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Costruire un muro di cinta è un'operazione abbastanza facile che è possibile fare anche da soli, ma quali sono le norme che regolano questo tipo di attività?
Sarà possibile iniziare i lavori senza un'autorizzazione, oppure no?
Vedremo in questo articolo tutto l'iter passo passo, necessario per poter effettuare dei lavori senza correre il rischio di avere poi, sgradevoli sorprese.
Premesso che, secondo le normative vigenti, per costruire un muretto di recinzione o di cinta che dir si voglia, non serviranno permessi di sorta, ergo, rientrano nell'edilizia libera, come stabilito dal Consiglio di Stato.
Si tratta però di un terreno difficile da percorrere visto che la legge non ne fa un'ampia trattazione. Ne parlano l'articolo 886 del Codice Civile e l'articolo 878 del Codice Civile che vi consigliamo di consultare in maniera approfondita.
Bisognerà comunque sottostare a determinate condizioni, come ed esempio, presentare la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero la SCIA.
In questo articolo potete leggere come costruire un muro di cinta.
La presentazione della SCIA per il muro di cinta andrà fatta per via telematica allo sportello unico per l'edilizia (SUE), ovviamente al Comune in cui è ubicato l'immobile.
Potrà altresì esser presentata in forma cartacea nei Comuni non ancora attrezzati, ma con un preavviso di almeno 30 giorni, rispetto alla data di effettivo inizio dei lavori.
Per presentare la SCIA va compilato un apposito modulo, scaricabile dal sito del Comune interessato. Le amministrazioni, infatti, devono pubblicare sui siti internet non solo tutti i moduli, ma anche le informazioni sulle dichiarazioni e asseverazioni che devono accompagnare le domande.
Il modulo SCIA è così composto: una sezione dove riportare i dati del soggetto che la presenta, il tipo di intervento da effettuare e la dichiarazione sulla regolarità urbanistica dell'immobile.
La seconda sezione è riservata alla relazione tecnica di asseverazione a firma del progettista o di un tecnico abilitato.
L'articolo 878 del codice civile ci viene in aiuto definendo il muro di cinta come quella struttura funzionale alla delimitazione parziale o totale di una proprietà, per impedire l'ingresso di cose o persone, per impedire immissioni, per servire di riparo dal vento o per impedire che il vicino guardi nel terreno.
Il muro di cinta può essere sia collegato a un edificio che essere isolato.
Tutti i requisiti a cui i muri di cinta devono attenersi per essere considerati tali sono:
Per la Cassazione (8144/2001), anche un muro che sostiene un terrapieno è considerato di fabbrica:
Nel caso, peraltro, di fondi a dislivello, nei quali adempiendo il muro anche a una funzione di sostegno e contenimento del terrapieno o della scarpata, una faccia non si presenta di norma come isolata e l'altezza può anche superare i tre metri, se tale è l'altezza del terrapieno o della scarpata. Pertanto, non può essere considerato come costruzione, ai fini dell'osservanza delle distanze legali, il muro che, nel caso di dislivello naturale, oltre a delimitare il fondo assolve anche alla funzione di sostegno e contenimento del declivio naturale, mentre nel caso di dislivello di origine artificiale deve essere considerato costruzione in senso tecnico - giuridico il muro che assolve in modo permanente e definitivo anche alla funzione di contenimento di un terrapieno creato dall'opera dell'uomo.
Per capire bene di cosa stiamo parlando ci si deve rifare nuovamente all'articolo 878 del Codice Civile il quale sancisce che:
un muro di cinta non è da considerarsi una costruzione se viene realizzato sotto i 3 metri d'altezza.
Le strutture oltre quest'altezza vengono invece considerate, a tutti gli effetti, muri di fabbrica.
Al pari, se dovessero risultare addossati a un fabbricato, non verranno più riconosciuti come muri di confine.
La regola generale, quindi, prevede che nella realizzazione dei muri di cinta per delimitare proprietà private, essi non dovranno superare la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia.
Nel caso in cui queste soglie dovessero essere superate, sarà necessario chiedere al Comune il permesso di costruire ma, considerando che quasi mai i muri di cinta (considerati opere modeste) superano la soglia prevista per l'esenzione dalla richiesta del permesso di costruire, ecco che non avranno mai bisogno di alcun permesso per essere realizzati.
In questo caso bisognerà rifarsi alle sentenze della cassazione di cui la prima sostiene che:
Cas. civ. n. 2485/2012; Il proprietario di un fondo, che innalzi il muro di cinta (confine) sino a portarlo all'altezza di tre metri ex art. 886 c.c., sopporta per intero le spese di sopraelevazione e non può pretendere che vi concorra il proprietario del fondo contiguo, atteso che quest'ultimo, ai sensi degli artt. 874 e 885 c.c., ha soltanto la facoltà, e non l'obbligo, di entrare in comunione della parte sopra edificata (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2485 del 21 febbraio 2012).
Mentre la seconda:
Cas. civ. n. 6174/2015; Il proprietario di un fondo, che eriga un muro sul confine, ha diritto ad ottenere, dal proprietario del fondo contiguo, un contributo per metà nella spesa di costruzione solo se il manufatto integri i requisiti del muro di cinta ex art. 886 cod. civ., raggiungendo un altezza non inferiore a tre metri e sempre che lo stesso, fino a tale livello, sia integralmente in muratura (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6174 del 26 marzo 2015)
Esistono comunque moltissime massime relative all'articolo 886 del codice civile a cui far riferimento.
Infine, per la realizzazione di recinti non vi è alcun obbligo di richiedere permessi al Comune: se l'esigenza è quella di utilizzare una rete in giardino o una recinzione in legno, si potrà fare in autonomia, ovviamente solo nel caso in cui si tratti di recinti per delimitare la propria proprietà privata.
Non serviranno quindi permessi o comunicazioni di sorta, a patto però che questi rispettino la distanza stabilita con il confine e che le recinzioni non modifichino il territorio da un punto di vista edilizio e paesaggistico.
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