• progetto
  • cadcasa
  • ristrutturazione
  • caldaia
  • clima
  • forum
  • consulenza
  • preventivi
  • computo
  • mercatino
  • mypage
madex

Tariffa rifiuti: niente IVA sulla TIA

La Corte costituzionale e ora una sentenza della Cassazione confermano che la TIA, la tariffa di igiene ambientale, è un tributo e come tale non soggetto all'IVA.
Pubblicato il

IVA sulla TIA


Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 4723 del 10 marzo 2015) porta alla ribalta l'annosa questione dell'illegittimità dell'applicazione dell'IVA sulla TIA, la Tariffa di Igiene Ambientale da cui scaturisce il diritto dei contribuenti a chiedere il rimborso di quanto già versato.


Tassa sui rifiuti: TARSU e TIA


IVA sulla TIAPrima di entrare nel merito della questione sulla legittimità o meno dell'IVA sulla TIA, occorre chiarire le nozioni di TARSU e TIA, entrambe sostituite dalla Tares prima e ora dalla TARI.

-TARSU: è la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dovuta da coloro che occupano o detengono locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.

La base imponibile è data dall'80% della superficie catastale e si calcola in base ai metri quadri delle abitazioni, avendo riguardo della destinazione d'uso, della quantità e qualità medie dei rifiuti solidi urbani prodotti e del costo dello smaltimento rapportato all'utenza.

-TIA: è una tariffa sui rifiuti, dovuta da chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato a qualsiasi uso adibiti. Si divide nella componente fissa (riferita alla copertura dei costi generali e quelli relativi alle attività di spazzamento e pulizia strade e aree pubbliche, oltre agli ammortamenti ed investimenti; inoltre è rapportata alla singola utenza in base alla superficie dei locali occupati e al numero dei componenti del nucleo familiare residente) e una variabile (che copre i costi di gestione ed è imputata all'utenza in base alla quantità di rifiuti prodotti).


TARSU e TIA: dal decreto Ronchi al decreto ambientale 2006


Il Decreto Ronchi (d.lgs.22/97, art.49) e il suo regolamento attuativo (d.p.r. 158/99) hanno previsto l'introduzione progressiva della TIA (tariffa di igiene ambientale) al posto della TARSU (tassa rifiuti solidi urbani) entro dicembre 2006, e molti comuni si sono attrezzati prevedendo la sostituzione dell'una con l'altra in modo graduale.

Fino a che le Leggi Finanziarie 2007-2008, congelando questi termini, hanno stabilito che i Comuni dovevano mantenere, fino a tutto il 2009, lo stesso sistema di tassazione del 2006.

In seguito il D.lgs.152/2006 (Decreto ambientale) ha ridefinito la TIA, chiamandola TIA2, tariffa integrata ambientale, ma senza il decreto attuativo del Ministero dell'ambiente. Così, in mancanza del suddetto decreto attuativo della TIA2, è stato prorogato fino al 30 Giugno 2010 il termine entro cui i Comuni avevano la facoltà di adottare la TIA in base alle regole precedenti, quelle del Decreto Ronchi, finendo però per creare una situazione confusa, dove TARSU e TIA continuavano a esistere in contemporanea.


IVA sulla TIA: la sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale


IVA tariffa rifiutiUna situaziona resa ancora più confusionaria e problematica con la questione dell'applicazione dell'IVA sulla TIA. In origine la Corte Costituzionale con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 ha qualificato la TIA come un tributo, il che significa che non può essere soggetta all'IVA (Imposta sul Valore Aggiunto).

Il legislatore ha cercato di correre ai ripari con il Decreto legge n. 78 del 2010 convertito in L. n. 122 del 2010, in cui all'art. 14, comma 33, prevede che le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.

In sostanza con tale intervento normativo si è sancita la natura non tributaria della TIA e come tale soggetta ad IVA. Nonostante questo intervento normativo la giurisprudenza si è espressa negli anni a favore della tesi per cui la TIA è un tributo non soggetto ad IVA e come tale scatta il diritto dei contribuenti a chiedere il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto già versata.


IVA sulla TIA: l'intervento della Corte di Cassazione (sentenza n. 4723-2015)


IVA su TIADi recente la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4723 del 10 marzo 2015, richiamando precedenti pronunce (Cass. SS.UU. n. 14903/2010 e n.25929/2011) ha sottolineato che la TIA ha natura tributaria e quindi non è soggetta ad IVA, dal momento che l'Iva come qualsiasi altra imposta deve colpire una qualche capacità contributiva.
Ed una capacità contributiva si manifesta quando un soggetto acquisisce beni o servizi versando un corrispettivo, non quando paga un'imposta, sia pure mirata o di scopo cioè destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il soggetto stesso.
Per quanto attiene poi all'Iva, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, puntualizza che sono soggette a tale imposta solo le prestazioni di servizi verso corrispettivo e non quelle finanziate mediante imposte. Dunque solo ove sussista un corrispettivo (…) dovrà essere applicata l'iva sulle prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, di rifiuti urbani e di rifiuti speciali nonché sulle prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione
.

Ad oggi però le richieste di rimborso dell'IVA sulla TIA, presentate dai contribuenti ai rispettivi Comuni non hanno sortito alcun effetto. Si auspica un intervento chiarificatore del Legislatore per risolvere una volta per tutte la questione.

riproduzione riservata
IVA non dovuta su tassa rifiuti
Valutazione: 5.50 / 6 basato su 4 voti.
gnews

Commenti e opinioni



ACCEDI, anche con i Social
per inserire immagini
NON SARANNO PUBLICATE RICHIESTE DI CONSULENZA O QUESITI AGLI AUTORI
Alert Commenti
346.649 UTENTI
SERVIZI GRATUITI PER GLI UTENTI
SEI INVECE UN'AZIENDA? REGISTRATI QUI