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Lo scorso ottobre, mentre l'Italia era meteorologicamente divisa in due da un clima al Sud ancora estivo, mentre al Nord offriva già le prime avvisaglie di inverno, la legge italiana andava avanti con la regolare programmazione stagionale.
Così con il 15 ottobre, primo giorno utile per la possibile accensione dei riscaldamenti negli edifici pubblici e privati, entra anche in vigore la nuova normativa sul controllo degli impianti termici.
Una revisione fortemente voluta dal Governo per portare avanti una politica di riduzione dell'inquinamento che sia realmente efficace.
È infatti noto quanto incisivo sia, nel conteggio complessivo degli inquinanti, l'apporto degli impianti termici presenti nelle nostre case.
La nuova normativa è contenuta nel Decreto del 20 giugno 2014, che fissa il 15 ottobre come termine improrogabile per l'adozione del nuovo libretto di impianto e degli appositi moduli per il controllo dell'efficienza energetica, mentre la normativa iniziale, il DM 10 febbraio 2014, fissava il 1 giugno come data da cui partire per apportare le modifiche.
Le cose sono ulteriormente cambiate con il Decreto Milleproroghe, approvato a fine febbraio in Parlamento: la nuova legge ha fatto slittare ulteriormente il termine per l'adeguamento dei libretti, fissandolo al 31 dicembre 2015.
In sostanza dal giorno 1 gennaio 2016 gli impianti termici, sia nuovi che già installati, dovranno obbligatoriamente avere il nuovo libretto di climatizzazione.
Inoltre gli apparecchi di climatizzazione invernale con una potenza utile nominale superiore ai 10 Kw e quelli estivi superiori a 12 Kw dovranno essere provvisti di un Rapporto di efficienza energetica nel momento in cui vengono realizzati degli interventi di manutenzione e controllo.
Non sono più solo le caldaie ad essere coinvolte, dunque, bensì tutti i sistemi di climatizzazione, che dovranno quindi essere certificati rispetto al proprio stato di salute.
Si tratta di un modello unico uguale per tutti gli impianti termici, senza differenza in base alla potenza o alle caratteristiche.
Tale libretto sarà lo stesso anche per gli impianti ad energia rinnovabile, come pannelli di solare e pompe di calore.
Questo documento sostituirà completamente gli altri modelli, ed è composto da singole schede che possono essere assemblate in base al tipo di apparecchio.
Tuttavia per edifici con diversi tipi di impianti di climatizzazione, saranno necessari dei libretti distinti, uno per ogni impianto.
Per i vecchi impianti la compilazione del libretto dovrà essere fatta dal responsabile dell'impianto stesso o da un eventuale terzo responsabile (come previsto dal decreto 22 novembre del 2012).
Per gli impianti nuovi la compilazione dovrà essere invece fatta dall'impresa installatrice, all'atto della messa in opera dell'impianto.
Parlando di abitazioni private, è responsabile dell'impianto l'occupante dell'abitazione, ossia il proprietario oppure l'inquilino:
saranno loro a dover contattare il manutentore, facendo attenzione che esso sia in possesso dei necessari requisiti di legge.
La compilazione del modello potrà essere cartacea o digitale.
Nelle Regioni e Province autonome, in caso di differenti normative, si potranno inserire delle schede aggiuntive.
Il prezzo medio di un controllo che rispetti la nuova normativa si aggira intorno ai 200 euro, contro i circa 100 dei controlli tradizionali.
Il pagamento sarà ovviamente a carico di chi risiede nell'abitazione, proprietario o inquilino che sia.
Naturalmente chi è in affitto dovrà sostenere soltanto le spese ordinarie, mentre eventuali interventi di natura straordinaria dovranno essere a carico del proprietario.
Chi non ottemperasse all'obbligo di legge, incorrerà nelle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 192/2005 in aggiunta alle eventuali disposizioni previste dalla disciplina normativa.
Dunque per i cittadini la sanzione prevista va da 500 a 6.000 euro;
multa anche per l'installatore che comunica in maniera errata o incompleta l'esito del controllo:
si parla di un importo che può variare dai 1.000 ai 6.000 euro.
Saranno le singole regioni a stabilire la periodicità dei controlli sugli impianti, come è accaduto sinora.
Normalmente potrebbe variare dai due ai quattro anni.
Lo stato di salute dell'impianto, una volta terminato il controllo, verrà inviato agli enti preposti direttamente dal manutentore.
Le verifiche, che prima venivano fatte a campione, verranno effettuate innanzitutto su quegli impianti per i quali non è stato inviato il rapporto di manutenzione.
Il rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere conforme ai nuovi modelli, che saranno divisi in base alla tipologia di generatore: gruppi termici, gruppi frigo, scambiatori e cogeneratori.
Anche in questo caso servirà un diverso rapporto per ogni generatore presente nell'impianto. Tuttavia per gli impianti alimentati ad energie rinnovabili tali rapporti non sono obbligatori.
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