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Poiché in Italia una buona parte del patrimonio edilizio esistente (secondo i dati del censimento del 2001 addirittura il 46%) è stato costruito da più di cinquant'anni, recentemente vari comuni hanno introdotto l'obbligo di procedere a un'accurata verifica di idoneità statica, da eseguire sugli edifici esistenti in caso di interventi strutturali (ristrutturazione globale o manutenzione straordinaria), richiesta dell'agibilità oppure semplicemente per motivi di tutela della pubblica incolumità.
É il caso ad esempio del Comune di Milano, il cui nuovo Regolamento Edilizio all'articolo 11 comma 6 prescrive che:
- tutti gli edifici, entro cinquant'anni dalla data del collaudo statico, oppure in sua assenza, dalla data di fine lavori, devono essere obbligatoriamente sottoposti a un'accurata verifica di idoneità statica, il cui termine di esecuzione è stabilito in cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio per gli edifici sprovvisti di certificato di collaudo, e di dieci anni per gli edifici con un collaudo più vecchio di cinquant'anni;
- la verifica di idoneità statica viene eseguita in base alle leggi vigenti all'epoca di costruzione, in quanto non è verosimile che un edificio vecchio di alcuni decenni possa risultare conforme alle leggi attuali;
- la data di costruzione e/o fine dei lavori deve essere certificata da un tecnico abilitato sulla base della documentazione esistente (disegni di progetto, licenze edilizie, eccetera);
- sono soggetti alla verifica di idoneità statica anche gli edifici (e perciò non le singole unità immobiliari facenti parti di un fabbricato più esteso) sottoposti per almeno metà della loro superficie a interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro o cambio di destinazione d'uso che, per legge, non richiedono un nuovo collaudo statico.
In genere, per la sua esecuzione è prevista una modulistica appositamente studiata (spesso diversa da comune a comune), che in alcuni casi suggerisce anche gli elementi da esaminare e il relativo modus operandi: infatti, per essere efficace la verifica di idoneità statica non va intesa come un mero adempimento burocratico, ma come un esame scrupoloso da condurre anche tramite prove strumentali non distruttive.
A mio parere, la modulistica migliore è quella della Regione Sicilia, fornita anche di alcune linee guida per la compilazione, da cui si deduce che il tecnico deve esaminare accuratamente la posizione e il contesto ambientale dell'edificio, verificando in particolare la presenza di eventuali corsi d'acqua, pendii dal terreno instabile, presenza di vincoli idrogeologici, e inoltre le sue caratteristiche geometriche (superficie, volume, forma, altezza...), con annesso calcolo della cubatura edificata.
Deve quindi acquisire tutti gli elaborati progettuali, con particolare riguardo alla relazione di calcolo strutturale e ai disegni esecutivi delle strutture portanti, che va integrata (o - in mancanza del progetto - completamente sostituita) con altra documentazione aggiuntiva:
- rilievo geometrico particolareggiato;
- relazione geologica sui terreni di fondazione;
- relazione di verifica statica delle strutture;
- descrizione dei materiali utilizzati (in particolare l'acciaio e il calcestruzzo) e delle soluzioni tecnologiche, con particolare riguardo a travi, pilastri, solai, scale ed elementi aggettanti;
- elenco e risultati delle prove compiute, consistenti in accurate ispezione visive, esami (anche sperimentali) della qualità dei materiali impiegati, e, a discrezione del tecnico incaricato, anche indagini strumentali non distruttive e prove di carico.
Altri comuni hanno invece adottato una procedura assai più semplificata.
Infatti, per le sole sanatorie edilizie il Comune di Bologna richiede ad esempio la sottoscrizione di una semplice Dichiarazione Statica da allegare obbligatoriamente alla pratica edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività oppure Permesso di Costruire) e contenente una formula standardizzata con la quale il tecnico incaricato asserisce che ad un attento esame non si sono riscontrate tracce di lesioni, né di cedimenti, né di deterioramento delle strutture portanti, per cui il fabbricato/l'unità di cui sopra è da considerarsi staticamente idoneo per l'uso a cui è destinato.
In questo caso è dunque richiesta la semplice esecuzione di accurate ricognizioni visive.
Tuttavia, spetta alla deontologia e serietà di ciascun professionista, laddove i sopralluoghi preliminari evidenziassero la presenza di lesioni sospette, difetti evidenti o porzioni di strutture ammalorate, integrare le ispezioni visive con adeguate indagini diagnostiche strumentali, prove sperimentali sui materiali e l'eventuale consulenza di uno strutturista.
Infatti, la sottoscrizione (con timbro e firma) della Dichiarazione Statica - in questo caso specifico consentita anche ai geometri e periti edili, cioè professionisti non abilitati alla progettazione strutturale - rende il tecnico pienamente responsabile dal punto di vista civile e penale di tutti i danni a cose o persone che dovessero verificarsi in seguito a crolli o cedimenti.
Negli interventi classificati come di nuova costruzione (cioè la costruzione ex novo di interi edifici, l'ampliamento fuori sagoma degli edifici esistenti e la demolizione con successiva ricostruzione), in quelli di ristrutturazione globale e in generale in tutti i casi in cui vengano realizzate opere strutturali in acciaio, cemento armato o cemento armato precompresso, per la concessione dell'agibilità (e quindi per poter utilizzare concretamente un edificio) è invece richiesto il certificato di collaudo statico.
Tale documento può essere rilasciato unicamente da un architetto o un ingegnere con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, e che inoltre non sia già intervenuto sullo stesso edificio come progettista, direttore dei lavori o progettista/coordinatore della sicurezza.
Il collaudatore dovrà perciò eseguire numerosi adempimenti, comprendenti tra gli altri:
- la verifica della conformità tra il progetto autorizzato (architettonico e strutturale) e le opere realmente eseguite;
- il controllo dei metodi di calcolo strutturale e dei risultati, in relazione soprattutto alla congruità dei materiali, delle dimensioni delle sezioni resistenti e delle soluzioni tecnologiche adottate, e delle eventuali relazioni geologiche e geotecniche;
- il riesame delle prove sui campioni di materiali (acciaio, calcestruzzo e tondini per le armature del cemento armato) prelevati dal Direttore dei Lavori e analizzati in laboratori autorizzati;
- l'esecuzione di adeguate prove di carico sui solai con misurazione della deformazione a flessione.
Si tratta perciò di un iter particolarmente rigoroso, che, se eseguito scrupolosamente, è in grado di confermare l'esecuzione a regola d'arte e la sicurezza di un edificio.
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