Non basta semplice richiamo alla legge per disdetta locazione alla prima scadenza

Il contratto di locazione ad uso abitativo, nella formula 4+4 e/o 3+2, può essere disdettato alla prima scadenza solamente per i motivi indicati nella legge 431/98.
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Contratto di locazioneIl proprietario di un immobile destinato a civile abitazione può inviare al conduttore disdetta del contratto di locazione alla prima scadenza (che si tratti di un accordo 4+4 o 3+2) purché la sua richiesta sia formulata in ossequio a quanto specificato dalla legge.

La norma di riferimento è quella contenuta nell'art. 3 della legge n. 431 del 1998.

Per fare ciò non basta dire intendo disdire il contratto in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 l. n. 431/98 ma bisogna indicare uno dei motivi effettivamente ricorrenti tra quelli indicati in quella disposizione di legge.

Questa, in sintesi, la decisione resa dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 19817 depositata in cancelleria il 4 ottobre 2013.


Cause di disdetta del contratto di locazione


Per sapere quali sono le cause che consentono al proprietario di un immobile di interrompere il contratto di locazione alla prima scadenza (salvi i casi di morosità), s'è detto che bisogna guardare all'art. 3 della legge n. 431 del 1998.



Recita la norma:

Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:

a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;

b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

Disdetta locazioned) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Indicare una causa che poi si dimostra fittizia può comportare la richiesta, da parte del conduttore, di riviviscenza del contratto o al risarcimento del danno (cfr. art. 3, terzo e quinto comma, l. n. 431/98).


Chiara indicazione del motivo della disdetta


È questo il cuore della sentenza n. 19817 resa dal Tribunale di Roma: non basta dire che si ha intenzione di disdire il contratto alla prima scadenza, ma bisogna indicare il perché e la ragione dev'essere ricompresa tra quelle indicate dall'articolo di legge più volte menzionato.

Si legge nella pronuncia in esame che non è possibile che la prima missiva di disdetta spedita dal locatore, (…), per raccomandata del 15.12.2010 (all. 2 fascicolo parte ricorrente) abbia potuto produrre la cessazione del contratto alla prima scadenza (31 agosto 2013), ai sensi dell'art. 3 della L. n. 431/1998.

Ciò perché, prosegue il Tribunale di Roma, in quella lettera il locatore si limitava a comunicare al conduttore in considerazione che intendo adibire l'immobile locato agli usi di cui all'art. 3, comma 1, L. 9.12.98 n. 431, mi avvalgo della facoltà di diniego di rinnovo del contratto stipulato di comune accordo ai sensi del comma 3, art. 2 della citata legge (così testualmente si legge nell'all. 2 all'intimazione); orbene, per il formalismo cui soggiace il diniego motivato di rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza, e secondo cui il diniego di rinnovo, per essere idoneo allo scopo, deve esprimere testualmente, inequivocamente e specificamente alcuno dei motivi (tra quelli descritti dall'art. 3 della L. n. 431/1998) che legittimano il locatore a recedere dal contratto alla scadenza del primo quadriennio, non si ritiene che il richiamo per relationem agli articoli di legge, possa soddisfare il requisito di forma prescritto dal menzionato art. 3. - (V. tra le tante, Cass. n. 936 del 2013 in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, nella comunicazione del locatore del diniego di rinnovo del contratto, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, tra quelli tassativamente indicati dalla stessa norma, sul quale la disdetta è fondata, in modo da consentire, in caso di controversia, la verifica ex ante della serietà e della realizzabilità dell'intenzione dedotta in giudizio e, comunque, il controllo, dopo l'avvenuto rilascio, circa l'effettiva destinazione dell'immobile all'uso indicato nell'ipotesi in cui il conduttore estromesso reclami l'applicazione delle sanzioni ivi previste a carico del locatore) (Trib. Roma 4 ottobre 2010 n. 19817).

Insomma non si può dire: disdico il contratto perché la legge me lo consente, ma si deve indicare quale circostanza di legge ricorra nel caso di specie; tale specificazione serve per poter verificare se essa è effettivamente ricorrente ai fini della tutela dei diritti del conduttore.

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Non basta il richiamo alla legge per disdetta locazione alla prima scadenza
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  • Marco48
    Marco48
    Martedì 14 Aprile 2020, alle ore 17:07
    Avrei bisogno di un Vs cortese aiuto nel capire se posso fare un recesso di contratto di affitto 3+2 come locatore (con 6 mesi di anticipo) spiegandovi il motivo.
    Ho mia madre di 85 anni (disabile alzaimer e deabulante) che e proprietaria dell'appartamento e vive in un appartamento in affitto vicino a me e paga regolare affitto ma adesso la sua disabilita e peggiorata è caduta e mi serve una badante H 24 dove dovrei pagare uno stipendio e contributi e se ci mettiamo anche l'affitto con una pensione di 1800 € non arriverebbe a fine mese. (da come si puo notare mi servirebbe il prima possibile)
    Quale e il vostro consiglio?
    rispondi al commento
  • Gennaro1974
    Gennaro1974
    Martedì 16 Aprile 2019, alle ore 10:46
    Gent.mi,avrei bisogno un Vs cortese aiuto circa la comunicazione di recesso del contratto di affitto che dovrei inviare al proprietario dell'immobile ove risiedo.Lo scorso ottobre 2016 ho sottoscritto con la mia compagna un contratto di affitto con cedolare secca per la durata di 4 anni, nello stesso veniva indicata la clausola di recesso per gravi motivi.Mi trovo nella situazione di non riuscire più a sostenere il pagamento dell'affitto (600 euro mensili) a causa di una situazione economico/familiare che in questo periodo risulta complicata.La mia compagna è incinta e stiamo sostenendo numerose spese mediche, ma, cosa ben più importante sono le condizioni fisiche della madre (che risiede nel comunica adiacente al nostro) che, a causa di un' artrosi psoriasica, ha difficoltà nella deambulazione, pertanto stiamo sostenendo economicamente le spese mediche anche della stessa.Ci vediamo costretti quindi a recedere dal contratto in quanto non più sostenibile economicamente. Siamo consapevoli di dover dare 6 mesi di preavviso, ma mi preoccupa la dicitura 'recesso per gravi motivi' in quanto non so se la mia situazione rientra in tale statistica.Potreste darmi indicazioni su come formulare la richiesta di disdette e non avere problemi di rifiuto?Attendo un Vs cortese riscontro, ringraziandovi anticipatamentesaluti
    rispondi al commento
  • Paolobona41
    Paolobona41
    Giovedì 21 Marzo 2019, alle ore 07:00
    Il proprietario deve effettivamente dimostrare la vendita dell'immobile o basta dichiarare che vuole vendere?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Paolobona41
      Lunedì 25 Marzo 2019, alle ore 16:28
      Se intende venderlo c'è la prelazione per il conduttore. In ogni caso se è una ipotesi fittizia rischia di dover pagare 36 mensilità d'indennità.
      rispondi al commento
  • Lukwekulwe
    Lukwekulwe
    Lunedì 26 Febbraio 2018, alle ore 01:21
    Nel caso il locatore citi correttamente art. 3 punto 1 lettera a) ed aggiunga in esplicito la motivazione 'attività commerciale agrituristica', sarebbe sanzionabile col risarcimento qualora alla scadenza dei 12 mesi utilizzi invece l'immobile per uso abitativo proprio ? 
    rispondi al commento
  • Giorgiomille
    Giorgiomille
    Venerdì 3 Aprile 2015, alle ore 21:24
    Sei mesi prima dalla prima scadenza del contratto di locazione 4+4 ho ricevuto questa lettera volevo sapere se e regolare: Con la presente le comunico la mia intenzione a non rinnovare il contratto di locazione, ai sensi dl' art. 3 comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431. pertanto il contratto in essere , avente per oggetto l'immobile da voi locato , cesserà alla data del 30/09/2015 grazie
    rispondi al commento
  • Sabrina
    Sabrina
    Martedì 7 Gennaio 2014, alle ore 10:36
    Salve Avvocato, sono conduttrice di un appartamento affittato al 11/2013, e vorrei cambiare per avvicinarmi al mio lavoro: "Le parti pattuiscono che la locazione avrà durata di anni 4 (quattro) a partire dal 01.11.2013 e termine il 31.10.2017. Entrambe le parti pattuiscono che il presente contratto potrà essere recesso in qualsiasi momento con un preavviso minimo di 6 (sei) mesi da comunicare a mezzo lettera raccomandata"
    Devo dare motivazioni?
    rispondi al commento
    • Legale
      Legale Sabrina
      Mercoledì 15 Gennaio 2014, alle ore 18:33
      No, nessuna motivazione ma solamente il rispetto dei termini pattuiti.
      rispondi al commento
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