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Quando risulta necessario chiedere un risarcimento danni a un'assicurazione, in una trattativa amichevole con l'assistenza di un avvocato o in una vera e propria causa legale, occorre presentare una perizia a firma di un tecnico abilitato, cioè un documento contenente la descrizione dei danni, le probabili cause e una stima del loro ammontare.
Generalmente, una perizia è necessaria in tre casi distinti:
- quando si è sub^to un danno e si deve attivare una polizza di assicurazione, ad esempio in seguito ad atti vandalici, furti, incendi, terremoti o eventi atmosferici avversi come violente grandinate, temporali, trombe d'aria, gelate, forti nevicate, frane o allagamenti;
- in presenza di danni dovuti a comportamenti negligenti o colposi da parte di terzi: è il tipico caso delle infiltrazioni d'acqua provenienti da appartamenti vicini o dei cedimenti di fondali in seguito a scavi o perdite da acquedotti e tubazioni
- quando, al termine di una ristrutturazione o la nuova costruzione di un edificio o unità immobiliare, risulta evidente che l'impresa esecutrice non ha svolto il lavoro a regola d'arte e si manifestano vizi evidenti (tecnici, estetici e funzionali).
Ma, in concreto, a chi affidare la redazione della perizia per danni?
Dipende dai casi. Infatti, spesso la scelta è praticamente obbligata, soprattutto se occorre aprire la pratica per un sinistro, perché le compagnie di assicurazione hanno i propri periti di riferimento.
Se invece ci si vuole rivalere su terzi per avviare una causa legale o cercare una transazione amichevole, è consigliabile optare per un tecnico di propria fiducia appoggiandosi a professionisti già conosciuti e sperimentati.
Un ottimo sistema è ad esempio il passaparola: chiedendo a parenti, amici e conoscenti si può avere un'idea piuttosto precisa dell'esperienza e della bravura di un tecnico a cui affidare il lavoro. In alternativa si può visionare l'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il tribunale della propria provincia, cioè dei professionisti che durante una causa civile vengono incaricati direttamente dal giudice di redigere una perizia super partes.
Se invece ci si avvale della mediazione o della consulenza di un avvocato, gli si può delegare anche la scelta del perito.
In ogni caso, è fondamentale affidarsi alla figura professionale più adatta al tipo di danni subiti: se ci sono lesioni o danni strutturali conviene sicuramente rivolgersi a un tecnico strutturista, architetto o ingegnere; per la valutazione delle opere non eseguite a regola d'arte è consigliabile un professionista esperto di cantieri (architetto, ingegnere o geometra); mentre per danni agli impianti conviene un ingegnere specializzato in questo campo.
Generalmente, invece, gli architetti che si occupano soprattutto di design, arredamento e progettazione di interni non hanno una sufficiente esperienza specifica.
Le perizie per danni appartengono a due distinte tipologie: perizie semplici e perizie giurate, Seppur molto simili per forma, struttura e contenuti, hanno scopi diversi.
Le perizie semplici sono redatte sotto forma di relazioni con allegati e vanno soltanto firmate e timbrate dal tecnico incaricato. Hanno ovviamente valore legale e vengono utilizzate:
- in una pratica di sinistro, come prova fondamentale per motivare la richiesta di risarcimento del danno;
- per documentare i danni subiti o lo stato di conservazione di un edificio e/o un'unità immobiliare, ad esempio in caso di rogito o durante le assemblee di condominio;
- per chiedere il risarcimento o il rifacimento delle opere difettose mediante una transazione privata, di solito con l'assistenza di un avvocato.
Le perizie giurate sono invece più elaborate e si usano nelle cause civili: costituiscono anzi i documenti principali su cui si basa la sentenza finale.
Sono redatte da due diverse figure: il Consulente Tecnico di Parte (CTP), cioè il perito di fiducia di ciascuna delle due parti in causa; il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU), un tecnico super partes nominato direttamente dal giudice.
Le perizie giurate si distinguono, inoltre, per la forma e il giuramento: molto spesso sono infatti redatte come vere e proprie risposte molto esaustive e circostanziate a precisi quesiti posti dal giudice in relazione alla natura, cause ed entità dei danni oggetto del dibattimento.
Il giuramento è invece una formula fissa apposta in calce alla perizia all'atto del suo deposito presso la cancelleria del Tribunale.
Entrambe le tipologie sono però formate dagli stessi elaborati.
La parte principale è ovviamente la vera e propria relazione peritale, che generalmente contiene:
- la descrizione dell'edificio o unità immobiliare;
- la descrizione dei danni;
- una o più ipotesi sulle cause;
- la stima dell'ammontare dei danni, o in alternativa delle spese necessarie al ripristino dello stato di fatto preesistente;
- le conclusioni.
Tra gli allegati fondamentali, facenti parte integrante della perizia e quasi sempre presenti, troviamo invece:
- la documentazione fotografica dei danni riscontrati: ciascuna foto va identificata con un numero progressivo, corredata di un'esaustiva didascalia esplicativa e adeguatamente contestualizzata con un'apposita planimetria;
- la planimetria dei coni ottici, consistente in una piantina con i punti di ripresa e le inquadrature delle diverse fotografie, generalmente rappresentate da simboli come frecce o piccole V rovesciate;
- i calcoli dell'ammontare dei danni oppure il computo metrico estimativo delle opere necessarie alla loro riparazione.
Ma quali sono le operazioni necessarie per scrivere una perizia?
A prescindere da ciascun caso specifico, in generale le operazioni che portano alla consegna della perizia timbrata e firmata sono abbastanza standardizzate.
Per prima cosa, una volta accettato l'incarico, il perito comincia a raccogliere tutti gli elementi necessari a una prima visione d'insieme, ponendo al proprio cliente una serie di domande circostanziate e radunando la documentazione pregressa, come le planimetrie dell'edificio o dell'unità immobiliare, le eventuali perizie precedenti, i rogiti e gli altri atti notarili, le fotografie, i contratti con le imprese esecutrici delle opere, le bolle di acquisto e le schede tecniche di macchinari o elettrodomestici difettosi, eccetera.
Si passa quindi allo studio del materiale e alla sua eventuale integrazione con quanto non ancora in possesso del committente.
A questo punto si eseguono i sopralluoghi sul posto, che in genere comprendono un accurato esame visivo dei luoghi, la raccolta di un'adeguata documentazione fotografica e il rilievo geometrico, totale o parziale, dell'edificio o unità immobiliare oggetto della perizia.
In questa fase spesso si riescono anche a formulare alcune ipotesi preliminari sulle cause e l'importo dei danni.
Successivamente, si passa ancora una volta allo studio a tavolino del materiale raccolto e in particolare all'esame, alla scelta e catalogazione delle fotografie.
Vengono inoltre quantificati i danni redigendo il computo metrico estimativo delle opere necessarie al ripristino dello stato di fatto preesistente, oppure applicando uno dei numerosi metodi di stima applicati nella disciplina dell'estimo.
Viene infine scritta la relazione peritale e si predispongono gli allegati necessari.
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