La targa professionale lede il decoro dell'edificio?

La targa posta sulla facciata dell'edificio per indicare la presenza di uno studio professionale è sempre lesiva del decoto dello stabile?
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TargaChissà quante volte se n'è sentito parlare ed anche in questo blog abbiamo risposto ad un quesito simile: la targhetta dello studio professionale presente nell'edificio può ledere il decoro architettonico? La risposta è tanto semplice quanto vaga: tutto dipende dalla tipologia della targa. Vale la pena comprendere il perchà di quest'affermazione. Una premessa pare fondamentale: per motivare la presa di posizione che abbiamo appena espresso faremo ricorso alle indicazioni della giurisprudenza ma il risultato è il frutto della mia personale opinione. Insomma nient'altro che una valutazione, si spera utile a formarsi un'idea; di certo non parole da prendere come oro colato. Detto ciò andiamo avanti. Il decoro, è cosa nota, viene definito come l'insieme delle linee armoniche che caratterizzano l'estetica dell'edificio (cfr. Cass. n. 851/07). Non è necessario che lo stabile abbia particolare pregio storico artistico; l'estetica, infatti, è rintracciabile tanto nelle dimore storiche quanto nei palazzi di recente costruzione. Ledere il decoro architettonico di un edificio significa porre in essere delle opere che alterano l'estetica della costruzione. L'alterazione deve sostanziarsi in un peggioramento delle linee armoniche e deve comportare un danno economicamente valutabile per le parti comuni e/o per quelle di proprietà esclusiva del singolo condomino (Cass. n. 1286/10). Chiaramente la prova dell'avvenuta lesione dell'estetica dell'edificio, anche nel caso di apposizione di targa individuante un'attività professionale/commerciale, dev'essere fornita da chi la invoca. La giurisprudenza (di merito), nell'estate del 2011, ha avuto modo di specificare che il concetto di estetica non ha valore assoluto ma dev'essere sempre calato nella realtà circostante; come dire, l'abitudine a certi comportamenti li può rendere tollerabili (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038). È così per le unità esterne dei condizionatori, perchà non dovrebbe esserlo anche per le targhe professionali? Certo è che la targa apposta sulla facciata di un qualunque edificio è cosa ben diversa da quella messa in bella mostra su un palazzo rinascimentale. Ecco, allora, che la valutazione caso per caso, lungi dal penalizzare solamente i proprietari di edifici storici, ha come unico scopo quello di salvaguardare l'estetica di qualunque stabile. Il discorso può subire delle variazioni significative se è presente un regolamento di condominio. Targa2Il regolamento, a parlare è la dottrina cui fa seguito la giurisprudenza, quali ne siano l'origine ed il procedimento di formazione (accettazione da parte dei singoli acquirenti delle unità immobiliari condominiali del regolamento predisposto dall'originario unico proprietario dell'intero edificio oppure deliberazione dell'assemblea dei condomini votata con la maggioranza di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.), si configura, in relazione alla sua specifica funzione di costituire una sorta di statuto convenzionale del condominio, che ne disciplina la vita e l'attività come ente di gestione (ferma l'inderogabilità di alcune norma concernenti specifici aspetti della disciplina legislativa), come atto volto ad incidere su di un à�€œrapporto plurisoggettivoà�€� concettualmente unico con un complesso di regole giuridicamente vincolanti per tutti i condomini (Scorzelli, Il regolamento di condominio, Fag, 2007). In questo contesto è bene, comunque, distinguere tra regolamento contrattuale e quello assembleare. Il primo, proprio perchà accettato da tutti i condomini, può imporre limiti d'uso delle parti comuni a prescindere dall'effettiva lesione del decoro; in sostanza il regolamento convenzionale può semplicemente vietare. Il secondo, invece, nel disciplinare il decoro (art. 1138 c.c.) deve comunque tenere presente che ogni condomino ha diritto a far uso delle cose comuni senza che ciò comporti modifiche alle stesse o menomi il pari diritto degli altri (art. 1102 c.c.). Con ciò si vuol dire che una norma del regolamento assembleare potrebbe si vietare, o sottoporre ad autorizzazione, l'installazione di targhe e simili; nel farlo, però, dovrebbe stare attenta a non ledere i diritti dei singoli. Un clausola regolamentare del genere sarebbe imperscrittibilmente nulla poichà lesiva del diritto del singolo sulle parti di proprietà comune.
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