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Chi abita o è proprietario di un alloggio all'interno di un condominio, avrà avuto modo di costatare le solite questioni sollevate in tema di ripartizione delle spese manutentive.
Sostanzialmente, all'origine di quest'argomento, il Legislatore ha introdotto delle norme all'interno del Codice Civile che, di fatto, disciplinano questi rapporti.
Non mancano tuttavia delle interpretazioni personali che, oltre a creare confusione in una materia concettualmente ordinaria, danno origine a dibattiti e scelte che non sempre si configurano come soluzioni ottimali.
Per queste ragioni, solitamente si rimanda alla lettura delle Sentenze emanate dalla Cassazione che pongono delle direttive su ciò che riguarda l'applicazione della normativa e la risoluzione di determinati problemi.
A seguire si espongono due esempi (in materia di lastrici solari), molto comuni in ambito condominiale, cui sono state affiancate delle Sentenze della Cassazione che trattano la medesima materia.
È tuttavia fondamentale precisare che i temi trattati all'interno di questo spazio, hanno una funzione puramente informativa e di approfondimento generale, poiché sviluppati senza nessuna pretesa di carattere legale e di linea guida.
Per tutto ciò che riguarda ogni singolo aspetto di lettura e interpretazione della norma o sentenza, si rimanda a un maggiore approfondimento, da attuare nelle sedi opportune e tramite l'ausilio di professionisti che operano in questo settore come Avvocati, Amministratori di Condominio, ecc.
Origine di quest'argomento è la suddivisione delle spese per il rifacimento parziale della guaina impermeabile di un lastrico solare posto a copertura di uno dei corpi edilizi che compongono un intero complesso condominiale.
Un aspetto da considerare è che il terrazzo è unico, complanare e fruibile da tutti i residenti dell'edificio.
In questo caso, la condizione costruttiva della copertura, posta a protezione parziale del fabbricato e quindi a beneficio degli alloggi sottostanti, suggerisce l'applicazione dell'articolo 1126 del Codice Civile, riguardante i lastrici solari ad uso esclusivo.
Con questa norma si definisce una ripartizione (un terzo e due terzi) composta in funzione del servizio che se ne trae dal bene, e che potrebbe coinvolgere, in misura maggiore, le unità abitative poste sotto la quota di copertura.
A questa interpretazione segue una Sentenza della Cassazione (numero 6889 del marzo 2009), in cui si sostiene che, se il lastrico solare è utilizzabile da tutti i condomini e pur se copre solo una parte dell'edificio, le spese di manutenzione devono essere suddivise secondo lo schema indicato all'articolo 1123 del Codice Civile, ossia in base ai millesimi di proprietà.
Questo presupposto fa riflettere sul concetto basilare di bene comune, che diviene prioritario rispetto a quello strettamente funzionale di protezione di una sola parte dei condomini.
Solitamente le terrazze non sono unicamente condominiali, ma possono essere anche a uso esclusivo di un singolo proprietario.
Un esempio si ha con l'attico dove, lo spazio esterno, diventa contestualmente pertinenza dell'alloggio (a piano) e solaio di copertura delle abitazioni poste ai livelli sottostanti.
In questi casi, si evidenzia una caratteristica saliente e che riguarda la ripartizione delle spese manutentive di quelle opere che svolgono la funzione di copertura (pavimentazione, impermeabilizzazione, ecc.), rispetto a parti accessorie come muretti, balaustre e ringhiere.
Per la prima condizione, in genere, si applica quanto disposto dall'articolo 1126 del Codice Civile, ossia la suddivisione proporzionale (un terzo e due terzi), mentre, per la seconda, fa riflettere quanto stabilito da una Sentenza della Corte di Cassazione (numero 2726 del 2002).
In questa disposizione, si afferma che sono a totale carico dell'utente o proprietario esclusivo del terrazzo, quelle parti che sono estranee dalla funzione di copertura ma inerenti alla sicurezza da calpestio.
Anche in questo caso, pur trovandosi di fronte a un complesso di elementi edilizi che, di fatto, sono parte integrante dell'edificio, s'individuano i concetti base tra l'aspetto funzionale di protezione posta a beneficio dei condomini, rispetto alla caratteristica di alcune parti che servono a uno scopo puramente esclusivo.
Chiaramente ogni esempio trattato potrà essere letto con una diversa interpretazione, anche in funzione di successivi approfondimenti (personali) e normative (variazioni giuridiche) ma, scopo di questa breve trattazione, è di rendere evidenti i vari spunti di riflessione su ciò che permette l'analisi di ogni singolo argomento.
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