Quando parliamo di decoro architettonico siamo soliti riempire i concetti di se, ma ed altre espressioni dubitative.Non si tratta di mettere le mani avanti
Quando parliamo di decoro architettonico siamo soliti riempire i concetti di se, ma ed altre espressioni dubitative.Non si tratta di mettere le mani avanti ma risulta davvero difficile dare una definizione compiuta di che cosa possa alterare l'estetica di un edificio.Siamo soliti dire che le vicende debbono sempre essere analizzate caso per caso e che non è possibile fornire una soluzione avente carattere generale.Una sentenza del giudice di pace di Grosseto, la n. 1038 dello scorso 11 agosto, conferma queste affermazioni rilevando come quello dell'estetica sia un concetto estremamente variabile, tanto da subire l'influenza del trascorrere del tempo.Prima di capire il perchà? di quest'affermazione ricordiamo che con secondo l'orientamento interpretativo seguito dalla giurisprudenza di legittimità, per decoro di un edificio deve intendersi l'estetica del fabbricato data dall'insieme delle linee e dalle strutture che connotano la stabile stesso e gli imprimono una determinata, armonica fisionomia ed una specifica identità (così, tra le altre, Cass. n. 851/2007).In questo contesto è bene rammentare che l'apprezzabilità dell'alterazione del decoro deve tradursi in un pregiudizio economico che comporti un deprezzamento sia dell'intero fabbricato che delle porzioni in esso comprese, per cui, sotto tale profilo, è necessario tener conto dello stato estetico del fabbricato al momento in cui l'innovazione viene posta in essere (così Cass. 25 gennaio 2010 n. 1286).In sostanza alterazione del decoro vuol dire pregiudizio estetico che si traduce il danno economico.Che cosa dire dell'installazione dei condizionatori?Secondo il giudice toscano, chiamato a pronunciarsi nella sentenza citata in precedenza, l'installazione del condizionatore sul muro perimetrale dell'edificio non è causa di alterazione dell'estetica dello stabile.Le ragioni di questa presa di posizione stanno anche in alcune considerazioni di carattere sociale.Si legge nella pronuncia succitata che le nuove invenzioni, quali la televisione ed il telefono, ormai di uso comune, hanno modificato il comune senso dell'estetica e del decoro: le antenne televisive installate sui tetti, le parabole satellitari, sporgenti dal muri, gli stessi impianti di climatizzazione, sempre più numerosi, non vengono più percepiti come causa di deturpazione dell'estetica delle abitazioni e, più in generale, dell'ambiente (Giudice di Pace di Grosseto 19 agosto 2011 n. 1038).Applicando questa motivazione di carattere generale allo specifico oggetto della causa il giudice grossetano conclude affermando che nel caso in esame non sussiste quindi, un danno al decoro dell'immobile condominiale, non più di quanto possa arrecare fastidio la vista di panni tesi alle finestre delle singole abitazioni o ai muri condominiali (Giudice di Pace ult. cit.).Si tratta di una decisione, che ha il merito di evidenziare come l'evoluzione dei costumi sia in grado d'incidere sul concetto di estetica, rendendolo più flessibile.Resta il fatto che non la si può elevare a rango di regola generale e che in singole, particolari, fattispecie, condizionatori, impianti tv e simili possono alterare l'estetica dell'edificio.