Impianti condominiali posizionati nelle parti di proprietà esclusiva

La presenza di impianti condominiali nelle parti di proprietà esclusiva può essere indice dell'esistenza di servitù costituite per destinazione del padre di famiglia.
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Impianti condominiali e appartamenti


ImpiantoChe cosa accade se, per le caratteristiche strutturali di un edificio, gli impianti condominiali sono ubicati in parti dello stabile di proprietà esclusiva di un solo condomino?

Risposta: il condomino dovrà sopportare una servitù di passaggio per tutti gli interventi necessari alla conservazione dei beni comuni.

A fornire questa soluzione, sostanzialmente ineccepibile, è stata la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 20218 resa il 16 novembre 2012.

Come si costituisce quella servitù?

Se le parti, o l'originario unico proprietario non hanno stabilito nulla, essa può essere costituita per destinazione del padre di famiglia ai sensi dell'art. 1062 c.c.


Impianti condominiali e servitù a favore del condominio


In linea generale è utile ricordare che, ai sensi dell'art. 1027 c.c., la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.

Il successivo art. 1028 c.c. specifica che tale utilità, detta anche utilitas, può consistere anche nella maggiore comodità o amenità del fondo dominante e può anche avere a che fare con la destinazione industriale del fondo.

Un aspetto è fondamentale e imprescindibile e quindi bisogna sempre tenerlo ben presente: l'utilità deve sempre riguardare il fondo e di riflesso il suo proprietario e mai il contrario.

Come tradurre in termini pratici questa affermazione?

Un esempio, come spesso accade, sarà utile per chiarire il concetto.

La servitù di passaggio riguarda il fondo perché permette di utilizzarlo nel modo migliore o, nel caso di fondo chiuso, permette più semplicemente di accedervi. Il parcheggio, invece, riguarda solamente il proprietario e la possibilità, per lui, e non per il fondo, di avere una maggiore comodità.

Impianto condominialeQuesto diritto di godimento su cosa altrui (questo è la servitù) può essere costituito per volontà delle parti (contratto, testamento), per legge, per usucapione e per destinazione del padre di famiglia.

In questi ultimi due casi la servitù dev'essere apparente, vale a dire devono esistere opere stabilmente e chiaramente destinate all'esercizio di quel diritto.

Con specifico riferimento alla destinazione del padre di famiglia, il codice civile chiarisce che si ha una servitù per destinazione del padre di famiglia quando due fondi, originariamente appartenuti al medesimo proprietario sono stati da esso lasciati nello stato dal quale risulta la servitù reclamata.

In questo contesto, specifica il secondo comma dell'art. 1062 c.c. quando i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, la servitù s'intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.

Questa modalità di costituzione non richiede alcun atto volitivo, ma al massimo una sentenza di accertamento nell'ipotesi di contrasto sulla sua esistenza o estensione.


Impianti condominiali e servitù per destinazione del padre di famiglia


La servitù per destinazione del padre di famiglia è la chiave di volta per comprendere quali siano diritti e doveri dei condòmini e della compagine rispetto agli impianti, o parti di essi, che sono allocati o attraversano unità immobiliari di proprietà esclusiva.

Avete presenti i tubi della fognatura che attraversano i box?

Quello può apparire come il riferimento visivo più efficace per comprendere di che cosa stiamo parlando e come operi la servitù per destinazione del padre di famiglia in condominio.

In un simili contesto, a dircelo è la Cassazione, nell'ipotesi in cui, in un edificio in condominio, alcuni degli impianti comuni (si pensi tra i vari alla centrale termica, all'autoclave o all'impianto di sollevamento delle acque luride) si trovino installati in parti di proprietà esclusiva del singolo condomino – siano esse aperte, come ad esempio un piazzale o chiuse, quali per ipotesi un locale – in relazione alle obbligatorie verifiche periodiche degli impianti o comunque quando si renda necessario l'accesso per la manutenzione e riparazione degli stessi, tale diritto è considerabile una servitù con i caratteri della apparenza, suscettibile di costituzione per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 cod. civ..

Unica condizione: quella che tale era la situazione di fatto posta o lasciata dall'unico proprietario dell'edificio (costruttore o comunque originario unico proprietario) quando con la vendita frazionata della prima unità immobiliare ubicata nell'edificio, è sorto il condominio (cfr. in tal senso Cass. 16 novembre 2012 n. 20218).

Insomma se il singolo non volesse riconoscere questo stato di cose, gli altri condomini potrebbero agire in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto di servitù.

È bene ricordare che l'azione per il riconoscimento della servitù è un'azione di accertamento mero, in quanto il giudice non costituisce alcun diritto ma si limita a riconoscerne l'esistenza.

In questo contesto, pertanto, può essere la stessa assemblea, ai sensi dell'art. 1136, quarto comma, c.c. a deliberare la lite per giungere a tale risultato.

Le controversie in materia di diritti reali (e quindi di servitù) devono essere precedute da un tentativo obbligatorio di mediazione, per cui l'assemblea dev'essere chiamata a decidere in merito all'attivazione di tale procedura prim'ancora di iniziare la causa (cfr. art. 71-quater disp. att. c.c. e d.lgs. n. 5/2010).

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Impianti condominiali e servitù
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  • Nina
    Nina
    Giovedì 19 Novembre 2020, alle ore 11:24
    L'inquilino del piano sottostante mi ha citato perchè mi accusa che durante i lavori di ristrutturazione ho danneggiato il cavo della luce.
    Il perito incaricato ha rilevato che il loro cavo elettrico potrebbe passare sul mio solaio.
    Ne deduciamo che il loro impianto non è a norma perchè il solaio ha la predisposizione per il passaggio dei cavi di pertinenza dell'appartamento.
    Il legale da me consultato dice che l'anomalia del loro impianto costituisce una servitù passiva.
    E' esatto?
    Non dovrebbe essere esplicitata e soprattutto l'esistenza della servitù non dovrebbe essere legata ad una necessità, il suo impianto dovrebbe passare negli appositi alloggi perchè invade il mio spazio?
    rispondi al commento
  • Baldo1
    Baldo1
    Martedì 12 Novembre 2019, alle ore 13:36
    Ho ereditato una casa da mia zia in una palazzina di tre appartamenti.
    Ho deciso di vendere l'appartamento tramite agenzia l'acquirente ha visto accettato di buon grado l'appartamento.
    Fissato prezzo data caparra e fissata data per il rogito.
    Adesso l'acquirente mi chiede di ribassare il prezzo perché la caldaia centralizzata è ubicata in un locale posto al pian terreno (il mio è al primo piano) proprietario di mio cugino che ha ereditato come me.
    Mio cugino è disponibile a riaccendere l'impianto centralizzato.
    L'acquirente invece vuole una caldaia autonoma con la spesa di 9 mila euro.
    Come devo comportarmi?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Baldo1
      Lunedì 16 Dicembre 2019, alle ore 15:04
      Difficile dirlo così in risposta ad un articolo: la questione necessiterebbe di una consulenza specifica. Se non hai un tuo legale di fiducia puoi chiedere qui sul sito (servizio di consulenza a pagamento): Consulenza Legale, Fiscale e Condominiale
      rispondi al commento
  • Annitavesto
    Annitavesto
    Martedì 26 Marzo 2019, alle ore 11:09
    Abito in un condominio di tre piani. A seguito di lamentele di infiltrazioni del condomino del piano terra sono stati esguiti dei lavori sulla colonna fognaria, durante i quali sono stati sostituiti i tubi in eternit con quelli in plastica. il condomino in questione non vuole partecipare alle spese dei lavori sostenuti e dello smaltimento, piuttosto oneroso, in quanto sostiene di essere collegato direttamente alla fogna e che il tubo passante nel suo immobile era una servitù. Secondo voi è giusto?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Annitavesto
      Mercoledì 17 Aprile 2019, alle ore 12:37
      Potrebbe se il collegamento diretto alla fogna è originario e non è stato eseguito successivamente, con distacco da quell'impianto.
      rispondi al commento
  • Hinze
    Hinze
    Lunedì 25 Febbraio 2019, alle ore 18:20
    Nel mio condominio dovremmo effettuare dei lavori di insonorizzazione al locale autoclave di proprietà dell'impresa costruttrice in liquidizaione.
    Come possiamo agire?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Hinze
      Lunedì 11 Marzo 2019, alle ore 18:36
      Rivolgetevi ad un avvocato, mi pare il modo per evitare problemi, vista la situazione particolare.
      rispondi al commento
  • Elettra.s1
    Elettra.s1
    Sabato 10 Novembre 2018, alle ore 17:01
    Nel caso in cui il tubo condominiale passi sul pavimento di una terrazza privata creando uno scalino alto 25 cm che rappresenta una barriera architettonica, posso reclamarne la rimozione?
    rispondi al commento
    • Lucag1979
      Lucag1979 Elettra.s1
      Mercoledì 14 Novembre 2018, alle ore 11:52
      Se non ci sono altri modo per eliminare la barriera, ad esempio con un scivolo mobile, secondo me si potrebbe valutare una richiesta in tal senso.
      rispondi al commento
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