Nulle le delibere che decidono sulle parti di proprietà esclusiva

In caso di lavori in condominio che per la conservazione delle parti comuni necessitino d'interventi anche sulle parti individuali, l'assemblea non ha poteri decisionali.
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Delibere condominiali e proprietà individuali


Fino a che punto possono spingersi le deliberazioni assembleari nell'indicare prescrizioni inerenti le parti dell'edificio di proprietà esclusiva?

CondominioNon sempre è facile dare risposta a questa domanda, ciò che è certo è che proprio tale incertezza è foriera di contenzioso; vediamo perché.

Partiamo da un punto fermo che è poi il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4806 resa nel marzo del 2005.

In quell'occasione gli ermellini ebbero modo di affermare che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto.

Il principio di diritto così espresso resta pienamente valido ed applicabile anche se nel frattempo sono mutate le norme che regolano il condominio negli edifici.

Il problema, si diceva in principio, è che non sempre una delibera condominiale riguardante le parti di proprietà esclusiva può essere considerata lesiva dei diritti individuali.


Limiti dei poteri dell'assemblea


Il regolamento condominiale e di conseguenza ogni delibera adottata con le medesime maggioranze previste per l'approvazione dello statuto possono contenere norme volte a tutelare il decoro architettonico dell'edificio.

L'assemblea, quindi, può disciplinare forma e dimensioni di targhe, insegne e simili; ma non solo. Il potere dell'assise arriva fino al punto di poter prevedere prescrizioni riguardanti il colore delle tende da sole, oppure delle persiane e delle tapparelle.

Così, per esempio, è da ritenersi legittima la deliberazione con la quale l'assemblea specifichi che il cambio delle persiane e delle tapparelle è legittimo se eseguito osservando determinate prescrizioni.

Delibere condominialiIn questo modo si lascia libero il condomino di agire sulle cose di sua esclusiva pertinenza (le avvolgibili) nel limite dell'interesse generale a mantenere inalterato, o comunque omogeneo, l'aspetto dello stabile.

Diverso il caso in cui l'assise condominiale decida di imporre al condomino dei comportamenti o stabilisca l'esecuzione di interventi conservativi pregiudizievoli per la sua unità immobiliare.

In un caso risolto in via cautelare dal Tribunale di Venezia si litigava proprio in relazione a quest'ultima tipologia di deliberazioni.

In breve: il condominio aveva deliberato l'esecuzione di opere di manutenzione, a suo modo di vedere necessarie per garantire la sicurezza dell'edificio, che riguardavano anche un'unità immobiliare di proprietà individuale. In sostanza si sarebbe dovuti andare ad intervenire su un muro di spina presente in un'unità immobiliare rafforzando la struttura in modo tale da aumentare il volume dello stesso e conseguentemente riducendo lo spazio a disposizione del condomino.

In sede di prima richiesta di sospensione del deliberato il Tribunale aveva rigettato l'istanza di sospensione del condomino. Quel rinforzo s'aveva da fare; questa in sostanza la decisione del giudice adito.

In sede di reclamo le cose sono cambiate.

Si legge nell'ordinanza dell'ufficio giudiziario lagunare che i poteri del condominio possono essere esercitati solamente su parti comuni, ma non anche sulle parti dell'immobile di esclusiva proprietà del singolo condomino. Pertanto, l'assemblea dei condomini non può decidere l'esecuzione di lavori su parti dell'edificio che sono di un singolo condomino senza il consenso di questi, e, pertanto, la delibera con la quale, senza il consenso del proprietario esclusivo, viene approvata l'esecuzione di lavori che incidono sulla proprietà individuale è affetta da nullità assoluta (v. ad es. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13116 del 30/12/1997).

Tale nullità, prosegue il magistrato veneziano, sussiste anche qualora I lavori appaiano necessari ed urgenti perché, se manca il consenso del proprietario esclusivo, la valutazione delle condizioni che giustificano l'intervento del condominio sulle parti di proprietà di un singolo condomino non può essere rimessa ad una delle parti interessate, ma deve formare oggetto di apposito giudizio (v. anche sent. Tribunale di Roma 22/5/2012 agli atti) (Trib. Venezia 18 marzo 2014).

In buona sostanza se devono essere eseguiti dei lavori nell'unità immobiliare di uno dei condomini e questi si opponesse, il condominio, per poterli eseguire, non si può limitare a deliberarli ma deve rivolgersi ad un giudice (es. con un'azione per denuncia di danno temuto) per ottenerne l'esecuzione.

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Nulle le delibere che decidono sulle parti di proprietà esclusiva
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Alert Commenti
  • Pietro
    Pietro
    Giovedì 22 Febbraio 2024, alle ore 11:05
    Egregio Collega, mi è capitato un caso che ritengo di interesse e lo sottopongo alla sua attenzione.All'interno di un condominio il sottoscala della scala condominiale si trova all'interno di una cantina privata.
    Il Condominio ha deliberato di rimuovere la scala, la soletta, livellarla al piano di calpestio e poggiare un ascensore exnovo.
    Ritengo che la delibera sia radicalmente nulla perchè limitativa della volumetria e della proprietà privata della condomina X.
    Avete già affrontato una questione simile e se si trovo qualche riferimento in condominioweb.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti
    Pietro Morabito
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Pietro
      Mercoledì 19 Giugno 2024, alle ore 20:33
      E' un caso unico nel suo genere.
      Il fatto che il sottoscala della scala condominiale si trova all'interno di una cantina privata lascia capire che ci sono stati errori in sede di progettazione, di realizzazione e di alienazione di un bene comune non censibile.
      Non saprei darLe una risposta.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Virginia Vianello
    Virginia Vianello
    Martedì 13 Aprile 2021, alle ore 12:19
    Pongo il quesito all'incontrario con la premessa: un condomino iniziò ad avere infiltrazioni su parete esterna causa pluviale tappato.
    Ne parlò alla sottoscritta, io lo consigliai di farlo presente all'amministratore.
    Per sua voluta ignavia (debiti con amministrazione) non ne ha mai parlato.
    Solo adesso che il danno progredisce chiesto intervento per lavori esterni (e qui giustamente pagheremo tutti).
    ma vuole che anche l'intervento a casa sua sia pagato da tutti noi (continua a essere in debito con il condominio).
    La domanda è: se è nulla la delibera che decide, (come è scritto nell'articolo) può essere nulla la delibera che impone a noi, causa sua mancanza di comunicazioni in 2 anni?
    Visto che durante ultima riunione ammise che il problema era presente da 2 anni.
    E che aveva lasciato "correre" perché sembrava risolto con piccoli lavori fatti da loro.
    E che "non pensavamo che avrebbe piovuto!
    rispondi al commento
  • Coleondropo
    Coleondropo
    Mercoledì 22 Gennaio 2020, alle ore 02:35
    È valida la delibera assembleare in merito alla sostituzione delle ringhiere dei balconi se non approvata alla unanimità dei partecipanti al condominio?
    rispondi al commento
  • Alfredo
    Alfredo
    Sabato 3 Dicembre 2016, alle ore 17:55
    A me è capitata la stessa e cioè che il condominio ha effettuato dei lavori nella mia proprietà con sola delibera e senza il mio assenso, creandomi un danno grave essendo  stato impossibilitato per quasi due anni ad utilizzare il mio locale.
    In primo grado inspiegabilmente ho perso, ritenete sia giusto o troppo rischioso continuare in corte d'appello?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Alfredo
      Venerdì 9 Dicembre 2016, alle ore 12:14
      E come si fa a dire una cosa del genere senza leggere le carte? Il tuo avvocato è sicuramente la persona più indicata a darti consigli in merito.
      rispondi al commento
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