Notifica degli atti giudiziari al portiere dello stabile

La notifica degli atti giudiziari al portiere che si dichiari persona addetta è valida per presunzione. L'assenza di incarico va provata da chi contesta la notifica.
Pubblicato il

Notifica degli atti giudiziari, riferimenti normativi


ufficiale giudiziarioLa notifica degli atti giudiziari è disciplinata dagli artt. 137 e ss. del codice di procedura civile.

In particolare, per quanto qui interessa, dispone l'art. 138 che la notifica è effettuata di regola dall'ufficiale giudiziario nelle mani del destinatario, dunque consegnandogli direttamente l'atto.

In tale ipotesi ordinaria la notifica può avvenire sia nell'abitazione che ovunque l'ufficiale giudiziario trovi il destinatario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale egli è addetto.

Ai sensi dell'art. 139, invece, se la notifica non avviene come descritto dall'art. 138, essa deve essere effettuata nel comune di residenza, ricercando la persona dove abita, o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.

Se il destinatario non viene trovato in uno di questi luoghi, ai sensi del secondo comma dell'art. 139, la notifica può essere effettuata mediante consegna a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Se poi, l'ufficiale giudiziario non trova nessuna delle dette persone, potrà effettuare la consegna al portiere dello stabile e, quando anche questi manca, ad un vicino di casa che accetti di riceverla, non essendo obbligato.
Il portiere o il vicino sottoscriveranno una ricevuta e l'ufficiale giudiziario informerà il destinatario dell'avvenuta notifica tramite raccomandata.

Se poi non potrà avvenire nemmeno a norma dell'art. 139, per irreperibilità o incapacità o rifiuto delle persone indicate in quell'articolo, ai sensi del successivo art. 140 la notifica avverrà mediante il deposito di copia presso la sede del comune dove la notifica deve eseguirsi, l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda e la comunicazione della notizia anche per raccomandata con avviso di ricevimento.

Mentre la notifica a mani del destinatario o di altre persone si ha per perfezionata nei confronti del destinatario sin dal momento della consegna, quando avviene ai sensi dell'art. 140 si ha per perfezionata al momento della ricezione della raccomandata oppure una volta decorsi 10 giorni dalla spedizione ad opera dell'ufficiale giudiziario.

Va da sè che per chi si vuole avvantaggiare di termini più lunghi, la spedizione ex art. 140 gli consente di godere di altri 10 giorni... Va anche da sè che il mancato rispetto delle norme indicate, che sia dimostrabile, comporta l'invalidità della notifica.


La notifica al portiere in qualità di persona addetta


portiereUna delle problematiche più frequenti attiene alla consegna nelle mani del portiere; ed infatti la casistica ci offre numerose decisioni sul punto. La più recente è l'ordinanza n. 332 della Corte di Cassazione depositata il 13 gennaio 2015.

Accade spesso che la consegna al portiere avvenga quando questi si è dichiarato persona addetta, alle volte omettendo anche di dichiarare di essere il portiere dello stabile.

In tal caso la notifica è effettuata ai sensi del co. 2, dell'art. 139, cioè, in quanto effettuata a persona addetta e non ai sensi del co. 3, in quanto effettuata al portiere; la differenza è data sostanzialmente dal fatto che in caso di notifica al portiere vi sono ulteriori adempimenti a carico dell'ufficiale giudiziario ai sensi del co.4, dell'art. 139 (e cioè farsi firmare la ricevuta dal ricevente e inviare raccomandata al destinatario); ulteriori adempimenti voluti dalla legge in ragione della meno stretta relazione tra portiere (e vicino) e destinatario.

Succede spesso che la notifica effettuata al portiere in qualità di persona addetta sia contestata dal destinatario, il quale afferma ad es. di non avere ricevuto niente e di non avere mai ritenuto il portiere persona addetta alla casa.
Le decisioni si attestano nel ritenere che quando il portiere si dichiari persona addetta, sussiste la presunzione che tale dichiarazione sia vera.

La notifica è dunque valida e potrà essere annullata solo se il ricorrente riuscirà a fornire una prova del mancato conferimento dell'incarico al portiere.
Solo mediante tale prova potrà superarsi la presunzione (v. da ultimo ordinanza Cass. n. 332/2015).

In tali casi, la circostanza che il portiere dichiari o non dichiari di svolgere quel lavoro di portiere, non incide più di tanto sulla validità della notifica: sostanzialmente, se l'ufficiale giudiziario incontra una persona che si dichiara addetta alla casa, deve presumere che ciò sia vero.

Superare tale presunzione non sarà facile; non saranno ad esempio sufficienti la dimostrazione che non esiste un contratto di lavoro diretto o che tale contratto sia stato stipulato con terzi; allora viene da concludere che l'unica prova in astratto utile è una comunicazione scritta e sottoscritta dal portiere ove gli si chiede di non ritirare la posta, oppure una comunicazione davanti a testimoni... è chiaro che tale comunicazione incontrovertibile ci costringerà ad andare a ritirare tutta la posta consegnataci in nostra assenza... in contrario, proprio la circostanza che normalmente la posta viene ritirata e poi consegnataci dal portiere farà pensare che l'incarico sussista (v. Cass. n. 5220/2014).

Quindi, secondo la giurisprudenza, una volta che il portiere si dichiari persona addetta siamo nell'ambito della previsione di cui al secondo comma dell'art. 139.


Nozione di persona addetta


Ma cosa dobbiamo intendere per persona addetta? L'espressione codicistica a rigore è persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda.

Deve trattarsi dunque di un rapporto stretto con la struttura. Ci si chiede se il portiere possa presumersi persona addetta, tanto più che questi non verrà trovato sull'uscio dell'appartamento, ma al più, sull'ingresso dello stabile.

Risponde a tale quesito ad es. la sentenza della Cass. n. 239/2007, per la quale l'intrinseca veridicità della dichiarazione resa da chi si è dichiarato persona addetta e la conseguente validità della notifica non può essere contestata sulla base della mancanza di un rapporto di dipendenza tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista un rapporto tra consegnatario e destinatario idoneo a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto; deve quindi sussistere la ulteriore, rigorosa prova che il medesimo consegnatario non era addetto ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario nell'ambito dello stesso stabile (Cass. n. 5220/2014).

L'accertamento dei fatti aiuterà a comprendere se tra il portiere e il destinatario della notifica esista o meno tale rapporto.

riproduzione riservata
Portiere dello stabile e notifiche degli atti giudiziari
Valutazione: 4.67 / 6 basato su 3 voti.
gnews
  • whatsapp
  • facebook
  • twitter

Inserisci un commento



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
Alert Commenti
347.630 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI