Nuove norme in Liguria per il libretto di impianto e per il rapporto di efficienza energetica

La delibera della Giunta Regionale n.1673 del 22 dicembre 2014 stabilisce che sul territorio ligure si applica la normativa nazionale per gli impianti termici.
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Liguria: Delibera della Giunta Regionale in materia di impianti termici


impianti termici LiguriaCon Delibera n.1673 del 22 dicembre 2014 la Giunta Regionale della Liguria ha approvato le Disposizioni e i criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici.

Le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2015 e introducono omogeneità su tutto il territorio regionale. Il provvedimento sostituisce infatti tutti i regolamenti comunali e provinciali prima esistenti relativi alle manutenzioni e ispezioni degli impianti termici. Resta tuttavia confermato il ruolo di autorità competenti per i Comuni sopra i 40.000 abitanti e le Province sulla restante parte del territorio, che, però, a partire da quest'anno opereranno sulla base dei criteri fissati a livello regionale. Risultano quindi Autorità competenti nella Regione Liguria i Comuni di Genova, Imperia, La Spezia, Sanremo, Savona, nonché le Province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.


Liguria: per gli impianti termici si applica la normativa nazionale


La delibera di giunta n.1673 del 22 dicembre 2014 ha definito in sostanza che in Regione Liguria si applicherà la normativa nazionale.

La norma nazionale principale di riferimento è il Decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, che stabilisce l'obbligo di dotazione di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica per tutti gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria.

Oltre al DPR 74/2013, a livello nazionale è importante citare anche il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014, che ha definito i tempi e le modalità di attuazione degli obblighi individuati. Ed è importante ricordare anche il Decreto, sempre del Ministero dello Sviluppo Economico, 20 giugno 2014, che ha prorogato il termine per l'adeguamento dei modelli di libretti di impianto e di rapporto di efficienza energetica al 15 ottobre 2014.

Ricordiamo che l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica spettano al Responsabile dell'impianto. Il ruolo di Responsabile dell'impianto può essere ricoperto da varie figure: il proprietario, l'occupante l'immobile a qualsiasi titolo (es. affittuario, usufruttuario, comodatario, ecc.), l'amministratore in caso di impianti termici centralizzati amministrati in condominio o anche una persona terza delegata dalle figure appena citate.


Liguria: nuovi obblighi relativi al libretto di impianto


Su tutto il territorio regionale si dovrà utilizzare il modello di libretto di impianto approvato con DM 10 febbraio 2014 e individuato all'Allegato I del Decreto. La compilazione del nuovo libretto di impianto dovrà avvenire in occasione della prima operazione di controllo e manutenzione programmata. Il nuovo libretto sostituirà completamente il precedente, anche se quest'ultimo dovrà comunque essere conservato, in modo da avere tracce e informazioni sui controlli effettuati in precedenza.


Liguria: nuovi obblighi relativi al rapporto di efficienza energetica


Il controllo di efficienza energetica è obbligatorio per impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore a 10 KW e per impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 KW.

Il controllo di efficienza energetica deve avvenire con cadenza indicata nella tabella A dell'Allegato A alla Delibera n.1673 del 22 dicembre 2014 della Giunta Regionale della Liguria.

I modelli di Rapporto di efficienza energetica da adottare sono quelli riportati all'Allegato II e V del DM 10 febbraio 2014, così come specificato al punto 2 dell'Allegato A alla Delibera regionale.

impianti termici LiguriaIn occasione del controllo di efficienza energetica, l'operatore redige e sottoscrive un Rapporto, che deve essere trasmesso a cura del manutentore al Catasto Regionale degli Impianti Termici degli Edifici per via telematica. Una copia di tale rapporto dovrà essere rilasciata anche al responsabile dell'impianto, che dovrà conservarla e allegarla al libretto di impianto.

All'atto dell'inoltro del documento alla banca dati del Catasto Regionale degli Impianti Termici, al manutentore viene richiesto il pagamento di un contributo. Questo contributo è previsto dall'articolo 10 del DPR 74/2013 ed è finalizzato alla copertura dei costi di gestione del Catasto degli impianti termici, dei servizi correlati e delle ispezioni sugli impianti.

Nel rispetto del principio di equità, il contributo è determinato secondo modalità uniformi su tutto il territorio di Regione Liguria ed è diversificato in ragione delle fasce di potenza termica utile dell'impianto. Per avere un'idea dei costi, riportiamo alcuni esempi: per impianti di potenza pari o superiore a 10 KW e inferiore a 35 KW il contributo ammonta a 24,00 euro, mentre per impianti di potenza pari o superiore a 35 KW e inferiore a 100 KW il contributo ammonta a 46,00 euro.

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Impianti termici Liguria: libretto di impianto e rapporto di efficienza
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