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I tragici eventi di pochi giorni fa, relativi al disastroso sisma che ha interessato parte dell'Italia Centrale, caratterizzati da uno sciame sismico ancora attivo mentre scrivo questo articolo, hanno messo in evidenza come buona parte dei danni prodotti dall'evento siano strettamente relazionati alle modalità di realizzazione dei manufatti edili.
Sul tema si è dibattuto tanto e si continuerà a dibattere, come di solito avviene in queste tragiche circostanze, l'accento è stato posto sulle diverse e probabili cause responsabili dei rovinosi crolli avvenuti: materiali, regole di esecuzione, progetti ecc, sono al vaglio degli inquirenti al fine di verificare le responsabilità di ciascuno.
In un precedente articolo, ho illustrato in maniera sintetica le varie problematiche, senza aver la presunzione di aver esaurito l'argomento su di un tema così complesso, tra gli elementi su cui ho posto l'attenzione nella realizzazione di una costruzione antisismica, ho citato la forma dell'edificio.
Con questo nuovo articolo vorrei meglio illustrare l'importanza di tale concetto in relazione alla possibilità di realizzare costruzioni più sicure e meno costose, grazie ad alcuni accorgimenti tecnici, peraltro previsti dalle vigenti normative in materia di edilizia antisismica.
Cominciamo subito chiarendo cosa intendiamo per forma regolare di un edificio.
Ebbene, per forma regolare si intende un edificio che possiede sia in pianta come in elevazione un andamento regolare ben proporzionato in cui i rapporti tra i diversi lati della costruzione, le masse e i pesi della stessa siano adeguatamente equilibrati.
Nei calcoli sismici, infatti, si tiene conto della forma in pianta attraverso la valutazione dei rapporti tra le dimensioni dell'edificio e la sua configurazione in elevazione, considerando le variazioni e le discontinuità nello sviluppo verticale della struttura.
Sono tali ad esempio le differenze tra un piano porticato disposto su pilastri esili e un piano superiore con massa più compatta.
A questo punto, qualcuno non esperto in materia, penserà che solo le costruzioni simili a cubi o sfere rappresentino modelli di edifici sicuri sismicamente.Tale considerazione, pur se corretta, non comporta necessariamente l'esclusione di edifici di forma più complessa dall'elenco di quelli sicuri e ciò considerando le forme complesse come un'aggregazione di forme elementari semplici.
Esse possono costituire un organismo unico, sicuro dal punto di vista sismico, avendo cura di introdurre tra le varie parti un elemento di divisione, noto come giunto tecnico.
Le diverse norme in materia, succedutesi negli anni hanno sempre evidenziato la necessità di interporre tra due edifici contigui in zona sismica, un giunto tecnico la cui ampiezza fosse calcolata in virtù dell'altezza dei due edifici o quale risultato di calcolo più analitico.
Tale norma ha di fatto modificato il disposto degli articoli 884, 874 e 876 c.c.; infatti, diverse sentenze hanno stabilito come nelle zone in cui occorre costruire nel rispetto delle norme antisismiche, non possono trovare applicazione le disposizioni di carattere generale contenute negli articoli citati, i quali, attribuiscono al proprietario del fondo finitimo il diritto, rispettivamente, di costruire in appoggio al muro del vicino ottenendo la comunione forzosa del muro e di innestare il proprio muro in quello del vicino.
Il principio stabilito dalle norme citate comporta, in conseguenza della loro violazione, oltre all'obbligo di risarcimento del danno, il diritto alla riduzione in pristino non solo quando risultino violate norme integrative di quelle previste dagli articoli 873 e seguenti del codice civile, ma anche quando risulti il pericolo attuale di una lesione all'integrità materiale del bene.
Ne consegue che dall'inosservanza delle prescrizioni tecniche dettate per prevenire le conseguenze dannose del sisma, deriva una presunzione di instabilità, e quindi, una situazione di pericolo permanente da rimuovere senza indugio. Come conseguenza estrema di tale inosservanza, il giudice può ordinare l'abbattimento dell'opera non regolare, qualora non si riesca in nessun modo a dimostrare l'insussistenza di un reale pericolo per l'incolumità delle costruzioni.
In sintesi, la regola da rispettare nel caso di costruzioni contigue, consiste nel rendere la struttura di ciascun edificio indipendente dall'altra mediante appunto l'inserimento di un giunto tra le due strutture.Tale regola tiene conto dal diverso comportamento dei due edifici contigui, specialmente se diversamente disposti in altezza e costruiti con tecniche e materiali differenti.
Le prescrizioni citate vanno rispettate sempre, anche quando si intende realizzare un nuovo corpo di fabbrica in sopraelevazione su due edifici preesistenti originariamente uniti.
Le ultime norme tecniche in materia di costruzioni del 2008, indirizzano in modo corretto il progettista in ogni tipo di intervento, sia che si tratti di nuove costruzioni, sia che di tratti di ampliamenti, sopraelevazioni, ecc.
Per chi intende ampliare l'edificio esistente senza la creazione di un corpo giuntato indipendente, occorre verificare l'intero edificio, per cui, l'adeguamento dell'intero edificio diventa l'obiettivo da raggiungere.
La presenza di un giunto tecnico è fondamentale per ridurre al minimo l'eccentricità tra baricentri delle masse e relative rigidezze dei corpi di fabbrica costituenti la struttura di un edificio. Tale inserimento, oltre a garantire un miglior comportamento delle strutture in presenza di sollecitazioni sismiche, fa rilevare anche una economia sensibile nella realizzazione dell'opera.
Non è infrequente vedere ancora oggi, in fase di realizzazione, strutture in calcestruzzo anche di modeste dimensioni in cui alcuni pilastri sono talmente armati da rendere quasi impossibile colarvi all'interno della cassaforma il calcestruzzo.
Una migliore e più attenta distribuzione in pianta e in altezza delle parti strutturali, unitamente all'inserimento di giunti là dove necessari, renderebbe sicuramente migliore e più sicura la realizzazione dell'opera.
Lo spazio lasciato tra le due costruzioni, una volta realizzato, va comunque chiuso al fine di evitare infiltrazioni di acqua e animali tra i due corpi di fabbrica. Solitamente, stante il costo dei giunti tecnici realizzati in gomma e metallo, si ricorre all'inserimento di materiali di vario genere,come blocchi di laterizio, lastre di polistirolo, e altri materiali più o meno fragili.
Tuttavia, osservando bene alcune di queste sistemazioni, spesso si rilevano situazioni assurde, come l'interruzione del giunto all'altezza di ciascun solaio, al fine di consentire allo stesso di invadere lo spazio lasciato tra i due edifici per potervi poggiare i materiali di riempimento sopracitati.
Come si può ben capire, una situazione del genere non costituisce certamente la realizzazione di un giunto a norma di legge, anzi, specie nei casi in cui i livelli di imposta dei solai dei due edifici risultano sfalsati tra loro, si possono innestare dei pericolosi martellamenti tra le due strutture in caso di evento sismico, con la conseguenza di trasmettere le sollecitazioni alle tamponature sotto forma di carichi orizzontali.
Tale situazione, comporta seri rischi per l'incolumità di persone e cose, oltre a costituire una violazione della normativa in materia antisismica. Ricordo un caso verificatosi alcuni anni fa in cui, per una situazione come quella sopra descritta, il giudice ordinò l'abbattimento dell'edificio costruito senza aver lasciato un giunto tecnico con l'edificio adiacente.
Dopo lunghe e faticose trattative, allo scopo di scongiurare tale abbattimento, i proprietari dei due edifici si convinsero a rendere unica la struttura dei due corpi di fabbrica, mediante una serie di costose opere a carico della parte inadempiente, rendendo così l'edificio unico e quindi non più soggetto all'inserimento di alcun giunto tecnico.
Oltre al giunto tecnico separatore tra due corpi di fabbrica contigui, altre tipologie di giunzioni, risultano utili al fine di rendere meno rovinosi gli effetti di un sisma sul costruito; un esempio immediato è rappresentato dall'interruzione del parapetto in calcestruzzo di un balcone o terrazzo a sbalzo in zona sismica.
Evitare di portare tale parapetto in aderenza al tamponamento, riduce il rischio di sfondamento della tamponatura a causa del martellamento sul tompagno di tale parapetto in caso di sisma.
Le norme attuali prevedono, infatti, che «gli elementi costruttivi senza funzione strutturale il cui danneggiamento può provocare danni a persone devono essere verificati, insieme alle loro connessioni alla struttura, per l'azione sismica corrispondente a ciascuno degli stati limite considerati».
Le tamponature rientrano tra gli elementi senza funzione strutturale, per cui, nel caso specifico considerato una loro verifica sarebbe vana. I diversi argomenti trattati intorno al tema della sicurezza degli edifici in zona sismica, evidenziano sempre di più come la sicurezza di un edificio dipenda da molti fattori, alcuni dei quali spesso trascurati in fase progettuale, perché ritenuti poco influenti.
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