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Installando nel proprio giardino o balcone un pergolato, gazebo o tettoia senza commettere un abuso edilizio, occorre verificare se sia necessaria una pratica edilizia firmata e timbrata da un tecnico abilitato.
É però difficile rispondere in modo certo e univoco, perché le normative edilizie, soggette ad ampia variabilità regionale, provinciale o addirittura comunale e spesso scritte in modo ambiguo, talvolta possono fornire interpretazioni contrastanti.
Inoltre, le leggi nazionali non forniscono specifiche definizioni di tali strutture.
Tuttavia, alcune Regioni e in generale la giurisprudenza (soprattutto con le sentenze dei TAR regionali) stanno riordinando la materia: ad esempio l'Emilia Romagna, con l'Allegato A alla legge regionale 15/2013, si è dotata di Definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, valide su tutto il territorio regionale ma che possiamo considerare un ottimo riferimento per l'intero territorio nazionale.
Questo documento contiene specifiche definizioni di pergolato e tettoia, ma non di gazebo e pergotenda, che possiamo però dedurre per analogia.
Il pergolato viene definito come struttura autoportante formata da montanti verticali e traversi orizzontali per il sostegno di piante rampicanti e privo di coperture impermeabili, tassativamente non ammesse. Inoltre non rientra nel calcolo della Superficie Utile o Accessoria.
Non esiste invece alcuna definizione di pergotenda, che tuttavia, dal punto di vista costruttivo risulta formata da un pergolato in legno o metallo, autoportante o ancorato alla parete di un edificio, dotato di una tenda da sole (eventualmente di tessuto impermeabile) retrattile e richiudibile a pacchetto.
Il gazebo può essere invece equiparato a una tettoia se munito di una copertura fissa e rigida, a un pergolato nel caso contrario.
Una volta viste le definizioni, occorre chiarire se il montaggio pergotenda richiede una pratica edilizia: la risposta è no, perché ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018, l'installazione di una pergotenda per balconi o un pergolato removibile rientrano nell'attività edilizia libera.
É dunque possibile installare i pergolati senza permesso di costruire, SCIA o altra pratica edilizia.
Infatti, il Glossario allegato al suddetto decreto specifica che vi rientrano l'installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento di:
L'installazione di pergolati, pergotende o tende parasole in zone soggette al vincolo paesaggistico ai sensi del Dlgs 42/2004 non richiede la richiesta di alcuna autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, come specificato dal punto A.22 dell'Allegato A al DPR 31/2017.
Tutto questo vale però se non si ledono i diritti di terzi.
Per l'installazione pergotenda in condominio si devono infatti considerare gli eventuali divieti e prescrizioni contenuti nel regolamento (soprattutto se di tipo contrattuale) in relazione a dimensioni massime, colori e materiali dell'elemento.
Occorre, inoltre, rispettare l'articolo 1122 del Codice Civile, secondo il quale il condomino non può eseguire opere che danneggino le parti comuni o ledano la stabilità, la sicurezza o il decoro architettonico dell'edificio.
In altre parole, la pergotenda balcone deve avere un aspetto esteticamente curato e non essere costruita in modo precario e improvvisato, va ancorata stabilmente per non costituire un pericolo per l'incolumità di persone o cose e non deve danneggiare le strutture portanti della palazzina. La pergotenda deve inoltre rispettare anche il diritto di veduta dei vicini.
Occorre infine preavvisare l'amministratore, ad esempio con una pec o una raccomandata.
Tuttavia l'installazione di una pergotenda in edilizia libera subisce alcune importanti limitazioni.
Per prima cosa deve trattarsi di un pergolato amovibile, cioè tale da non richiedere opere di fondazione come plinti o piccole platee di calcestruzzo.
Il solo ancoraggio con fazzoletti, piastre metalliche o giunti a bicchiere fissati a una parete o pavimento preesistente mediante tirafondi, tasselli o bulloni rispetta il requisito dell'amovibilità.
Anche le dimensioni sono importanti, perché l'installazione di un pergolato senza autorizzazione è limitata alle strutture di dimensioni contenute, come esplicitamente previsto dal Glossario.
Deve inoltre trattarsi di una pergotenda retrattile, cioè priva di una copertura fissa e impermeabile, ottenuta ad esempio con lastre di ondulina, lamiere metalliche o pannelli in compensato, e priva di tamponamenti laterali.
Questo principio è ormai assodato dalla giurisprudenza, ed è stato ribadito ad esempio dal Consiglio di Stato con la sentenza 11 04 2014 n 1777 e dal TAR della Campania con la sentenza 3613/2021.
Per verificare se l'installazione di una pergotenda chiusa ai lati è soggetta alla presentazione di una pratica edilizia occorre invece valutare attentamente le caratteristiche dei tamponamenti laterali, normalmente costituiti da membrane avvolgibili o retrattili di PVC oppure da vere e proprie vetrate scorrevoli.
Nel primo caso, cioè una pergotenda chiusa con semplici teli in PVC, si rientra nell'edilizia libera perché i tamponamenti laterali hanno carattere facilmente rimovibile e sono intesi come un semplice elemento di completamento della struttura.
Nel caso di una pergotenda chiusa a vetri invece, può essere richiesta la pratica edilizia se si viene a configurare una struttura equiparabile a una veranda: a tale proposito il criterio fondamentale sembra il numero di lati tamponati.
Infatti, la sentenza n. 6979/2019 del Consiglio di Stato, ribaltando una sentenza precedente del TAR Lazio, ha stabilito che una struttura da esterni con tenda rettrattile e tamponata su due lati con vetrate scorrevoli richiudibili a pacchetto rientra nell'edilizia libera.
Sembra dunque di poter dedurre che per l'installazione di una pergotenda chiusa su tre lati con vetrate scorrevoli, potendo essere completamente chiusa, richiede la presentazione di una pratica edilizia.
Questi criteri valgono anche per la chiusura pergotenda preesistente, cioè per il montaggio dei soli tamponamenti laterali in un momento successivo.
Per una pergotenda bioclimatica il discorso risulta invece più complesso, in quanto le lamelle frangisole, molto fitte e orientabili, quando sono chiuse possono qualificarla come vera e propria copertura, trasformando la pergotenda in un tettoia.
Infatti, nelle Definizioni tecniche uniformi dell'Emilia Romagna, la tettoia è qualificata come un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua.
Il principio si applica anche a una pergotenda fotovoltaica, perché la differenza rispetto alle coperture bioclimatiche standard è costituita unicamente dalla presenza dei pannelli fotovoltaici. Nessun dubbio nemmeno per le pergole bioclimatiche chiuse, cioè munite di tamponamenti laterali di qualunque tipo.
In questi casi occorre dunque presentare una pratica edilizia.
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