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Il D.M. 37/08 è uno dei principali riferimenti per gli impianti a servizio degli edifici, per quelli collocati in essi o nelle relative pertinenze ed indipendentemente dalla loro destinazione di uso, inoltre, lo stesso decreto si applica anche alle eventuali attività di processi produttivi o di lavorazioni, sia terziarie che commerciali, svolte all'interno degli edifici.
Il D.M. 37/08 che ha comportato l'abrogazione della più nota Legge n. 46 del 1990, oltre alla classificazione e definizione degli impianti, dei requisiti tecnici e professionali dei professionisti progettisti e degli esecutori dei lavori, definisce anche le loro responsabilità e quelle dei proprietari degli impianti.
Secondo il D.M. 37/08, ogni impianto esistente, in qualsiasi edificio dovrebbe essere corredato da una dichiarazione di conformità redatta dall'ultima ditta che ha effettuato delle modifiche o degli ampliamenti dello stesso impianto, tale dichiarazione spesso identificata come 37/08 dovrebbe sancire la conformità dell'impianto alle norme, garantendo in tal modo l'incolumità degli utilizzatori dell'impianto.
Naturalmente facendo riferimento a tutti i possibili impianti tecnologici presenti negli edifici o nelle loro pertinenze, il decreto rimanda a specifiche norme di riferimento a seconda del tipo di impianto, CEI ed UNI sono i principali riferimenti che devono essere richiamati nelle dichiarazioni di conformità.
Lo status degli impianti di un edificio è un aspetto rilevante anche nei casi di acquisto e fitto degli immobili, i cui impianti devono essere a norma, così come la documentazione amministrativa e tecnica e il libretto di uso e manutenzione degli impianti, presenti negli edifici, devono essere validi e consegnati ai nuovi utenti, l'assenza della dichiarazione di conformità può essere sopperita da una dichiarazione di rispondenza redatta da un tecnico abilitato a valutare la sicurezza e la conformità alle norme, eccezione fatta per diversi patti tra venditore ed acquirente o inquilino.
Tuttavia, il decreto ha abolito teoricamente tale obbligo, sostenuto invece dal codice civile che tutela acquirenti ed inquilini eventuali, in particolare diversi articoli sviscerano la questione come riportato di seguito.
L'articolo 1375 afferma che il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, l'articolo 1490 descrive che il venditore deve garantire che la cosa venduta sia immune da vizi, mentre, l'articolo 1491 esclude la garanzia se i vizi erano facilmente conoscibili dall'acquirente.
Particolare attenzione merita il fatto che nel caso di cessione dell'immobile o compravendita, gli articoli 1375 e 1490, riferiscono ampiamente ma genericamente circa la buona fede ed i vizi.
L'articolo 1491, circa la conoscenza del vizio, mette al riparo il proprietario mediante dichiarazione consensuale tra le parti, basti pensare ai proprietari di immobili con impianti non a norma, i quali devono alienare il loro titolo, e si avvalgono di detto articolo con dichiarazione su rogito notarile.
Evidenziamo che tale procedura non è possibile per i proprietari che intendano locare l'immobile, infatti in questi casi per un incidente all'interno delle mura locate, non dipeso da imperizia o dolo del conduttore, ma dagli impianti non a norma, oltre alla responsabilità civile c'è anche quella penale.
Concludiamo con alcune osservazioni circa la dichiarazione di conformità, per la quale l'Allegato I – Art.7 D.M. n.37 del 22 Gennaio 2008 definisce un modello di riferimento, con il quale sotto la propria responsabilità, il responsabile tecnico, il titolare dell'impresa o il suo legale rappresentante dichiara che l'impianto di riferimento è stato realizzato in conformità alla regola dell'arte, tenendo conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio.
Inoltre, il dichiarante a seconda dei casi, definiti dal decreto, deve affermare di aver rispettato un progetto con i relativi riferimenti, seguito le norme di riferimento specifiche, installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte, controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, tali affermazioni devono essere supportate da una serie di allegati, alcuni obbligatori ed altri facoltativi.
Tra gli allegati obbligatori ci sono: il progetto, ove previsto, la relazione con la tipologia dei materiali utilizzati, lo schema dell'impianto, eventuali riferimenti a dichiarazioni esistenti, una copia del certificato attestante i requisiti tecnici e professionali richiesti.
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