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Nuovo APE: da ottobre in vigore il modello unico

Dal 1 ottobre 2015 saranno in vigore nuove norme relative all'Attestato di Prestazione Energetica, documento indicante le prestazioni energetiche di un immobile.
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Nuovo Attestato di Prestazione Energetica


Slitta al 1 ottobre 2015, dopo essere stata rinviata da luglio ad agosto 2015 l'entrata in vigore delle nuove normative relative all'Attestato di Prestazione Energetica, il documento indicante le prestazioni energetiche di un immobile e indispensabile soprattutto nei casi di trasferimento a titolo oneroso, quindi vendita e locazione.

Infatti, le linee guida per la redazione dell'attestato, attualmente contenute nel decreto ministeriale del 26 giugno 2009, sono state completamente riscritte in una bozza di decreto e a breve saranno pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

nuovo APESi tratta per la verità dell'ennesimo cambiamento inerente la materia (appena lo scorso 2 ottobre erano stati pubblicati i nuovi criteri di calcolo), ma questa volta è un cambiamento epocale, perché finalizzato a rendere omogenei sul territorio sia il modello stesso di attestato che la metodologia per effettuare i calcoli.

La novità più importante è proprio l'introduzione di un modello unico di APE, redatto in base a una metodologia univoca per tutto il territorio nazionale, alla quale le Regioni dovranno adeguarsi entro due anni.

Si prosegue in tal modo, in ambito edilizio, l'iter di superamento delle differenze normative da una regione all'altra d'Italia, nell'ottica di una maggiore semplificazione.

Parallelamente è prevista anche la definizione di nuovi criteri di calcolo e nuovi requisiti minimi per le prestazioni energetiche degli edifici.

Entro il primo ottobre, quindi, l'Enea dovrà adeguare anche il software DOCET al nuovo metodo di calcolo.


Contenuti del nuovo Attestato di Prestazione Energetica


Il nuovo APE dovrà contenere le seguenti indicazioni:
prestazione energetica globale dell'edificio, sia per quel che riguarda l'energia primaria totale che per l'energia primaria rinnovabile;
• la qualità energetica dell'immobile, finalizzata al contenimento dei consumi energetici sia per il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo;
• le emissioni di anidride carbonica
• l'energia esportata.

nuovo APENel documento dovranno essere contenute inoltre le indicazioni sugli interventi da mettere in atto per migliorare le prestazioni energetiche del fabbricato, con informazioni sugli incentivi finanziari a cui è possibile accedere per poterli realizzare.

Infine, tra tali interventi, dovranno essere distinti quelli di ristrutturazione edilizia da quelli di riqualificazione energetica.

La classe energetica dell'edificio sarà determinata dall'indice di prestazione energetica, espresso in termini di energia primaria non rinnovabile.

Le classi energetiche aumenteranno, passando dalle attuali sette (comprese tra A e G, la classe peggiore) a dieci, con l'aggiunta delle classi A2, A3 e A4 (la migliore).

La durata dell'APE, invece, resterà immutata a 10 anni.


La figura del certificatore energetico


L'attestato di prestazione energetica dovrà essere redatto dal certificatore energetico, un professionista abilitato secondo i requisiti previsti dal Regolamento 75/2013.

Una novità importante introdotta dal decreto sul nuovo APE è che il professionista incaricato dovrà recarsi presso l'immobile per effettuare almeno un sopralluogo, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla predisposizione del documento.

Tale indicazione è molto importante e ha lo scopo di porre fine a quelli che potremmo definire gli apifici, ossia i servizi di redazione di attestati acquistabili on line a prezzi stracciati, proprio perché redatti senza richiedere da parte del tecnico alcun impegno se non quello dell'inputazione dei dati forniti dal committente nel software di calcolo utilizzato.

Tra l'altro, è prevista la messa on line di un nuovo sito dell'Enea che conterrà anche delle indicazioni relative ai costi medi per la redazione di un APE.
Questo servizio servirà a porre un freno nei confronti della concorrenza sleale nel settore.

La bozza di decreto fa anche riferimento alle sanzioni previste per la redazione non corretta dell'APE da parte del certificatore, consistenti in multe comprese tra 700 e 4.200 euro.
Sanzioni sono previste anche per il direttore dei lavori che non presenti l'APE al Comune (multe da 1.000 a 6.000 euro), e per il costruttore o proprietario che venda o affitti senza redazione dell'APE (multe da 3.000 a 18.000 euro).


APE negli annunci immobiliari


APE negli annunci immobiliariCome è noto, l'APE è importante anche per gli annunci immobiliari, in quanto in essi devono essere obbligatoriamente indicati la classe energetica e l'indice di prestazione energetica.

Le nuove linee guida forniscono delle direttive a tal proposito, rivolte a uniformare la modalità di redazione degli annunci in tutta Italia.

I nuovi annunci, oltre ai dati prima indicati, dovranno contenere in più anche gli indici di prestazione energetica parziale, come quello relativo all'involucro.
Inoltre, per facilitare la lettura e comprensione ai non addetti ai lavori, saranno presenti anche dei simboli grafici, una sorta di emoticon.


Catasto energetico


Tutti gli Attestati di Prestazione Energetica dovranno essere raccolti in un sistema informatico nazionale, denominato SIAPE, che sarà una sorta di catasto energetico in cui confluiranno i dati relativi agli impianti termici e ai loro controlli periodici.

Tale piattaforma sarà raccordata ai vari catasti regionali e si prevede in futuro, anche al catasto degli edifici. Regioni e Comuni dovranno quindi fare riferimento a questo database per la messa in atto dei eventuali controlli.

riproduzione riservata
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