L'installazione di un gruppo elettrogeno in condominio deve seguire ben precise regole e può essere soggetto alle norme di prevenzione incendi
Il d.p.r. n. 151/2011 ha innovato, con l'intento di razionalizzare semplificando, la materia delle attività soggette alla così detta disciplina della prevenzione incendi.
In sostanza adesso si valuta l'attività a seconda della tipologia specifica e in considerazione di ciò si specifica il procedimento amministrativo (es. semplice SCIA) che deve essere seguito prima della messa in funzione dell'impianto o dell'inizia dell'attività.
In questo nostro articolo DPR 151/2011, nuova normativa antincendio specifichiamo meglio le novità introdotte dal decreto presidenziale.
Qui di seguito prendiamo spunto ad un quesito che ci è stato posto da un nostro lettore per dare delle indicazioni di massima su come orientarsi in casi simili.
La domanda è la seguente:
L'assemblea dei condomini ha deliberato l'installazione in un locale condominiale di un gruppo elettrogeno a partenza manuale per alimentare due pompe elettriche utilizzate per pompare l'acqua che potrebbe allagare i box in caso di pioggia eccessiva,
La mia domanda è:
quale obblighi è tenuto a rispettare il condominio a fronte di questa nuova installazione, il lavoro deve essere certificato da un tecnico abilitato?
Va fatta comunicazione ai VVFF?
La risposta è articolata; vediamo perché.
Innanzitutto si deve valutare il luogo in cui s'è deciso d'installare il gruppo elettrogeno; infatti, se il locale ha altra destinazione, la deliberazione dev'essere adottata con le maggioranze previste per le innovazioni Il mancato rispetto dei quorum deliberativi comporta la possibilità di agire in giudizio per ottenere l'annullamento della deliberazione A maggioranza rispettata bisogna verificare se si tratti o meno di innovazione vietata.
In sostanza non si può procedere a questa installazione se l'innovazione lede la sicurezza e la stabilità dell'edificio, se altera il decoro dello stabile oppure se diminuisce il godimento delle parti comuni anche per uno solo dei condomini.
Così fosse la deliberazione sarebbe da considerarsi nulla perché contraria ad una norma di legge (art. 1120, secondo comma, c.c.).
Se non dovesse trattarsi d'innovazione, perché ad esempio il locale è già destinata ad ospitare impianti o parti d'impianto di proprietà comune, bisognerebbe rispettare solamente i quorum deliberativi previste per le opere di straordinaria manutenzione.
Esaurite le verifiche dal punto di vista condominiale, è necessario passare a quella di carattere amministrativo.
Ai sensi del succitato d.p.r. n. 151/2011 sono soggetti alla normativa finalizzata all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi:
Attività 49.1.A : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW
Attività 49.2.B : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW
Attività 49.3.C : Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW
La potenza indica i differenti adempimenti amministrativi cui dover fare riferimento.
Così ad esempio per l'attività 49.1.A è sufficiente una semplice SCIA prima della messa in esercizio.
Sarà poi necessario uniformarsi a quanto previsto dal d.m. n. 37/08 in materia d'installazione d'impianti all'interno degli edifici.
È consigliabile, per la probabile tecnicità dei passaggi da dover rispettare, farsi seguire da un tecnico esperto del settore.