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Normativa sull'installazione di pergolati e gazebo

Prima di installare un pergolato o un gazebo nel proprio giardino o terrazzo, occorre verificare la normativa (sopratutto comunale) con il proprio tecnico di fiducia.
Pubblicato il

Variabilità della normativa locale di riferimento


Le normative per l'installazione di pergolati e gazebo variano da Comune e Comune.Per installare nel proprio giardino o terrazzo un gazebo, un pergolato o altre simili strutture da esterno, è quasi sempre necessario presentare un titolo abilitativo di tipo edilizio a firma di un tecnico abilitato.

Infatti, spesso i Regolamenti Edilizi contengono prescrizioni specifiche per queste tipologie di manufatti, relative alle loro caratteristiche tecniche (forma, dimensioni massime, materiali ammessi, volume, superficie, eccetera) e all'iter burocratico per l'installazione.

Inoltre, essendo le normative generali in materia edilizia e urbanistica demandate alle varie Regioni o Province autonome, le singole normative di riferimento differiscono notevolmente non solo da Regione a Regione, ma a volte persino tra comuni limitrofi.

In questo articolo cercherò quindi di fare un po' di chiarezza, fornendo ai lettori alcune informazioni generali sull'argomento.


Prescrizioni dei regolamenti edilizi locali


Un tipico pergolato con struttura in legno.Anche se con ambiti di estrema variabilità e con tutti i limiti del caso, appare comunque possibile stabilire alcuni criteri generali normalmente seguiti dalla maggioranza dei Comuni per la formulazione di prescrizioni su queste tipologie di manufatti.


Definizione e classificazione giuridica


In generale, quasi tutti i regolamenti edilizi comunali contengono le proprie definizioni di pergolati, gazebo e altri simili manufatti, che a propria volta si rifanno alle definizioni contenute nella rispettiva normativa regionale, per l'Emilia Romagna ad esempio costituita dall'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, alla cui consultazione si rimanda per maggiori approfondimenti.

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Inoltre, a livello generale la giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n. 6193 del 7 novembre 2005 emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato) tende a considerare questi manufatti come strutture facilmente rimovibili, perché la loro installazione non richiede grosse opere di trasformazione del territorio (come ad esempio la costruzione di plinti o palificate di fondazione): ciò risulta particolarmente rilevante, perché l'iter burocratico sarà molto meno gravoso di quello richiesto ad esempio per la costruzione di un edificio, con notevole risparmio di tempo e spese per imposte, oneri concessori e onorari dei professionisti coinvolti.


Volume e superficie


Solitamente, un pergolato o gazebo privo di chiusure laterali e con copertura costituita da un telo retrattile non rientra nel calcolo della superficie utile o accessoria, e quindi la sua installazione non è soggetta al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Al contrario una struttura da esterni con telo fisso (cioè stabilmente legato o ancorato alla struttura portante) e impermeabile (ad esempio di pvc) può essere classificata come tettoia e quindi rientrare nel calcolo della superficie accessoria. Inoltre, a volte le chiusure laterali formate da membrane avvolgibili di pvc sono assimilate a veri e propri tamponamenti e perciò costituiscono un involucro edilizio a tutti gli effetti, dotato di volume e superficie (e quindi soggetto al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione).


Caratteristiche tecniche


Anche se le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche dei manufatti sono molto variabili da Comune a Comune, pur con gli opportuni distinguo è comunque possibile affermare che in generale:
- Sono ammessi solo pergolati di forma quadrata o rettangolare, mentre talvolta sono ammessi anche gazebo rotondi, ottagonali o simili;
- Sono previste dimensioni e/o superfici massime per ogni singolo manufatto;
- Non sono ammesse le fondazioni, ma è comunque possibile ancorare il manufatto al terreno o a una pavimentazione preesistente, ad esempio tramite piastre metalliche e bulloni o tirafondi;
- La copertura può essere costituita unicamente da vegetazione (ad esempio rampicanti) oppure da teli retrattili di tessuto permeabile;
- Non sono ammesse le chiusure laterali, ad esempio costituite da tramezzi in legno o vetrate scorrevoli, anche se in alcuni Comuni è possibile dotare i pergolati di membrane avvolgibili di pvc trasparente.


Disciplina delle distanze


Spesso (ma non mancano tuttavia parecchie eccezioni in senso contrario), un pergolato, gazebo o altro simile manufatto non è soggetto al rispetto delle distanze minime dai confini del lotto o altri edifici previste dal regolamento comunale, ma solamente a quanto prescritto dal Codice Civile.


Titolo abilitativo per l'installazione di pergolati e gazebo


Solitamente l'installazione di un pergolato o gazebo, purché privo di qualsiasi chiusura laterale e/o copertura fissa, rientra nell'ambito della manutenzione straordinaria, e quindi per la sua installazione a seconda dei casi è richiesta la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori per manutenzione straordinaria (CIL o CILA) oppure di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A volte tuttavia, e ovviamente in base alle caratteristiche del manufatto (altezza, peso, dimensioni in pianta, eccetera), può essere necessaria anche la presentazione di una pratica antisismica, e/o il deposito del progetto strutturale completo di calcoli e relazioni. Infatti, ad esempio la normativa dell'Emilia Romagna in materia di prevenzione del rischio sismico considera priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici l'installazione di [...] Pergolati di altezza media 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) 0,25 kN/m2: tutti i manufatti con caratteristiche superiori sono quindi obbligatoriamente soggetti al deposito del progetto strutturale.


Consigli operativi sull'installazione di pergolati e gazebo


In base a quanto descritto nei paragrafi precedenti, è altamente consigliabile che chi intende installare un pergolato o gazebo nel proprio giardino o terrazzo si rivolga a un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), incaricandolo di eseguire tutti gli adempimenti necessari (verifica preliminare della normativa regionale e comunale e successiva stesura e presentazione della pratica edilizia per l'installazione).

Detto tecnico si occuperà quindi di:
- Compiere un'accurata analisi del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale (tavole cartografiche e Norme Tecniche di Attuazione);
- Valutare se l'edificio in cui verrà installato il manufatto è gravato da vincoli, come ad esempio il vincolo di beni culturali ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004;
- Verificare se il manufatto già eventualmente scelto dai committenti risulta conforme alle prescrizioni, scegliendone la collocazione più opportuna in relazione alle minime distanze richieste dai confini del lotto e/o dagli edifici vicini;
- In caso di prescrizioni poco chiare o comunque soggette a possibili interpretazioni non univoche, procedere a uno o più colloqui di chiarimento con i tecnici del Comune;
- Individuare la pratica edilizia richiesta per l'installazione, e verificare l'eventuale necessità di depositare il progetto strutturale;
- Coordinarsi con gli altri professionisti eventualmente coinvolti (ad esempio lo strutturista);
- Predisporre e presentare la pratica edilizia.

riproduzione riservata
Normativa sull'installazione di pergolati e gazebo
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Commenti e opinioni



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  • Andreama
    Andreama
    Martedì 8 Maggio 2018, alle ore 13:06
    Da quello che leggo online, pare che per diversi interventi in materia di edilizia ma anche di efficientamento non sia più necessario fare grossi giri burocratici per proseguire con lavori di piccola edilizia e affini.
    Entra infatti in vigore il decreto delle Infrastrutture del 2 marzo 2018 con l’elenco dei primi 58 lavori liberalizzati, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018.Il decreto ha recepito il «glossario unico» delle opere che non richiedono un titolo abilitativo: Cil, Cila, Scia o permesso di costruire.
    L’intervento del Mit, che dà attuazione all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 222/2016, ha lo scopo di cominciare a mettere ordine nella giungla dei regolamenti comunali e regionali che prevedono, anche per le tipologie di lavori più semplici e senza alcun impatto ambientale o urbanistico.
    Non era infrequente, per esempio, che per il rifacimento del bagno (impianti, sanitari e piastrelle, senza spostamenti di pareti o porte) nei Comuni venisse richieso il Cil, con una sanzione di 1000 euro in caso di mancata presentazione, o, in passato, la Dia.
    Da oggi niente permessi comunali per installare pergotende, pannelli solari, controsoffitti e per svolgere molte altre opere di manutenzione ordinaria edilizia e lavori impiantistici.
    Ecco: io dovrei installare un pergolato (mi piacerebbe farlo addossato) in legno su un massetto prospiciente la mia abitazione di campagna e mi chiedevo se posso installarlo senza problemi. 
    Chiedo lumi agli esperti.
    rispondi al commento
    • Dobro
      Dobro Andreama
      Sabato 18 Luglio 2020, alle ore 10:36
      Si invita a leggere l'incipit del glossario che qua riporto:
      "La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004)."
      Quindi il fatto che un intervento non richieda una pratica comunale non esclude che debbano essere rispettate tutte le altre normative
      rispondi al commento
  • Fabrizio Pellegrini
    Fabrizio Pellegrini
    Domenica 25 Giugno 2017, alle ore 18:43
    Un pergolato libero sui quattro lati e tenda impermeabile retraibile come soffitto ombreggiante di 12m x 4m costituito da tre moduli di 4m è accettabile?
    rispondi al commento
  • Elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi
    Mercoledì 24 Settembre 2014, alle ore 09:30
    La ringrazio molto per l'apprezzamento. Cordialità.Arch. Elena Matteuzzi
    rispondi al commento
  • Caliendo.luigi
    Caliendo.luigi
    Martedì 23 Settembre 2014, alle ore 14:20
    Il mio assolutamente non voleva essere una critica al Suo articolo che è scritto con grande professionalità e competenza. CordialmenteLuigi Caliendo
    rispondi al commento
  • Elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi
    Martedì 23 Settembre 2014, alle ore 13:53
    Infatti, come ben si legge nel mio articolo, per l'installazione di pergolati e gazebo (intervento che generalmente rientra nella manutenzione straordinaria), a seconda dei casi viene generalmente richiesta una CIL oppure una SCIA, e non certo un Permesso di Costruire.Cordialità.Arch. Elena Matteuzzi
    rispondi al commento
    • Emilio
      Emilio Elenamatteuzzi
      Domenica 6 Novembre 2016, alle ore 13:45
      L'articolo è buono ma é la normativa che non funziona, per una scia il comune mi chiede il progetto firmato da un tecnico con relativi elaborati grafici e relazione costo circa un migliaio di euro e il tecnico é stato particolarmente onesto, non sono andato oltre ma siccome è una struttura forse occorrono anche le verifiche di stabilità, magari con adeguamento antisismico
      Due alternative o abuso o casa in francia che è il paese più vicino e senza masturbazioni burocratiche
      rispondi al commento
  • Elenamatteuzzi
    Elenamatteuzzi
    Martedì 23 Settembre 2014, alle ore 13:47
    Gentile signor Caliendo, condivido pienamente il suo commento. Infatti, il Permesso di Costruire è di regola necessario solamente per l'installazione di pergolati e gazebo che costituiscono volume e superficie: si tratta quindi di manufatti assimilabili a tettoie, e non certo di semplici pergolati o gazebo.
    rispondi al commento
  • Caliendo.luigi
    Caliendo.luigi
    Lunedì 22 Settembre 2014, alle ore 19:42
    Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta.
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