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22 Febbraio 2015 ore 14:35 - NEWS Leggi e Normative Tecniche |
Con Delibera n.1673 del 22 dicembre 2014 la Giunta Regionale della Liguria ha approvato le Disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.
Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 e introducono omogeneità su tutto il territorio regionale. Il provvedimento sostituisce infatti tutti i regolamenti comunali e provinciali prima esistenti relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti termici. Resta tuttavia confermato il ruolo di autorità competenti per i Comuni sopra i 40.000 abitanti e le Province sulla restante parte del territorio, che, però, a partire da quest'anno opereranno sulla base dei criteri fissati a livello regionale. Risultano quindi Autorità competenti nella Regione Liguria i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, nonché le Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.
La delibera di giunta n.1673 del 22 dicembre 2014 ha definito in sostanza che in Regione Liguria si applicherà la normativa nazionale.
La norma nazionale principale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, che stabilisce l'obbligo di dotazione di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica per tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria.
Oltre al DPR 74/2013, a livello nazionale è importante citare anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che ha definito i tempi e le modalità di attuazione degli obblighi individuati. Ed è importante ricordare anche il Decreto, sempre del Ministero dello Sviluppo Economico, 20 giugno 2014, che ha prorogato il termine per l'adeguamento dei modelli di libretti di impianto e di rapporto di efficienza energetica al 15 ottobre 2014.
Ricordiamo che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica spettano al Responsabile dell'impianto. Il ruolo di Responsabile dell'impianto può essere ricoperto da varie figure: il proprietario, l'occupante l'immobile a qualsiasi titolo (es. affittuario, usufruttuario , comodatario, ecc.), l'amministratore in caso di impianti termici centralizzati amministrati in condominio o anche una persona terza delegata dalle figure appena citate.
Su tutto il territorio regionale si dovrà utilizzare il modello di libretto di impianto approvato con DM 10 febbraio 2014 e individuato all'Allegato I del Decreto. La compilazione del nuovo libretto di impianto dovrà avvenire in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata. Il nuovo libretto sostituirà completamente il precedente, anche se quest'ultimo dovrà comunque essere conservato, in modo da avere tracce e informazioni sui controlli effettuati in precedenza.
Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore a 10 KW e per impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 KW.
Il controllo di efficienza energetica deve avvenire con cadenza indicata nella tabella A dell'Allegato A alla Delibera n.1673 del 22 dicembre 2014 della Giunta Regionale della Liguria.
I modelli di Rapporto di efficienza energetica da adottare sono quelli riportati all'Allegato II e V del DM 10 febbraio 2014, così come specificato al punto 2 dell'Allegato A alla Delibera regionale.In occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive un Rapporto, che deve essere trasmesso a cura del manutentore al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici per via telematica. Una copia di tale rapporto dovrà essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto, che dovrà conservarla e allegarla al libretto di impianto.
All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati del Catasto Regionale degli Impianti Termici, al manutentore viene richiesto il pagamento di un contributo. Questo contributo è previsto dall'articolo 10 del DPR 74/2013 ed è finalizzato alla copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni sugli impianti.
Nel rispetto del principio di equità, il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio di Regione Liguria ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile dell'impianto. Per avere un'idea dei costi, riportiamo alcuni esempi: per impianti di potenza pari o superiore a 10 KW e inferiore a 35 KW il contributo ammonta a 24,00 euro, mentre per impianti di potenza pari o superiore a 35 KW e inferiore a 100 KW il contributo ammonta a 46,00 euro.
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