La donazione di un bene da parte di un solo coniuge è possibile?

In caso di regime di comunione dei beni quando un coniuge dona un bene senza il consenso dell'altro la donazione potrà essere annullata dal coniuge non interpellato
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Donazione effettuata da un coniuge senza il consenso dell'altro


La donazione di un immobile rientrante in comunione dei beni effettuata da un coniuge senza che vi sia l'autorizzazione dell'altro non è nulla.

Tuttavia, il coniuge che non è stato interpellato per manifestare la propria volontà potrà impugnare l'atto compiuto al fine di richiederne l'annullamento.

Donazione di un solo coniuge
Vediamo più nel dettaglio quali sono le conseguenze dell'atto posto in essere anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 21503/2018 che si è espressa sul punto.


Donazione del bene effettuata da un coniuge è valida?


Immaginiamo che durante il matrimonio i coniugi che abbiano scelto il regime di comunione dei beni si siano decisi ad acquistare un immobile.

Ad un certo punto uno dei coniugi, senza il consenso dell'altro decide, ad esempio, di donare l'immobile a un figlio.

Ci domandiamo a questo punto se l'altro coniuge debba subire gli effetti dell'atto o se disponga di strumenti giuridici per manifestare il proprio dissenso, in che termini e con quali conseguenze. La donazione potrà ritenersi valida anche nei suoi confronti?

Ma andiamo con ordine e analizziamo quello che è il regime patrimoniale previsto dalla legge, al fine di capire quale sia il margine di azione dei coniugi che vi abbiano aderito.


La comunione dei beni


La comunione dei beni nell'ambito del matrimonio è il regime patrimoniale legale che si instaura tra i coniugi che non abbiano optato per un regime diverso.

Annullamento donazione
È lo stesso codice civile ad affermare, all'articolo 159, che il regime patrimoniale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata per atto pubblico, è costituita dalla comunione dei beni. Questo sta a significare che i coniugi avranno uguali diritti e poteri amministrativi sui beni rientranti in comunione.

Come primo punto, è bene essere a conoscenza di quelli che sono i beni indicati all'articolo 177 del codice civile che stabilisce quali sono gli acquisti e i diritti che ricadono nel regime di comunione.

Tra questi figurano i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, a eccezione dei beni personali che pertanto non rientreranno a far parte del patrimonio comune dei coniugi.

Venendo alla fattispecie oggetto della trattazione, possiamo affermare senza dubbio che l'immobile acquistato da marito e moglie in corso di matrimonio rientrerà a far parte della comunione dei beni.

Sono dunque esclusi dalla comunione legale, oltre ai beni strettamente personali, quelli acquistati prima del matrimonio da ciascuno dei coniugi e quelli acquisiti, anche in costanza di matrimonio, per successione o donazione nonché i beni attinenti all'attività professionale del coniuge.


L'amministrazione dei beni in comunione


Appurato che l'immobile acquistato dai coniugi durante il matrimonio rientra nella comunione dei beni, dobbiamo ora capire quali siano le regole della sua amministrazione e gestione, al fine di verificare se il comportamento del coniuge che non abbia interpellato l'altro sia legittimo o meno.

L'amministrazione del patrimonio comune può avvenire disgiuntamente o congiuntamente. Nel primo caso i coniugi sono legittimati a esercitare le azioni anche separatamente e tale facoltà potrà essere esplicata in riferimento agli atti di ordinaria amministrazione. Stiamo parlando di atti di disposizione o di spesa compiuti per il normale esercizio e manutenzione del patrimonio comune.

Si tratta degli atti collegati all'uso, conservazione o manutenzione riguardanti i bisogni normali della famiglia.

La gestione invece deve essere congiunta, e qui dobbiamo fare particolare attenzione, quando i coniugi sono obbligati ad agire congiuntamente e tale facoltà è riconosciuta per gli atti di straordinaria amministrazione. In tal caso è necessario il consenso di entrambi i coniugi, salve alcune specifiche situazioni riportate dalla legge.

Tra tali atti, come disposto dall'articolo 180 codice civile, rientrano ad esempio le vendite e le donazioni.


Cosa succede se un coniuge compie da solo una donazione al figlio?


Il consenso dell'altro coniuge rappresenta un requisito di regolarità per la formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza costituisce un vizio di volontà che si traduce nella possibilità di azionare il rimedio costituito dall'azione di annullamento ai sensi dell'articolo 184 codice civile, sempre che si tratti di un bene immobile o mobile registrato.

È bene chiarire che finché il rimedio dell'annullamento non viene esercitato l'atto è produttivo dei suoi effetti. La donazione compiuta da un solo coniuge è annullabile se l'altro coniuge non lo convalida.

Annullare donazione del coniuge
Il rimedio dell'annullamento potrà essere richiesto dal coniuge interessato al fine di contestare la donazione compiuta entro il termine di un anno dall'avvenuta conoscenza dell'atto e in ogni caso, entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso.

L'azione potrà essere proposta anche dagli eredi in caso di morte del coniuge il cui consenso è mancato.

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