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Per vendere un immobile ereditato occorre aver accettato l'eredità?
Ebbene sì, tra gli adempimenti che sono necessari nel caso si voglia vendere una casa ereditata vi è l'accettazione dell'eredità.
Vedremo quali sono le forme di accettazione previste dalla legge e perché siamo di fronte ad un atto il cui compimento è necessario.
La qualità di erede si acquista di regola volontariamente mediante l'accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento in cui si è aperta la successione.
L'accettazione può essere pura e semplice o con beneficio di inventario.
Si tratta di un atto volontario che può essere eseguito in forma tacita o espressa.
Siamo di fronte ad un negozio giuridico formale non recettizio, poiché esso è valido a prescindere dal fatto che i terzi ne siano venuti a conoscenza.
Non deve essere nemmeno notificata ai controinteressati, ovvero i successibili di grado ulteriore.
L'accettazione, pena la nullità, non può essere sottoposta a termine o a condizione per il principio di celerità e certezza delle successioni. Non solo non può apporsi un termine finale all'accettazione ma essa è irrevocabile.
Infine è nulla un'accettazione parziale dell'eredità poiché con l'accettazione non si acquista questo o quel bene ma la qualità di erede.
Il chiamato all'eredità non può dunque decidere in merito all'acquisto del patrimonio ma solo della situazione soggettiva che coincide con l'essere diventato erede.
Due sono le forme di accettazione previste dalla legge: accettazione espressa o accettazione tacita.
L'accettazione è espressa quando il chiamato all'eredità dichiari di accettarla mediante atto pubblico o scrittura privata stipulata davanti a un notaio.
L'accettazione può anche essere tacita quando il chiamato all'eredità accetta l'eredità per fatti concludenti. Egli compie un atto o assume un comportamento che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella sua qualità di erede.
Deve darsi riferimento non solo all'atto ma all'animus del chiamato che lo compie.
In presenza di determinati requisiti l'accettazione può essere anche ex lege.
Condizione necessaria è che egli sia capace di intendere e di volere e non deve aver subito violenza.
Facciamo degli esempi concreti. Si ha accettazione tacita in caso di vendita o iscrizione di ipoteca o se sia stata presentata una proposta contrattuale avente ad oggetto il bene ereditato.
Altro caso, a puro titolo esemplificativo, è l'avvenuto pagamento di un debito ereditario con denaro prelevato dall'asse ereditario oppure l'avvio di un'azione giudiziaria.
Il diritto di accettare deve essere esercitato entro 10 anni qualora il chiamato non sia in possesso del bene ereditario. Diversamente il termine è assai più breve come stabilito all'articolo 485 codice civile. Il termine decennale per l'accettazione dell'eredità decorre dal giorno dell'apertura della successione.
Prima dell'accettazione vi è quella condizione definita come eredità giacente.
Creditori e legatari possono ricorrere alla nomina di un curatore dell'eredità giacente. Questo istituto tutela i terzi ma non tutela coloro che sono potenziali chiamati all'eredità aventi un'aspettativa ereditaria di grado ulteriore.
Ecco che, in base all'articolo 481 codice civile, chiunque abbia interesse può chiedere, avviando la cosiddetta azione interrogatoria, che il Giudice fissi un termine di decadenza entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o meno l'eredità.
Una volta trascorso detto termine il chiamato all'eredità perde il diritto di accettare.
Non siamo di fronte ad una rinunzia presunta perché in caso di rinuncia all'eredità questa può essere sempre revocata.
Visto il termine più breve per i chiamati già nel possesso dei beni, l'azione interrogatoria può essere esperita solo nei confronti del chiamato all'eredità che non sia nel possesso del bene.
Quando può essere impugnata l'accettazione dell'eredità?
Quando è effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
Che cos'è l'accettazione con beneficio di inventario.
Il beneficio di inventario accompagnato all'accettazione consente di evitare ogni pericolo in ordine alle conseguenze patrimoniali dell'acquisto della qualità di erede.
L'effetto è di limitare la responsabilità dell'erede al valore del patrimonio del de cuius.
L'accettazione beneficiata si effettua mediante dichiarazione ricevuta da un notaio e inserita nel registro delle successioni. Essa deve altresì essere trascritta nei registri immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione.
Per vendere un immobile ereditato non è sufficiente presentare la dichiarazione di successione o domandare la voltura catastale. È necessario infatti che sia avvenuta l'accettazione dell'eredità. Se questa non è espressa va bene anche in forma tacita ma dovrà essere trascritta.
Cosa succede quando vado davanti al notaio a stipulare l'atto di compravendita se non ho ancora accettato l'eredità?
Il notaio è tenuto a procedere alla trascrizione dell'accettazione tacita.
Questo al fine di tutelare la posizione dell'acquirente che di fronte ad un venditore erede che non ha accettato corre il rischio di subire l'azione di petizione da parte di successivi chiamati all'eredità.
Con la trascrizione dell'accettazione tacita si diventa effettivi proprietari di quel bene e se ne ha la piena disponibilità per poterlo vendere.
La compravendita a questo punto sarà pienamente efficace e valida e potrà essere concessa l'ipoteca a favore della banca che dovesse concedere il mutuo all'acquirente.
Si deve dunque garantire all'acquirente che l'acquisto sia valido e non si rischi di perdere l'immobile, a condizione che l'acquirente sia in buona fede.
La trascrizione dell'accettazione tacita consente il rispetto del principio di continuità delle trascrizioni: in assenza della trascrizione dell'accettazione tacita di eredità le successive trascrizioni o iscrizioni a carico dell'acquirente non producono l'effetto desiderato.
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