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In Italia sono ormai oltre 40 gg che combattiamo quotidianamente per capire quello che si può fare e quello che non si può fare sotto il cappello comune del #iorestoacasa.
Ci sono situazioni impreviste che alcuni di noi si sono trovati ad affrontare senza sapere come reagire perchè sospesi in un limbo, tra normative statali e direttive regionali: è il caso dei cantieri aperti alla data del 22 marzo 2020.
Parliamo quindi, di chi aveva iniziato i lavori di ristrutturazione dell'appartamento prima del lock down e che si è ritrovato a veder sospendere i lavori dall'impresa, così come i condomini che avevano già montato i ponteggi per il rifacimento delle facciate o comunque per lavori condominiali sulle parti comuni; entrambi si possono essere ritrovati inanzitutto con i lavori sospesi, per i secondi anche con i ponteggi montati.
Inizialmente il blocco era stato fissato fino al 3 aprile quindi 15 gg di blocco sono stati ritenuti sopportabili sia dalla parte del committente che dell'impresa.
Oggi che il lock down è stato prorogato al 3 maggio le situazioni iniziano a cambiare, le imprese diventano insofferenti se non hanno percepito lo stato di avanzamento lavori, a lavori avanzati, e i committenti risultano indisposti per acconti dati e lavori sospesi.
Nascono problemi tra affittuari e proprietari, ci si informa e ci si interroga per capire meglio come accordarsi senza subire danni da entrambe le parti nei casi più facili e con persone in buoni rapporti.
Esistono poi i casi più complicati dove si iniziano a richiedere perizie tecniche di parte a tecnici esperti, o esame documentale, per verificare la correttezza dei cantieri sospesi, chiedendo se l'impresa aveva diritto o meno a sospendere i lavori.
Prima di iniziare una guerra in un periodo già complicato di per se, e contattare studi tecnici attualmente disponibili ad effettuare assistenza online.
Con il Dpcm 22 marzo 2020 tutte le attività non essenziali sono state chiuse e la specifica delle attività essenziali e non essenziali era specificata nell'allegato A tramite i codici Ateco.
Per quanto riguarda i cantieri edili sono state ritenute attività essenziali e quindi potevano rimanere aperti tutti quei cantieri edili che rientravano nel codice Ateco 42, ossia i cantieri per opere stradali, opere pubbliche tipo ferrovie o comunque opere di pubblica utilità ritenute indispensabili e prioritarie; venivano escluse le piscine i piccoli porticcioli o i circoli sportivi di qualsiasi tipo.
Nel citato decreto risultavano quindi sospese e non proseguibili tutte quelle attività che rientravano nella categoria codice Ateco 41, Costruzione di edifici, e tutte le sue sottocategorie; fermi quindi i lavori che riguardano la costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali, comunque le nuove costruzioni.
In realtà il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, modifica i codici Ateco del D.p.c.m. del 22.03.2020 e non blocca i cantieri privati li ove questi interessano la manutenzione in efficienza degli impianti in esso presenti e nello specifico possono continuare i lavori inerenti:
Esaminando il caso di una ristrutturazione di un appartamento dove il progetto regolarmente depositato prima del blocco, 22 marzo 2020, prevedeva il rifacimento dell'impianto elettrico e del riscaldamento, o magari di quello idraulico perchè magari prevedeva di spostare bagno e cucina.
In questo caso specifico i lavori risultano permessi ma solo dopo aver fatto regolare richiesta di autorizzazione al Prefetto, che deciderà in base alla documentazione prodotta dall'impresa, anche inerente la regolarità della stessa in merito ai lavori da farsi ed ai D.P.I. a disposizione, la possibilità o meno di continuare i lavori in linea alle nuove prescrizioni della sicurezza.
Esaminiamo poi invece un altro caso, quello del rifacimento delle facciate esterne che non contempla il rifacimento di impianti elettrici idraulici o del riscaldamento.
Questi lavori rientrano nello stop senza eccezioni.
In ogni caso vige la logica del buon senso, nel momento in cui si manifestano urgenze di manutenzioni ad evitare maggiori e più gravi danni, se questo verrà dimostrato e dichiarato da un tecnico professionista che ne attesta l'urgenza, questi potranno comunque essere sottoposti al vaglio del Prefetto per la loro prosecuzione.
Nel caso ancora di lavori condominiali concordati in assemblea ma ancora non affidati all'impresa, rimane logico attendere per l'affidamento la fine del lockdown, (oggi 3 maggio) perchè la ditta una volta incassato l'anticipo potrà sempre comunicare lo stop del cantiere invocando la causale Covid-19 come esimente.
In periodi di emergenza bisogna essere sicuramente più attenti a possibili trucchi dei più esperti.
Restano ferme quindi ovviamente tutte le normative inerenti il regolare deposito di progetto per l'ottenimento del dovuto titolo edilizio che abilita il proprietario ad effettuare i dovuti lavori nel rispetto del dlgs.n. 222 del 25.11.2016 in aggiornamento al T.U. D.P.R. 380/2001.
A questo va aggiunta la possibilità di effettuare i lavori nel rispetto delle ulteriori prescrizioni di sicurezza sul distanziamento e sui dispositivi di protezione individuale D.P.I. previsti dai decreti in vigore per l'emergenza Coronavirus. (ultimo decreto in vigore ad oggi quello dell' 11.04.2020 entrato in vigore dal 14.04.2020 e fino al 3.05.2020)
La sicurezza tradizionale, così come prevista dal testo unico D.lgs. 81/2008, viene oggi quindi integrata dalle prescrizioni di sicurezza covid-19, regole sul distanziamento e precise prescrizioni sui D.P.I. dispositivi di protezione individuale, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
A seconda delle diverse tipologie di cantiere quindi andrà integrato il dovuto P.O.S. (Piano operativo di sicurezza) con le prescrizioni di sicurezza ulteriori, così come dettagliate dagli Allegati relativi all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Bisogna chiarire che nessun cantiere era stato sospeso per decreto fino al 22.03.2020.
È solo con il DPCM 22 marzo 2020 che si sono sospese tutte le attività ad esclusione di quelle elencate nell'allegato 1, tra cui le seguenti:
43.2 Installazione di impianti elettrici,idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
con decorrenza dal 23 marzo 2020 e, prima sino al 3 aprile 2020, oggi sino al 3 maggio 2020.
È' stata poi prevista una norma di salvaguardia che consentiva il proseguimento fino al 25 marzo delle attività necessarie per attuare la sospensione e mettere in sicurezza i cantieri (28 marzo per le sospensioni arrivate con DM del MISE 25 marzo 2020).
Il DM 25.03.2020 ha introdotto alcune modifiche ai codici Ateco dell'Allegato 1 del DPCM 22.03.2020.
Bisogna quindi fare delle distinzioni:
Verificare che sia stata fatta comunicazione di sospensione in conseguenza del DPCM 22.03.2020 se non dal committente in via prioritaria, dall'appaltatore e verso la committenza e la direzione lavori o da tutte e tre le figure in accordo.
In caso di disaccordo tra le parti, andrà redatto verbale che specifica le motivazioni dell'uno e dell'altro con verbale e notula spese per la messa in sicurezza prima dello stop, specificando i motivi che ne impediscono la prosecuzione.
Andrà effettuata o richiesta alla direzione lavori una verifica circa lo stato di avanzamento dei lavori e del cantiere anche in merito a materiali macchinari ed attrezzature presenti o contratti di noleggio in essere da sospendere con la stima dei relativi costi aggiuntivi per la sospensione e messa in sicurezza imprevista.
In questo caso dovreste avere ricevuto per il tramite del direttore lavori se esistente o direttamente dall'impresa, apposita comunicazione di sospensione con la specifica delle motivazioni che impedivano la prosecuzione delle opere; in alternativa l'impresa avrebbe dovuto chiedere aggiornamento del POS al coordinatore della sicurezza o al committente stesso in qualità di responsabile dei lavori, comunicando contestualmente la sospensione dei lavori sino a quando le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro non si possano garantire o non sia consegnato l'aggiornamento del P.O.S. del cantiere.
Si prevedono le stesse procedure precedentemente elencate con contestuali comunicazioni al comune ed agli uffici preposti a seconda dell'intervento previsto, per sospendere e poi riprendere i termini di cantiere.
I lavori andranno comunque realizzati solo nel rispetto del protocollo previsto il 25 marzo 2020 da tutte le associazioni del settore delle costruzioni (Ance, Anaepa Confartigianato, Claai, Cna costruzioni, Confapi Aniem, Fiae Casartigiani e Alleanza delle cooperative Produzione e Lavoro -Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi) e dai sindacati di categoria.
Oggi così come aggiornato dal D.P.C.M. 11.04.2020 entrato in vigore dal 14.04.2020 e fino al 3.05.2020.
Attualmente la nostra vita è regolata da queste ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e successivi aggiornamenti.
Tra le attività ritenute a basso rischio sembra ci siano anche i cantieri edili codici Ateco 41, 42, 43.
Se l'orientamento dell'attuale task force dovesse rimanere così i cantieri edili potrebbero essere i primi a riaprire già dal 27 aprile 2020, ma ad oggi la tabella delle attività è ancora in bozza.
Le direttive regionali potranno poi attuare misure più restrittive quindi con prudenza regione per regione bisognerà informarsi.
Ad oggi il riferimento è la GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020 disponibile on-line: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/11/20A02179/sg
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