl semplificazioni approvato a fine marzo rende più semplice l'accesso al permesso di costruire con silenzio assenso su immobili e/o aree con vincoli.
Immobili di valore storico architettonico culturale sono protetti da vincoli - Getty Images
La modifica principale approvata dal Consiglio dei Ministri riguarda l'articolo 20 del Testo Unico dell'Edilizia che regolamenta proprio l'iter per il rilascio di tale permesso.
Il Governo in questo modo ha voluto rispondere alla necessità di semplificare e snellire una procedura che prima era probabilmente eccessivamente rigida.
Vediamo, dunque, come funzionerà d'ora in poi l'ottenimento del permesso di costruire con silenzio assenso per la realizzazione di opere edili su immobili vincolati oppure ubicati in aree vincolate.
Un immobile si definisce vincolato quando per le sue peculiarità costituisce un particolare valore storico, artistico, culturale o ambientale.
In questo caso, il vincolo funge da salvaguardia ed è posto per preservarne l'integrità e impedirne la distruzione oppure l'alterazione.
Esistono diverse tipologie:
Normalmente il proprietario del bene in questione riceve una comunicazione da parte delle autorità competenti che lo informano del/i vincolo/i posti e con quali motivazioni.
Il vincolo viene trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
In ogni regione è presente questo ufficio dove sono conservati tutti gli atti e le scritture relativi ai beni immobiliari presenti sul territorio.
Pertanto, è qui che bisogna recarsi se si desidera verificare la presenza di eventuali vincoli o gravami su un bene immobile.
Il ddl semplificazioni stabilisce che il richiedente può ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso se decorrono i termini entro cui Comune/Regione/Stato (a seconda del tipo di vincolo come dettagliato nel paragrafo precedente) può opporre diniego ma tale negazione non viene presentata.
Attenzione: rimane invariata la normativa per quanto concerne i vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali.
I vincoli ambientali e idrogeologici richiedono la conferenza di servizi - Getty ImagesIn presenza di uno o più di questi vincoli, non è mai possibile acquisire il permesso di costruire per silenzio assenso.
Anche con il nuovo ddl semplificazioni rimane in vigore la conferenza di servizi che è uno strumento di semplificazione a disposizione della pubblica amministrazione con cui si analizzano simultaneamente tutti gli interessi pubblici coinvolti in un determinato procedimento amministrativo.
Questo step rimane obbligatorio quando il progetto riguarda la realizzazione di opere edili su immobili o aree definite di interesse pubblico sotto il profilo artistico, culturale, storico oppure in presenza di limitazioni poste sulla base delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche o idrogeologiche di un sito.
Questa scelta è stata fatta nell'ottica di rendere più celere l'apparato burocratico e, al contempo, di risparmiare un aggravio superfluo a carico del richiedente il permesso di costruire.
Infatti, se non sono presenti vincoli ambientali, idrogeologici, paesaggistici o culturali, e la domanda di permesso di costruire è corredata da tutti i documenti necessari, stabiliti per legge, che mostrano chiaramente l'entità del progetto e le sue finalità, non c'è alcun motivo per cui l'Amministrazione (comunale/regionale/statale) debba richiedere altri atti e indire una conferenza di servizi.
Si tratterebbe solo di appesantire e prolungare nel tempo la procedura, acquisendo informazioni tra l'altro già in loro possesso.
Lo scopo di indire una conferenza di servizi è quello di raccogliere informazioni mancanti che consentano agli organi competenti di stabilire se dare luce verde o meno alla tal opera.
Il ddl semplificazioni ha introdotto una misura più morbida per il richiedente che dimostri di essere già in possesso dei permessi necessari.
Edilizia e permesso di costruire - foto Getty Images
Infatti, in questo caso, il nuovo Testo Unico dell'Edilizia stabilisce, pur mantenendo l'obbligo di attivare la conferenza di servizi, che il permesso di costruire sia attribuito per silenzio assenso se il richiedente aveva già precedentemente ottenuto tutti i permessi e i nulla osta necessari dalle autorità preposte a vigilare sul vincolo.
La motivazione è la seguente: il fatto di avere ottenuto tali autorizzazioni corrisponde al fatto che le autorità preposte abbiano già accertato la natura delle opere che si andranno a realizzare e che queste ultime non intaccheranno l'essenza e non lederanno il valore architettonico, storico o culturale del bene immobile o dell'area oggetto del permesso stesso.
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