Condono edilizio 2024 quali irregolarità sanare e quanto costerà

Con il nuovo condono edilizio 2024 si potranno sanare piccoli abusi e difformità interne o realizzate al momento della costruzione.
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Quali sono le difformità e i piccoli abusi sanabili previsti dal Condono edilizio 2024?


È appena entrato in vigore il nuovo Condono edilizio 2024, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 2024 n. 69/2024. Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto Salva Casa 2024, con nuove misure pera semplificare e legittimare le lievi difformità edilizie.

Nuovo Condono edilizio 2024 - foto Getty ImagesNuovo Condono edilizio 2024 - foto Getty Images

Con il nuovo condono edilizio 2024 sono tre le tipologie di difformità che potranno essere sanate:

  • le difformità formali, legate da incertezze interpretative della normativa vigente rispetto alla condizione dello stato legittimo dell'immobile;

  • le difformità edilizie interne, risultanti da più interventi eseguiti nel corso del tempo e realizzati dai vari proprietari dell'epoca in assenza di formale autorizzazione o di un qualsiasi provvedimento autorizzativo, mettendo in discussione lo stato legittimo dell'immobile;

  • le difformità realizzate al momento della costruzione che potevano essere sanate all'epoca, ma ad oggi non più sanabili per la doppia conformità (la conformità alla disciplina edilizia vigente all'atto della richiesta del permesso a costruire e al momento della successiva realizzazione dell'opera).

Restano insanabili tutti gli altri interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire o di altro provvedimento autorizzativo equipollente, quindi in assenza di tale titolo o di variazioni essenziali rispetto al progetto approvato.


Nuove modifiche al Testo Unico Edilizia previste dal condono edilizio 2024


Le nuove misure contenute nel decreto Salva Casa apportano ulteriori modifiche al D.P.R 380/2001 D.P.R. 380/2001 in particolare:

  • edilizia libera;

  • mutamento della destinazione d'uso in relazione a singole unità immobiliari;

  • tolleranze costruttive.

Edilizia libera


Le modifiche all'articolo 6, comma 1, del TUE ampliano le categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, cioè senza titolo abilitativo né permesso e/o comunicazione, ecco quali:

  • interventi di manutenzione ordinaria;

  • installazione di pompe di calore < 12 kw;

  • rimozione di barriere architettoniche;

  • installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (VEPA) dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche non solo dei balconi o di logge ma anche di porticati rientranti all'interno dell'edificio. Inoltre devono assolvere ad una naturale funzione di microaerazione per facilitare la circolazione e un costante arieggiamento dei locali ed avere un impatto estetico minimo da non modificare linee architettoniche esistenti;

  • installazione di tende in genere, come riportato nel testo approvato:

le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Attenzione però a che tali spazi fittiziamente chiusi che, in pianta stabile, non generino nuova volumetria, un aumento della superficie utile o che comportino un cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare. In questo caso si è davanti ad un vero e proprio abuso edilizio perseguibile per legge.


Condono edilizio 2024: il cambio di destinazione è sempre consentito senza opere


Sono introdotte modifiche all'articolo 23-ter del D.P.R. 380/2001 in materia mutamento d'uso urbanisticamente rilevante volte ad agevolare i cambi di destinazione d'uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all'interno delle aree urbane, prevedendo, in particolare, il principio dell'indifferenza funzionale tra destinazioni d'uso omogenee, così come individuate dalla legge statale o regionale.

Decreto Salva Casa 2024 - foto Getty ImagesDecreto Salva Casa 2024 - foto Getty Images

Al comma 1 dell'art. 23-ter sono stati aggiunti:


1-bis. Il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare senza opere all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, nel rispetto delle normative di settore, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-ter. Sono altresì sempre ammessi il mutamento di destinazione d'uso senza opere tra le categorie funzionali di cui al comma 1, lettere a), a-bis), b) e c) di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1-quater e delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni.

1-quater. Per le singole unità immobiliari, il mutamento di destinazione d'uso di cui al comma 1-ter è sempre consentito, ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, qualora il mutamento sia finalizzato alla forma di utilizzo dell'unità immobiliare conforme a quella prevalente nelle altre unità immobiliari presenti nell'immobile. Il mutamento non è assoggettato all'obbligo di reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 e dalle disposizioni di legge regionale, né al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi previsto dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Per le unità immobiliari poste al primo piano fuori terra il passaggio alla destinazione residenziale è ammesso nei soli casi espressamente previsti dal piano urbanistico e dal regolamento edilizio.

1-quinquies. Ai fini di cui ai commi 1-bis e 1-ter, il mutamento di destinazione d'uso è soggetto alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le leggi regionali più favorevoli. Restano ferme le disposizioni del presente testo unico nel caso in cui siano previste opere edilizie.


In ogni caso, anche in presenza di leggi regionali che non richiedono particolari condizioni, i cambi di destinazione d'uso sono soggetti alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).


Quali sono le tolleranze costruttive nel nuovo Condono Edilizio 2024


In relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, data di approvazione del Consiglio dei Ministri, le tolleranze costruttive sono state riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile.

Pertanto, minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente.


Indubbiamente la nuova regola avrà un impatto importante su migliaia di pratiche che, per qualche metro quadrato in più di superficie utile, non sono sotto il profilo urbanistico conformi al provvedimento originario.

Più nello specifico, la nuova norma dispone il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:

  • del 2% delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;

  • del 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;

  • del 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;

  • del 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.

Ai fini del computo della superficie utile, si dovrà tenere conto della sola superficie assentita con il titolo edilizio che ha abilitato la realizzazione dell'intervento, al netto di eventuali frazionamenti dell'immobile o dell'unità immobiliare eseguiti nel corso del tempo.

Tolleranze costruttive - foto Getty ImagesTolleranze costruttive - foto Getty Images

Tale previsione è finalizzata a evitare possibili condotte di frazionamento meramente strumentali atte a ottenere l'applicazione di norme e condizioni più favorevoli.

Da sottolineare che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rientrino nei limiti delle tolleranze costruttive riparametrati ai sensi del decreto Salva Casa.


Quali sono le tolleranze esecutive su irregolarità e modifiche di minima entità previste dal condono edilizio 2024


Altre importanti disposizioni liberatorie riguardano le tolleranze esecutive, che per svariate esigenze verificatesi nel corso dei lavori o per errori progettuali, hanno comportato delle irregolarità geometriche della sagoma, le modifiche alle finiture degli edifici di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne, che hanno invalidato i titoli abilitativi edilizi.

Di seguito la sintesi degli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che costituiscono tolleranze esecutive:

  • minore dimensionamento dell'edificio;

  • mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

  • irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità;

  • irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne;

  • difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

  • errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, a eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico dovrà attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001 in materia di normativa per le costruzioni in zone sismiche.


Il Decreto Salva Casa introduce il silenzio-assenso sulle richieste di sanatoria


Con il nuovo decreto Salva Casa si introduce di nuovo il silenzio assenso.

In particolare, sulla richiesta di permesso in sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con provvedimento motivato entro 45 giorni, decorsi i quali la richiesta si intende accolta.

Per le segnalazioni di inizio attività, si applicano i normali 30 giorni.

Per gli immobili sottoposti ai vincoli paesaggistici la norma dispone quanto segue:

Nelle ipotesi di cui al comma 4, i termini di cui al primo e secondo periodo sono sospesi fino alla definizione del procedimento di compatibilità paesaggistica. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi, e ricomincia a decorrere dalla ricezione degli elementi istruttori. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la sanatoria, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica le sanzioni del presente testo unico.


In ogni caso è previsto il pagamento di una sanzione in relazione all'entità dell'abuso da sanare.


Quanto costa il nuovo condono edilizio 2024?


La modifica apportata all'art. 36-bis introduce nel condono edilizio la sanzione pecuniaria, in particolare al punto 5, la norma espressamente dispone quanto segue:

Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro. Nelle ipotesi di cui al comma 4, qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui all'art. 167, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.


Inoltre, è importante sottolineare che un terzo delle somme recuperate potrà essere utilizzato dai singoli Comuni per i seguenti interventi:

per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.


Considerazioni sul condono edilizio 2024


Era da tempo che si attendeva questo condono edilizio; il parto è stato lungo e travagliato, dopo mesi e mesi di discussioni, il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto Salva Casa 2024.

Certo, ci si aspettava molto di più vista la giacenza di migliaia di pratiche edilizie bloccate per la doppia conformità, oltre alle innumerevoli istanze di sanatoria dovute ai vari condoni dal 1985 in poi ferme negli uffici tecnici comunali che non hanno visto la luce e chissà se la vedranno mai.

In conclusione, il decreto legge recante Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica ha indubbiamente tradito le attese, ci si aspettava molto di più!

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Nuovo Condono Edilizio 2024 sanatoria e costi
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  • Paolo Zola
    Paolo Zola
    Mercoledì 5 Giugno 2024, alle ore 15:14
    Ho letto dell’emendamento del Governo (voluto dalla Lega) che consentirà l’abitabilità dei micro appartamenti, che proporrà nuovi limiti di 20 metri quadrati, dagli attuali 28 per una persona e di 28 per due, dai 38 di oggi.
    Per l’altezza dei soffitti, si passerà dal minimo di 2,70 metri a 2,40 (come già consentito per corridoi e bagni).
    Assurdo, allora non prendiamoci in giro, questo è vero condono a tutti gli effetti !
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Paolo Zola
      Mercoledì 5 Giugno 2024, alle ore 15:37
      Siamo in clima di campagna elettorale, vista la caduta d'interesse sull'opinione pubblica o lo scarso appeal che ha avuto il tanto decantato d.l. "Salva Casa" adesso si sta pensando ad un Salva Casa/bis che non è altro una raccolta di "idee" (emendamenti) che dovranno passare nelle Commissioni appositamente istituite alla Camera e al Senato per le opportune valutazioni di ammissibilità.
      Fino alla conversione in legge del decreto ne sentirà tante di cose fuori luogo.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • G.piccolo
    G.piccolo
    Martedì 4 Giugno 2024, alle ore 16:35
    In merito al recente condono edilizio 2024 volevo chiedere due info se possibile:
    1) Sul mio balcone ho una rientranza di 2x1 m che ho chiuso con una vetrata scorrevole.
    2) nel mio giardino ho realizzato un piccolo bagno 1,2x1,2 mt
    È possibile fare sanatoria se necessario?
    Grazie mille per la disponibilita' 
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale G.piccolo
      Martedì 4 Giugno 2024, alle ore 19:11
      Per rientrare nel regime semplificato del decreto Salva Casa è necessario rimanere nell'ambito della "parziale difformità".
      Questo concetto deve stare alla base di tutte le valutazioni sui vari abusi edilizi che si possono presentare.
      Nel caso specifico certamente non sarà possibile sanare il piccolo bagno in giardino che è in totale difformità degli strumenti urbanistici, diversamente dalla veranda che, se costruita al momento dell'edificazione del fabbricato o a seguito di un intervento equipollente, potrebbe rientrare nella "parziale difformità".
      Sono tutte ipotesi che vanno accertate preventivamente incaricando un professionista abilitato che, in base alle risultanze, potrà dare un giudizio finale di fattibilità.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • G.piccolo
        G.piccolo Pasquale
        Martedì 4 Giugno 2024, alle ore 21:00
        La veranda è stata costruita a seguito intervento di Superbonus 110% dell' intero condominio, quindi potrebbe rientrare ?? Grazie ancora
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale G.piccolo
          Mercoledì 5 Giugno 2024, alle ore 14:28
          La Scia presentata al comune per eseguire i lavori del Superbonus non è il provvedimento idoneo per attestare la realizzazione della veranda e di conseguenza la "parziale difformità".
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Nino123
    Nino123
    Martedì 4 Giugno 2024, alle ore 11:22
    Per le pratiche edilizie giacenti nei comuni, comprese le richieste di condono andate a buon fine ma senza ancora licenza edilizia, come e se verranno valutate con il nuovo condono edilizio 2024.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Nino123
      Martedì 4 Giugno 2024, alle ore 12:27
      Il DL 69/2024 apre le porte alla semplificazione per lievi difformità rispetto ad un titolo abilitativo sia esso una licenza edilizia/permesso a costruire, Super Scia, Scia, ecc. 
      Riguardo alle centinaia di migliaia di pratiche di condono giacenti negli archivi dei vari comuni italiani, per ora, lascia tutto invariato. 
      Nel frattempo sono già partite le proposte in Commissione alla Camera per i "correttivi" da apportare al DL prima della conversione in legge.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Avv. Aurelio
    Avv. Aurelio
    Lunedì 3 Giugno 2024, alle ore 12:05
    Vorrei effettuare il cambio di destinazione d'uso da appartamento a studio professionale, senza effettuare opera di stravolgimento degli interni ma solo una ristrutturazione come pitturazione pareti e sostituzione igienici e rubinetteria.
    Abito a Roma, cosa devo presentare all'ufficio tecnico?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Avv. Aurelio
      Lunedì 3 Giugno 2024, alle ore 14:20
      Per la richiesta di modifica del cambio di destinazione d'uso senza opere, è necessaria la presentazione di una SCIA a firma di un professionista abilitato che dovrà asseverare la sussistenza dei requisiti urbanistici, oltre al DL 69/2024, anche della Regione Lazio e in via subordinata del comune di Roma.
      Le consiglio cautela e di attendere in quanto al momento manca il recepimento della norma da parte degli enti locali e l'apposita modulistica. Inoltre, è assai probabile, che in sede di conversione in legge, ci possano essere impotanti emendamenti che potrebbero stravolgere l'attuale norma e richiedere l'annullamento della pratica già presentata per riproporla sotto altre vesti.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Avv. Aurelio
        Avv. Aurelio Pasquale
        Lunedì 3 Giugno 2024, alle ore 14:25
        Grazie del suggerimento tempestivo, altrimenti avrei presentato la richiesta di cambio di destinazione d'uso come suggeritomi da un tecnico conoscente di miei amici.
        Aspetterò a settembre prossimo.
        Grazie ancora e complimenti per la professionalità
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Avv. Aurelio
          Lunedì 3 Giugno 2024, alle ore 15:11
          La ringrazio dei complimenti anche dalla redazione di Lavoricasa.it
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Carletto
    Carletto
    Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 14:14
    Non ho capito bene come si calcola la sanzione pecunaria di questo condono.
    Potete farmi un esempio su una'ampliamento in difformità di circa 3,50 mq.?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Carletto
      Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 17:02
      La risposta non è nè immediata nè semplice.
      Una premessa è d'obbligo in questi casi vista la complessità delle norme e l'intreccio/contrasto con le leggi attualmente vigenti che, sicuramente saranno oggetto di emendamenti chiarificatori in sede di conversione in legge, il calcolo che segue rappresenta soltanto una ipotesi.
      Il neonato art. 36-bis al dpr 380/2001 introdotto dal dl 69/2024 (Salva Casa), introduce la possibilità di sanare le lievi difformità previo pagamento di una sanzione pari al doppio del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'intervento, in misura compresa tra i 1.032 euro e i 30.984 euro.
      Considerato che alla data di pubblicazione del decreto non è stata allegata nessuna tabella di calcolo si fa riferimento alla "Disciplina per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione prevista in materia di abusi edilizi dal DPR n. 380/2001".
      Per il calcolo dell'aumento del valore venale dell'immobile, va redatta una perizia di stima prima e dopo la sanatoria, la differenza determinata va rapportata alla relativa tabella e all'intervallo ricadente per calcolare la sanzione.
      Esempio di calcolo:
      da €. 0,00 a €. 5.000,00 - € 516,00
      da €. 5.001,00 a €. 10.000,00 -  € 1.000,00
      da €. 10.001,00 a €. 20.000,00 -  € 1.500,00
      da €. 20.001,00 a €. 30.000,00 -  € 2.000,00
      da €. 30.001,00 a €. 40.000,00 -   € 3.000,00
      da €. 40.001,00 a €. 50.000,00 -  € 4.000,00
      oltre a €. 50.000,00 -  € 5.164,00
      Il tutto va raddoppiato e unito al contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del dpr 380/2001.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Rinaldi
        Rinaldi Pasquale
        Sabato 1 Giugno 2024, alle ore 15:26
        Lei qui in questa chat parla di 5.164 € come tetto massimo della sanzione e poi parla del raddoppio più contributo di costruzione.
        Non ho capito però questo raddoppio.
        Nel caso suddetto il raddoppio dell'importo massimo è di oltre 10.300 € e manca quindi il contributo di costruzione che non credo sia di oltre 20 mila euro visto che nell'articolo si parla del tetto massimo di oltre 30 mila euro.
        Vorrei capire per favore.
        Grazie
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Rinaldi
          Sabato 1 Giugno 2024, alle ore 18:04
          La premessa che ha dato poi luogo la risposta al quesito posto dal nostro utente Carletto, assume una fondamentale importanza e soprattutto molta cautela in quanto il decreto "Salva Casa", nella sua applicabilità e complessità di norme, mostra una serie di criticità e di conflittualità con il TUE vigente. 
          Il nuovo articolo 36-bis al dpr 380/2001, al punto 5, indroduce il regime sanzionatorio per il rilascio del permesso o Scia in sanatoria previo il ... "pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro". Cosa abbia voluto intendere il legislatore? Allo stato non è dato saperlo con certezza in quanto non vi stata allegata nessuna tabella esemplificativa al riguardo se non il solo e semplice riferimento ... "pari al doppio del valore venale dell'immobile" che, in via necessariamente presuntiva, richiama il Regolamento nella P.A. per la "Disciplina per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione prevista in materia di abusi edilizi dal DPR n. 380/2001". 
          In merito al raddoppio della sanzione ordinaria della tabella di cui al Regolamento citato (se sarà il cardine di riferimento per determinare l'oblazione), è stato introdotto dal neo art. 36-bis del decreto "Salva Casa".
          In virtù della debita premessa di cui sopra, allo stato attuale sono già giunte alle rispettive Commissioni di Camera e Senato, numerosi emendamenti da apportare in sede di conversione in legge, per cui si aspettano sostanziali correttivi e modifiche al testo originario.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Anzianotto
    Anzianotto
    Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 09:52
    Se l'immobile è datato e la documentazione è scarsa, sarà il tecnico ad avere la resposanbilità di dichiarare le opere sanabili?
    Quindi in questo caso la sua asseverazione sarà l'unico documento ufficiale e l'ufficio tecnico ne dovrà prendere atto?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Anzianotto
      Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 10:43
      Sì, è una nuova possibilità di sanare le incerte provenienze urbanistiche di immobili la cui data di costruzione è anteriore al 1° settembre 1967. 
      Sarà cura del tecnico di parte assumersi la responsabilità di redigere una perizia giurata che ne attesti il probabile periodo di realizzazione dell'opera. 
      Va da sè che il professionista incaricato dovrà esperire tutti gli accertamenti del caso ed esporli nella relazione peritale a supporto della tesi, seguirà poi la notifica al comune che ne dovrà prendere atto.
      Resta nella facoltà del comune di revocare la legittimità urbanistica dell'immobile in qualsiasi momento davanti al rinvenimento di documenti che dimostrano il contrario o da dichiarazioni mendaci o fraudolenti, con tutte le conseguenze di legge.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Renato
    Renato
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 23:28
    Quindi se non è un Condono ma una modifica o integrazione delle normativa esistente, perchè hanno messo una scadenza?
    Se sono sanatorie di piccole irregolarità perchè non lasciarle per sempre?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Renato
      Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 09:27
      Il decreto Salva Casa non prevede termini perentori di adesione e le procedure semplificate rimangono strutturali.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Donato Grillo
    Donato Grillo
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 16:46
    Se realizzavo una veranda in questi giorni e cioè dopo il 24 maggio 2024 e fino al 29 maggio (giorno prima dell'entrata del Decreto), poteva rientrare nel condono edilizio 2024, visto che se non sbaglio,  la normativa va in vigore dalla pubblicazione della Gazzetta ufficiale, anche se nel Decreto la data ultima è del 24 maggio?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Donato Grillo
      Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 17:18
      No, con il decreto legge "Salva Casa 2024", in ogni caso non sarebbe stato possibile condonare la veranda.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Vittorio M
    Vittorio M
    Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 13:09
    Ho realizzato tre anni fa una veranda sul balcone con degli infissi in alluminio.
    Posso sanarla con il bonus 2024?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Vittorio M
      Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 15:21
      No, non è un condono edilizio.
      Lo scopo del decreto legge approvato dal Cosiglio dei Ministri del 24 maggio scorso cosiddetto "Salva Casa", è quello di semplificare le conformità urbanistiche bloccate, come:
      - le difformità formali sia interne che esterne;
      - le difformità legate al momento dell'esecuzione della costruzione che, seppure conformi agli strumenti urbanistici dell'epoca, non hanno avuto seguito nella variante finale;
      - le tolleranze costruttive del 2%, violate per pochi decimetri quadri;
      - le doppie conformità (solo nei casi di piccole difformità), ecc.
      La norma, anche se in vigore da oggi, è in piena evoluzione anche per la complessità e le ricadute impattanti sul DM 380/2001 che in sede di conversione in legge, vengono chiariti.
      Tornando alla Sua iniziale domanda, se ammessa la realizzazione della veranda, deve seguire l'iter previsto dal regolamento edilizio vigente nel Suo comune per il rilascio di un regolare permesso a costruire.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Vittorio M
        Vittorio M Pasquale
        Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 15:49
        Quindi mi sta dicendo che non è un vero Condono Edilizio ma solo una piccola modifica della normativa vigente?
        Adesso ho capito, evidentemente il Governo in carica e Il nostro ministro Salvini, in vista delle elezioni Europee, si è inventato questo emendamento per prendere voti e nello stesso tempo non attirarsi le critiche dell'opposizione su un ennesismo condono all'Italiana.
        Ritornando alla mia veranda ho buone opportrunità per avere il rilascio di una regolare Licenza?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Vittorio M
          Giovedì 30 Maggio 2024, alle ore 16:25
          Le confermo che non è un condono edilizio ma un provvedimento legislativo introdotto per semplicare l'iter e procedure burocratiche di pratiche edilizie ferme per lievi difformità.
          Circa le "buone opportunità" di avere un regolare permesso, non saprei rispondere in quanto andrebbe consultato il regolamento edilizio vigente nel Suo comune e le prescrizioni in esso contenute.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
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