|
l'IVIE, introdotta con la manovra salva Italia (Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), è l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di proprietà di persone fisiche residenti nel territorio dello Stato o in relazione ai quali le stesse siano titolari di diritti reali.
Sono tenuti al pagamento dell'IVIE le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all'estero, a qualsiasi uso destinati.
In particolare soggetti passivi sono:
- il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione, connessi ad attività di impresa o di lavoro autonomo
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (e non il titolare della nuda proprietà)
- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
- il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).
L'Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 ha fornito le istruzioni dettagliate in merito all'IVIE.
Per individuare la base imponibile dell'IVIE si prende a riferimento il valore dell'immobile che è costituito, nella generalità dei casi, dal costo che risulta dall'atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l'acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.
Generalmente il valore dell'immobile cambia a seconda dello Stato in cui è situato l'immobile:
- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore dell'immobile da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall'atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile
- per gli altri Stati, il valore dell'immobile è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in sua mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.
Ci sono poi dei casi particolari come quelli di immobili acquisti per usufrutto o ricevuti in eredità. Nel caso di immobile acquisito per usufrutto, il valore dello stesso è desumibile dai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l'immobile è situato. Nel caso in cui l'immobile sia stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di tali valori o della relativa documentazione, si assume il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile.
Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore degli stessi è quello trasmesso nella dichiarazione di successione; altrimenti, si fa riferimento al costo di acquisto o di costruzione sostenuto dal de cuius o dal donante come risultante dalla relativa documentazione. In mancanza di quest'ultima si assume il valore di mercato dell'immobile.
L'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell'immobile. Il versamento dell'imposta non è dovuto se l'importo della stessa non supera complessivamente euro 200. L'imposta non è dovuta quindi per gli immobili il cui valore complessivo non superi euro 26.381 circa.
In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche a indicare i dati relativi all'immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l'obbligo di compilazione del modulo RW2.
L'aliquota IVIE pari allo 0,76% del valore degli immobili, è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali il possesso c'è stato.
Si applica un'aliquota ridotta allo 0,4% sugli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze. Per essi, inoltre, è riconosciuta fino a concorrenza dell'imposta una detrazione pari a 200 euro, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
In relazione a tali immobili, tuttavia, non trova applicazione la predetta soglia di esenzione.
Dall'IVIE si può detrarre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile.
Per versare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, trovano applicazione le stesse regole previste per l'IRPEF, pertanto l'imposta dovuta a titolo di saldo deve essere versata entro il 16 giugno, insieme al primo acconto per l'anno corrente, mentre il secondo acconto deve essere eseguito entro il 30 novembre.
Il versamento dell'IVIE deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 27/E/2013 che sono:
- 4041 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO
- 4042 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO
- 4044 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA
- 4045 denominato Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE
- 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO.
Il versamento dell'IVIE non è dovuto se l'importo della singola imposta non supera i 12 euro.
Al fine di dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW del modello UNICO, un obbligo che è scattato dal 2011 mentre in precedenza i dati andavano riportati nella la Sezione XV A del quadro RM.
|
||