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La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Questa la stringata definizione contenuta nell'art. 43, secondo comma, c.c.
La dimora, in mancanza di definizione legislativa, è il luogo in cui una persona abita.
Indicare la propria residenza (reale) è un obbligo imposto dalla legge.
Se non lo fa l'interessato, la legge conferisce il potere di eseguire questo adempimento agli ufficiali dell'anagrafe.
Siccome la dichiarazione di residenza confluisce in un atto pubblico, dichiarare il falso comporta sanzioni anche e soprattutto dal punto di vista penale.
In poche parole: fare giochetti per usufruire di vantaggi d'ogni natura (in primis di carattere fiscale) non solo è caldamente sconsigliabile ma è anche e soprattutto illegale.
In questo contesto, come si suole dire con la legge alla mano, vale la pena comprendere che cosa bisogna fare per la corretta dichiarazione di residenza.
Recita il primo comma dell'art. 2 legge n. 1228/1954:
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.
Tizio si trasferisce dalla città Alfa a quella Beta:
egli avrà l'obbligo per sé e per la sua famiglia (intendendo con questo termini solamente i figli minori) di denunciare all'ufficio del Comune Beta tale variazione.
Ai sensi del secondo comma del medesimo articolo, l'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Insomma se Tizio torna nella sua città di nascita per le vacanze o comunque si assenta per cause di lavoro e sempre per brevi periodi, ciò non fa cambiare nulla ai fini della fissazione della residenza.
Vale la pena ricordare che gli atti riguardanti la residenza sono atti pubblici consultabili da chiunque.
Ai fini legali il trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato nei modi prescritti dalla legge (art. 44, primo comma, c.c.).
Insomma se Tizio non dichiara d'essersi trasferito nel Comune Beta non potrà lamentarsi se tutta la corrispondenza continua ad essergli recapitata (e magari a tornare al mittente) all'indirizzo precedente.
Che cosa accade se per sfortuna o per scelta una persona non ha la fissa dimora?
Si pensi, per fare l'esempio più classico e tristemente noto, ai clochard o, per guardarla diversamente a chi decide, per scelta volontaria, di vivere in un camper non avendo nemmeno una casa in affitto o comunque agli stessi clochard per scelta.
In tali casi, a dirlo sono i commi terzo e quarto dell'art. 2 della legge n. 1228/1954:
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio.
La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.
È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA.
I siti istituzionali contengono tutte le informazioni riguardanti l'istituzione ed il funzionamento del registro delle persone senza fissa dimora.
In questi casi le notificazioni, ai fini legali, debbono essere fatte al domicilio.
Il Sindaco di ogni Comune, per legge (l. n. 1228/54), è l'ufficiale d'anagrafe.
Egli, solitamente, delega tale compito ai funzionari dell'ente.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della più volte citata legge n. 1228 spetta all'ufficiale dell'anagrafe il compito di verificare la verità delle dichiarazioni di residenza, nonché l'aggiornamento dell'anagrafe della popolazione residente anche in caso di trascuranza dei cittadini.
In particolare, a stabilirlo è l'art. 5:
L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle.
In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso.
Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.
Per comprendere meglio la norma si pensi sempre a Tizio ed al suo cambio di residenza dalla città Alfa a quella Beta; se egli non dice nulla ma, poi, viene scoperto, allora potrà essere l'ufficiale dell'anagrafe a sistemare le cose.
È bene ripetere, perché spesso si usa, per i più svariati motivi, spostare la residenza laddove non si dimora effettivamente, che questa pratica elusiva è illegale e se scoperta comporta responsabilità di carattere penale oltre che la perdita di tutti i benefici fino ad allora goduti e la necessaria restituzione dei medesimi.
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