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L'autorimessa è l'edificio per il ricovero e per il servizio di manutenzione degli autoveicoli.
Questa è la definizione di autorimessa che i trova sul dizionario della lingua italiana (Grande dizionario di Italiano, Garzanti, 2003).
Il significato comune del termine si discosta leggermente da quello tecnico-giuridico che è presente al punto 0 dell'allegato al decreto ministeriale 1 febbraio 1986.
Secondo tale norma l'autorimessa è quell'area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi.
Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
In pratica lo spazio sosta, lo spazio di manovra e tutto ciò che è utile a consentire il ricovero degli autoveicoli.
Nello stesso decreto ministeriale è stata evidenziata la differenza tra vari tipi di autorimessa in ragione della conformazione loro strutturale.
a) isolate, ossia quelle situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;
b) miste, ossia tutte le altre;
e poi ancora in relazione all'ubicazione di autorimesse:
c) aperte, cioè munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;
b) chiuse, vale a dire tutte le altre.
La differenziazione continua specificando il concetto di autorimesse interrate o fuori terra, quello di autorimesse a box o a spazio aperto ed infine quello di autorimesse incustodite e sorvegliate.
In quest'ultimo caso, il parcheggio custodito per intendersi, oltre alle norme che vedremo di seguito troverà applicazione la disciplina del contratto di deposito (artt. 1766 e ss. c.c.), con le annesse responsabilità del custode nel caso di danno all'autovettura parcheggiata.
È chiaro, allora, che per il legislatore l'autorimessa non è, anche, il luogo in cui espletare il servizio di manutenzione degli autoveicoli.
In sostanza se nel linguaggio comune il termine autorimessa può essere utilizzato, in senso lato, per indicare un'autofficina, a livello giuridico non è così.
Aspetti fondamentali che vengono in mente quando si parla di autorimesse:
a) assetti proprietari in relazione alle facoltà d'uso;
b) gli obblighi di conservazione e manutenzione del bene in relazione alle tematiche della sicurezza.
Per ciò che concerne il punto a), è evidente che qualora il bene sia di proprietà di un'unica persona la risposta sarà molto semplice; questo soggetto avrà il diritto di disporne come meglio crede (es. destinandola a parcheggio a pagamento aperto al pubblico, oppure ancora dando in locazione i singoli posti auto ecc.).
Nel caso di autorimessa di proprietà di più persone, in caso emblematico è il parcheggio condominiale, tutti i comproprietari avranno diritto di utilizzare lo spazio comune per il ricovero delle proprie vetture.
Se nel primo caso l'individuazione del soggetto responsabile della manutenzione e conservazione coincide con quella del proprietario dell'immobile, in quest'ultimo le responsabilità andranno ripartite tra amministratore e condomini.
In relazione al punto b) va detto che le autorimesse, soprattutto quelle con una determinata capienza, sono sottoposte alla normativa di prevenzione incendi (d.lgs n. 139/06, d.p.r. n. 37/98, d.m. 1 febbraio 1986 e d.m. 16 febbraio 1982) e quindi all'obbligo di attivarsi per ottenere il certificato di prevenzione incendi.
Che cosa significa ciò?La normativa di prevenzione incendi ha una duplice funzione:
a) prevenire l'insorgenza d'incendi;
b) limitarne la propagazione nei casi in cui gli stessi si siano sviluppati.
Le varie disposizioni normative contengono delle misure c.d. di prevenzione e di protezione, al fine di rendere effettivi gli intenti propugnati.
Oltre alle misure utili alla sicurezza, le norme individuano attività e locali soggetti al loro rispetto.
Tra queste, ai sensi del d.m. 16 febbraio 1982, le autorimesse private con più di nove autoveicoli e, indipendentemente dalla capienza, le autorimesse pubbliche.
A norma del già citato d.m. 1 febbraio 1986, tale capienza, definita capacità di parcamento è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento” laddove per quest'ultima s'intende l'area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.
Per questo tipo di autorimesse sono previste una serie di norme disciplinati la costruzione e l'esercizio delle stesse finalizzate, per l'appunto, al perseguimento delle finalità preventive e di protezione.
L'omesso adeguamento alla normativa antincendio comporta per i responsabili l'applicazione di sanzioni penali quali l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro (art. 20 d.lgs n. 139/06).
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