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22 Settembre 2014 ore 01:18 - NEWS Leggi e Normative Tecniche |
Per installare nel proprio giardino o terrazzo un gazebo, un pergolato o altre simili strutture da esterno, è quasi sempre necessario presentare un titolo abilitativo di tipo edilizio a firma di un tecnico abilitato.
Infatti, spesso i Regolamenti Edilizi contengono prescrizioni specifiche per queste tipologie di manufatti, relative alle loro caratteristiche tecniche (forma, dimensioni massime, materiali ammessi, volume, superficie, eccetera) e all'iter burocratico per l'installazione.
Inoltre, essendo le normative generali in materia edilizia e urbanistica demandate alle varie Regioni o Province autonome, le singole normative di riferimento differiscono notevolmente non solo da Regione a Regione, ma a volte persino tra comuni limitrofi.
In questo articolo cercherò quindi di fare un po' di chiarezza, fornendo ai lettori alcune informazioni generali sull'argomento.
Anche se con ambiti di estrema variabilità e con tutti i limiti del caso, appare comunque possibile stabilire alcuni criteri generali normalmente seguiti dalla maggioranza dei Comuni per la formulazione di prescrizioni su queste tipologie di manufatti.
In generale, quasi tutti i regolamenti edilizi comunali contengono le proprie definizioni di pergolati, gazebo e altri simili manufatti, che a propria volta si rifanno alle definizioni contenute nella rispettiva normativa regionale, per l'Emilia Romagna ad esempio costituita dall'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia, alla cui consultazione si rimanda per maggiori approfondimenti.
Inoltre, a livello generale la giurisprudenza (si veda ad esempio la sentenza n. 6193 del 7 novembre 2005 emessa dalla V Sezione del Consiglio di Stato) tende a considerare questi manufatti come strutture facilmente rimovibili, perché la loro installazione non richiede grosse opere di trasformazione del territorio (come ad esempio la costruzione di plinti o palificate di fondazione): ciò risulta particolarmente rilevante, perché l'iter burocratico sarà molto meno gravoso di quello richiesto ad esempio per la costruzione di un edificio, con notevole risparmio di tempo e spese per imposte, oneri concessori e onorari dei professionisti coinvolti.
Solitamente, un pergolato o gazebo privo di chiusure laterali e con copertura costituita da un telo retrattile non rientra nel calcolo della superficie utile o accessoria, e quindi la sua installazione non è soggetta al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Al contrario una struttura da esterni con telo fisso (cioè stabilmente legato o ancorato alla struttura portante) e impermeabile (ad esempio di pvc) può essere classificata come tettoia e quindi rientrare nel calcolo della superficie accessoria. Inoltre, a volte le chiusure laterali formate da membrane avvolgibili di pvc sono assimilate a veri e propri tamponamenti e perciò costituiscono un involucro edilizio a tutti gli effetti, dotato di volume e superficie (e quindi soggetto al pagamento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione).
Anche se le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche dei manufatti sono molto variabili da Comune a Comune, pur con gli opportuni distinguo è comunque possibile affermare che in generale:
- Sono ammessi solo pergolati di forma quadrata o rettangolare, mentre talvolta sono ammessi anche gazebo rotondi, ottagonali o simili;
- Sono previste dimensioni e/o superfici massime per ogni singolo manufatto;
- Non sono ammesse le fondazioni, ma è comunque possibile ancorare il manufatto al terreno o a una pavimentazione preesistente, ad esempio tramite piastre metalliche e bulloni o tirafondi;
- La copertura può essere costituita unicamente da vegetazione (ad esempio rampicanti) oppure da teli retrattili di tessuto permeabile;
- Non sono ammesse le chiusure laterali, ad esempio costituite da tramezzi in legno o vetrate scorrevoli, anche se in alcuni Comuni è possibile dotare i pergolati di membrane avvolgibili di pvc trasparente.
Spesso (ma non mancano tuttavia parecchie eccezioni in senso contrario), un pergolato, gazebo o altro simile manufatto non è soggetto al rispetto delle distanze minime dai confini del lotto o altri edifici previste dal regolamento comunale, ma solamente a quanto prescritto dal Codice Civile.
Solitamente l'installazione di un pergolato o gazebo, purché privo di qualsiasi chiusura laterale e/o copertura fissa, rientra nell'ambito della manutenzione straordinaria, e quindi per la sua installazione a seconda dei casi è richiesta la presentazione di una Comunicazione di Inizio Lavori per manutenzione straordinaria (CIL o CILA) oppure di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
A volte tuttavia, e ovviamente in base alle caratteristiche del manufatto (altezza, peso, dimensioni in pianta, eccetera), può essere necessaria anche la presentazione di una pratica antisismica, e/o il deposito del progetto strutturale completo di calcoli e relazioni. Infatti, ad esempio la normativa dell'Emilia Romagna in materia di prevenzione del rischio sismico considera priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici l'installazione di [...] Pergolati di altezza media 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2: tutti i manufatti con caratteristiche superiori sono quindi obbligatoriamente soggetti al deposito del progetto strutturale.
In base a quanto descritto nei paragrafi precedenti, è altamente consigliabile che chi intende installare un pergolato o gazebo nel proprio giardino o terrazzo si rivolga a un tecnico abilitato (architetto, ingegnere o geometra), incaricandolo di eseguire tutti gli adempimenti necessari (verifica preliminare della normativa regionale e comunale e successiva stesura e presentazione della pratica edilizia per l'installazione).
Detto tecnico si occuperà quindi di:
- Compiere un'accurata analisi del Regolamento Edilizio e del Piano Regolatore Generale (tavole cartografiche e Norme Tecniche di Attuazione);
- Valutare se l'edificio in cui verrà installato il manufatto è gravato da vincoli, come ad esempio il vincolo di beni culturali ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004;
- Verificare se il manufatto già eventualmente scelto dai committenti risulta conforme alle prescrizioni, scegliendone la collocazione più opportuna in relazione alle minime distanze richieste dai confini del lotto e/o dagli edifici vicini;
- In caso di prescrizioni poco chiare o comunque soggette a possibili interpretazioni non univoche, procedere a uno o più colloqui di chiarimento con i tecnici del Comune;
- Individuare la pratica edilizia richiesta per l'installazione, e verificare l'eventuale necessità di depositare il progetto strutturale;
- Coordinarsi con gli altri professionisti eventualmente coinvolti (ad esempio lo strutturista);
- Predisporre e presentare la pratica edilizia.
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